lunedì 31 agosto 2009

FACEBOOK ed il codice penale


Quali reati possono configurarsi a mezzo Facebook?

Molti sono i comportamenti che potrebbero portare i soggetti che usano facebook ad incorrere in responsabilità penale. Per semplificare dividerei i comportamenti in due categorie a seconda della tipologia di reato che si potrebbe commettere:

a) Vi sono i reati commessi da chi sfrutta Facebook, le sue caratteristiche, per realizzare i propri intenti illeciti. Facebook è un pretesto nulla di più. In questa categoria vi rientrano ad esempio:

• l'invio di materiale pubblicitario non autorizzato (la c.d. attività di spamming) o la raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003);

• l'utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici, punito dall'art. 615-quinquies;• l'utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (punito dall'art. 615-quater)

• lo scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di cessione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter c.p.;

• inviare messaggi di propaganda politica di incitamento all'odio, alla discriminazione razziale, ecc. In questi casi Facebook è soltanto il pretesto per realizzare reati. Siamo nella patologia.

b) Nella seconda categoria, invece, vi rientrano i comportamenti di chi utilizza Facebook per la funzione che gli è propria, ossia quello di creare contatti tra gli utenti per facilitare la comunicazione e nel far questo, essenzialmente per superficialità, nel comunicare con il proprio gruppo di amici, va un po' al di là del lecito, ed entra nel terreno minato del diritto penale.Il reato più frequente, che si può verificare in questi casi, è quello di diffamazione. L'inserimento di frasi offensive, battute pesanti, notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta possono integrare gli estremi del reato di diffamazione, punito dall'art. 595 c.p. Facciamo qualche esempio:

• sicuramente creare il gruppo "Quelli che odiano il datore di lavoro bastardo" oppure "Quelli a cui sta antipatica la bidella cretina" sono comportamenti che integrano gli estremi della diffamazione; le espressioni "bastardo" o "cretina" hanno una inequivoca carica offensiva;• ma lo è anche rivelare sulla propria o altrui bacheca che il collega di lavoro – non so – ha, ha una relazione extraconiugale con la segretaria;

• è diffamazione ad es. inserire la foto – come è accaduto – della propria ex fidanzata nuda o in atteggiamenti intimi.Particolare attenzione porterei alle foto, molto spesso accade che utenti di Facebook, in modo un po' troppo disinvolto, senza pensare minimamente alle conseguenze, inseriscano foto che ritraggano loro amici in situazioni imbarazzanti. Spesso ci si espone a responsabilità penali senza saperlo. Facciamo un esempio, per comprendere: si pensi all'amico, sposato, che, una sera, all'insaputa della moglie che si trova fuori città per lavoro, viene ritratto all'interno di un locale equivoco e malfamato con sottobraccio due ballerine, magari anche in evidente stato di alterazione alcolica. L'amico burlone utilizza la foto per farla vedere agli amici del gruppo di Facebook a cui i due appartengono e inserisce una frase del tipo: "quando il gatto non c'è i topi ballano…"Un tale comportamento è sicuramente diffamatorio. Non ci si può nemmeno difendere dicendo che comunque l'amico aveva consentito a che gli venisse scattata la foto. La Cassazione, anche recentemente, in un procedimento per diffamazione per pubblicazione di foto in un contesto lesivo della reputazione, ha precisato che il consenso ad essere ritratti non comporta il consenso a utilizzare le foto, soprattutto se tale utilizzo avviene in contesti che espongono il soggetto a lesioni della propria reputazione (.Si badi bene, affinché vi sia diffamazione è necessario:

a) la comunicazione con più persone, la giurisprudenza dice che sono sufficienti almeno due persone;Quindi non costituisce diffamazione il "pettegolezzo" riferito all'amico tramite messaggio privato, ma solo se pubblicato sulla bacheca, visibile a tutto il gruppo di amici o comunque a due o più persone. In difetto, senza la comunicazione con più persone, anche in tempi diversi, non c'è reato.
b) l'offesa deve essere rivolta a soggetto determinato o determinabile. Se si parla male di una persona senza far capire di chi si tratta non è reato. Ma per aversi diffamazione non è necessario mettere nome, cognome, generalità del diffamato: è sufficiente inserire riferimenti che consentano di rendere conoscibile la persona offesa o comunque attribuibile l'offesa ad una persona determinata.Il problema della determinabilità della persona offesa (si parla di pregiudiziale di determinatezza) si pone spesso con riferimento alle offese rivolte a categorie o gruppi di persone. In questi casi la sussistenza del reato dipende – così insegna un maestro del diritto penale quale il Prof. Enzo Musco – dall'ampiezza del gruppo a cui si rivolge l'offesa. Più è ampio e meno vi è il rischio di diffamazione, più è ristretto e più vi è probabilità di incorrere in reato. Facciamo qualche esempio:

• dire che gli avvocati di Grosseto sono tutti dei ladri espone il soggetto ad azione civile per il risarcimento del danno all'immagine da parte del Consiglio dell'ordine di Grosseto, ma non lo espone a responsabilità al reato di diffamazione, perché l'offesa non è rivolta ad un soggetto determinato, ma a una pluralità indistinta di soggetti. La categoria avvocati di Grosseto – siamo più di 500 – è talmente ampia che difficilmente si potrà dire l'offesa sia attribuibile ad una persona determinata;

• il ragazzo che su Facebook crea il gruppo quelli che odiano quegli s…… di professori della 3^ del liceo scientifico Pinco Pallino del paese Vattelapesca invece rischia di incorrere nel reato di diffamazione. È vero che l'offesa non è rivolta in specifico a nessuno dei soggetti, ma comunque il gruppo è talmente ristretto che l'offesa (la parola s…..) è tale da ledere la reputazione di ogni singolo docente.

2) La diffamazione è semplice o aggravata? Tenere un comportamento diffamatorio su internet integra gli estremi della diffamazione aggravata dall'art. 595 comma 3 che punisce in modo più pesante il reato commesso con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La Cassazione dice che internet è sicuramente un mezzo di pubblicità. La pronuncia del 2008 si riferiva ad una denuncia pubblicata su un sito web accessibile a tutti gli utenti della rete.Con riferimento a Facebook o a social network analoghi, la Cassazione non si è ancora pronunciata. Se ne potrebbe discutere, visto che le comunicazioni (ad es. quelle sulle bacheche) non sono visibili a tutti, ma solo al gruppo di amici cui appartiene il soggetto titolare della bacheca. Secondo me bisogna verificare caso per caso e tenere presente:

• che il gruppo di amici comunque non è chiuso, ma normalmente è aperto. Al gruppo possono accedere dei nuovi amici, questo potrebbe essere sufficiente a poter qualificare come mezzo di pubblicità in quanto l'offesa rischia di venir percepita da un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti;• il numero di appartenenti al gruppo (tra l'altro si ritiene recata con mezzo di pubblicità una circolare indirizzata a un numero rilevante di persone: v. F. Mantovani, Delitti contro la persona, Padova, 2008, p.): si pensi a quello che ha, come spesso accade, centinaia di amici, ciascuno dei quali può accedere al mezzo.Tendenzialmente l'offesa su Facebook è aggravata dalla realizzazione della medesima con mezzo pubblicitario, a meno che nel caso concreto non risulti il contrario (ad es. se risulta che il gruppo di amici è molto limitato e sostanzialmente chiuso). 3) Quali conseguenze ne derivano? Penalmente le conseguenze sono diverse a seconda se sia ravvisabile o meno l'aggravante del mezzo di pubblicità.Se è ravvisabile l'aggravante il reato viene giudicato dal Tribunale e le pene sono più severe (anche con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) e il casellario giudiziale (la c.d. fedina penale) rimane macchiato a tempo indeterminato.Se non lo è, invece, sarà il giudice di pace a pronunciarsi e le pene più modeste: 99/100 consistono in modeste pene pecuniarie (intorno ai 1.000 – 1.500 euro) e la fedina penale resterà macchiata solo per 5 anni (trascorsi i quali, se non sono commessi altre reati, ritorna immacolata).Il vero problema non è però rappresentato tanto dalla pena (quella del giudice di pace è modesta, quella del tribunale il più delle volte viene condizionalmente sospesa), ma dai costi connessi al procedimento penale che più o meno sono gli stessi sia in tribunale che dal giudice di pace. In caso di condanna occorre infatti:• pagare il legale della parte civile, secondo la liquidazione effettuata dal giudice, circa 2.000/2.500 euro;• pagare il proprio legale, secondo le pattuizioni con il medesimo (altrettanto se non di più rispetto a quello della parte civile);• il risarcimento dei danni provocati alla parte lesa (diversamente quantificabili a seconda dell'entità dei medesimi).Per una sciocchezza, si rischia di dover sborsare 10.000 euro senza nemmeno accorgersene.

4) Come si quantifica il danno? Il danno non è facilmente quantificabile. Non vi sono dei criteri oggettivi. Non si può quantificare con esattezza come quando si provoca un danno ad un'auto, per i quali vi sono dei precisi criteri di determinazione. In questo caso l'individuazione dell'entità viene rimessa – si dice – alla valutazione equitativa del giudice. Una formula un po' fumosa che rimette la quantificazione del danno alla sensibilità e alla discrezionalità del giudice.Per far capire, però, prendo ad esempio di un mio recente caso di un mio cliente, italiano di origine somala che è stato offeso da un altro soggetto e qualificato in termini dispregiativi extracomunitario. In questi casi si parla di ingiuria, reato meno grave della diffamazione. Il giudice ha liquidato 5.000 di risarcimento danno.Si pensi al caso di prima del marito fedigrafo che per questo comportamento viene lasciato dalla moglie oppure subisce l'allontanamento dalla famiglia della moglie. In questi casi si potrebbero anche chiedere decine di migliaia di euro.5) Ed i minori? Per i minori il discorso è diverso. Questi verrebbero processati dal tribunale dei minorenni nel quale non vi è possibilità di costituirsi parte civile, chiedere il risarcimento. Il diritto minorile prevede una serie di strumenti giuridici per concludere il procedimento senza condanna (perdono giudiziale, improcedibilità dell'azione per particolare tenuità del fatto). Nei casi meno gravi normalmente tutto si chiude con una "tirata di orecchi". La famiglia del minore si espone però al rischio di subire azione civile per il risarcimento del danno, per culpa in educando o in vigilando. Su questo punto è meglio che si pronunci un civilista.6) Come comportarsi? La vera "fregatura" del mezzo informatico è che tutto quello che si immette nella rete rimane visibile per lungo tempo, è visibile da molte persone (che poi a loro volta parlano) e di ciò che si scrive rimane spesso traccia facilmente documentabile.Questo porta:• a far sì che sia molto probabile che la persona presa di mira venga a conoscenza di essere bersaglio di offese e/o denigrazioni;• che è agevole per gli inquirenti risalire comunque all'autore della diffamazione.Il consiglio è di evitare di commettere reati, di evitare di usare frasi troppo colorite. Evitare di usare modi e tono in sé offensivi. Spesso non è ciò che si dice, ma come lo si dice che crea la diffamazione.Non so: invece di creare il Gruppo quelli che odiano il Prof. Tizio carogna, creare il gruppo Quelli a cui non sta troppo simpatico il Prof. Tizio che assomiglia al Prof. Martinelli (Giulio Faletti in notte prima degli esami) che appunto nel film chiamavano Carogna. È meno diretto il messaggio, ma è più simpatico e è più facile evitare un'accusa per diffamazione.Se proprio non si resiste alla tentazione di "parlare male", evitare di utilizzare la bacheca, ma comunicare via mail o messaggeria privata.7) Considerando il contesto in cui si sono sviluppati i social network e il loro utilizzo consuetudinario le offese possono essere valutate in maniera diversa, rispetto a quello che vengono valutate in altri contesti? Sicuramente è così. Ci sono maggiori margini per ironizzare (v. l'esempio di cui sopra). Tuttavia vi è comunque un limite: continenza. Le espressioni utilizzate non possono essere di per sé offensive, altrimenti si incorre comunque nel reato di diffamazione. Dare del bastardo ad uno (tranne i casi eccezionali) ha comunque una valenza offensiva. Va bene che ci sono più margini per ironizzare, ma è pur sempre necessario un limite alla volgarità e al turpiloquio.8) Personaggio pubblico. Il diritto alla riservatezza si atteggia diversamente a seconda che il personaggio sia pubblico o meno. Meno ampio nel primo caso, più ampio nel secondo. Questo si riverbera anche sulla configurabilità della diffamazione. Dire che avete visto il vostro amico l'altra sera in compagnia dell'amante e spargerlo ai quattro venti è diffamazione. Dire che avete visto l'attore di Hollywood in un ristorante insieme ad una bionda con la quale aveva atteggiamenti molto intimi e che non era con la moglie sposata il mese prima potrebbe non essere diffamazione.Ma non certo utilizzare espressioni con carica offensiva. Anche in questo caso il limite è la continenza. Non si possono utilizzare, nei confronti dei personaggi pubblici, espressioni dotate di alta carica offensiva.9) Cosa si rischia nel creare un account con falso nome? Frequentemente accade che su Facebook si creino account falsi. Non so recentemente è apparsa la notizia che su Facebook vi fosse un falso Alessandro Del Piero. In questi casi si rischia il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p. La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che integra tale reato il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone spacciandosi per una persona diversa. Lo stesso può valere per face book. Ed allora un consiglio: datevi nomi di fantasia, che ne so Jessica Rabbitt o simili, non rubate l'identità alla collega del vostro marito per verificare se vostro marito prova sentimenti nei confronti di questa o se lui fa il "mollicone". Evitate di fingervi Del Piero o altro personaggio pubblico. È pur vero che per integrare il reato di cui all'art. 494 c.p. è necessario il fine di conseguire un vantaggio o recare un danno. Ma tali requisiti sono intesi in modo molto ampio, come non comprensivi solamente di vantaggi e/o danni di tipo economico ed è molto facile ravvisarli nei casi concreti.10) Ultimo consiglio: i dipendenti pubblici. Dipendenti pubblici state attenti, si rischia anche il reato di peculato. In una recente sentenza, ancorché un po' ambigua e non condivisibile, è stato messo in evidenza che risponde di peculato il dipendente pubblico che accede indebitamente a internet (non dunque per attività che a lui competono per il lavoro che svolge ), anche quando il contratto di erogazione del servizio stipulato dalla Pubblica amministrazione è un contratto a forfait (che prevede cioè un pagamento di una tariffa fissa indipendentemente dalla durata della navigazione). Infatti, anche se un tale comportamento non provoca alcuna lesione al patrimonio della Pubblica amministrazione è comunque tale da ledere l'altro bene giuridico tutelato dalla norma che punisce il peculato: il buon andamento della PA
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