venerdì 20 febbraio 2009

Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale"

Si compone di 12 articoli con nuove norme e di un articolo per la copertura di spesa, il Decreto Legge 11/2009 varato dal consiglio dei ministri contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori"
Queste, di seguito, le misure previste dal provvedimento.
*** * ***
CAPO I - Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)
1 . All'articolo 576, primo comma, del codice penale, il n .5) è sostituito dal seguente:
" 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609- bis, 609- quater, 609- octies" ;

Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale)
1 . Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, le parole : «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti : «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater, commi primo, n . 2, secondo e quinto, e 609-octies del codice penale,»
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale»

Articolo 3 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n . 354)
1 . Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola : «600,» sono inserite le seguenti : «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola : «602» sono inserite le seguenti : «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole : «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti : «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma» .

Articolo 4 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.).
1 . All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto» .

Articolo 5 (Esecuzione dell 'espulsione)
1. Al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n . 286, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni . Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni . Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace .".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto .

Articolo 6 (Piano straordinario di controllo del territorio).
1. Al fine di predispone un piano straordinario di controllo del territorio, nell'art. 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n . 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n . 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei Vigili del Fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole " con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009", contenute nell'ultimo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti : "con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri della Funzione pubblica, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009".
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n . 181, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, al fondo
per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.
3. I Sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, previa intesa con il Prefetto che ne informa il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto . Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinati gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
5. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione .

CAPO II - Disposizioni in materia di atti persecutori

Articolo 7 (Modifiche al codice penale)
1 . Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:
«Art. 612-bis . - (Atti persecutori) . - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa . Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n . 104, nonche' quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;
b) al primo comma dell'articolo 576, dopo il numero 5) è inserito il seguente:
«5 .1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis» .

Articolo 8. (Ammonimento)
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto-legge, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta . La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale . Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito . Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo .

Articolo 9. (Modifiche al codice di procedura penale)
1 . Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti : «atti persecutori,»;
b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
- 1 . Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3 . Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Art. 282-quater . - (Obblighi di comunicazione) . - 1 . I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni . Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;
c) ali' articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente : «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater .1, 600-quinquies,
601, 602, del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma l» ;
d) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole : «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti : «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole : «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti : «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti : «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti : «l'abitazione della persona interessata all' assunzione della prova»;
e) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole : «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti : «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti : «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato» .

Articolo 10 (Modifica all'articolo 342-ter del codice civile)
1 . All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole : «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» .

Articolo 11 (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori)
1 . Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto-legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, e in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta .

Articolo 12 (Numero verde)
1 . Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze nonche' di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati .

CAPO III - Copertura finanziaria
Articolo 13
... omissis..

venerdì 13 febbraio 2009

Lutto nell'avvocatura del foro di Lucera





Una tragedia inspiegabile lascia attoniti e sconvolti l'intera avvocatura lucerina e la comunità di Vico del Gargano.


Gli Avv.ti Marco Maria Granieri (32 anni) e Raffaele Lanzetta (42 anni), hanno perso la vita nelle prime ore del mattino di oggi 13 Febbraio 2009 in un incidente stradale sull’ Autostrada A24 nel tratto Castel Madama- Tivoli;
Esprimiamo vicinanza ai loro familiari in questo momento di straordinario dolore.




venerdì 6 febbraio 2009

Nota sul diritto alla Vita nella Costituzione italiana



La vicenda della Englaro, così come quella del Welby pongono degli interrogativi che esigono delle risposte certe ed inequivocabili soprattutto da parte degli operatori del diritto.
Ossia esiste nel nostro ordinamento giuridico un inderogabile diritto all vita oppure questo diritto, in determinate condizioni umane (malattie terminali, coma...) può essere derogato con una semplice pronuncia del magistrato adito?
Per rispondere a tale quesito occorre partire dalla Legge fondamentale su cui si regge lo Stato italiano.
L'art. 2 Cost. così dispone:"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"
Il richiamo a questi "diritti inviolabili" ha la sua radice in una lunga tradizione storica e filosofica che si estende dal diritto naturale fino alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo.
L’idea di fondo é che esistono dei diritti naturali, dei diritti, cioè, che appartengono per natura all’uomo e perciò precedono l’esistenza stessa dello Stato, che, dunque, non li crea, ma, appunto, li deve riconoscere e soprattutto garantire concretamente, specialmente attraverso le leggi ordinarie.
Detto in altri termini: il diritto positivo, l’insieme delle norme poste dallo Stato, deve conformarsi alle norme del diritto naturale che precedono qualsiasi legislazione positiva.
I diritti naturali, proprio in quanto costitutivi della natura umana, non sono legati ad una determinata cittadinanza (italiana piuttosto che francese, tedesca piuttosto che albanese, ecc.).
Non si tratta, dunque, di diritti del cittadino, ma di diritti dell’uomo.
Il riconoscimento é importantissimo perché obbliga la Repubblica Italiana a garantire a tutti, anche a coloro che non siano cittadini italiani, questi diritti fondamentali.
Quali?
Sul piano filosofico le risposte sono state le più diverse.
Sul piano politico e giuridico il riferimento fondamentale è certamente rappresentato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, a cui la Costituzione italiana fa riferimento quando parla di diritti inviolabili.
Essa all'art. 3 statuisce che: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona"
Da ciò discende che il diritto alla vita è incondizionato, inderogabile ed indisponibile.
Siffata enunciazione normativa pone quindi concretamente:
a) un limite al legislatore, il quale non può emanare norme che scalfiscano l'inviolabilità della vita umana;
b) un limite alla magistratura la quale non può, con sentenza, subordinare l'indisponibilità della vita umana al principio dell'autodeterminazione della persona (ognuno dispone della sua vita come crede!)
Vi è di più.
Secondo qualificata dottrina l'eutanasia, ossia la "morte ex lege" non potrebbe compiersi nemmeno con leggi di revisione costituzionale, atteso che queste leggi incontrano il limite di non poter modificare la forma repubblicana “a disegnare la quale si può dire concorre proprio il principio personalistico” che afferma il primato dell’uomo nei confronti dello Stato e lo colloca al centro dell’ordinamento giuridico (cfr. Palazzo, Delitti contro la persona, in Enciclopedia del Diritto – XXXIII, pagg. 298 e segg., Giuffrè Editore).
Pertanto si può concludere che qualora in Italia ci fossero leggi che regolassero l'eutanasia, queste sarebbero del tutto incostituzionali.
Nemmeno il principio di autodeterminazione personale (...se un giorno entrassi in coma vorrei che mi fosse staccato il respiratore...) potrebbe giustificare il ricorso alla "dolce morte" in quanto nella eutanasia, al contrario del suicidio, la decisione finale sulla morte è rimessa al terzo e non già all’interessato, e non si può quindi consentire che sia trasferita ad altri la disponibilità della vita umana (che peraltro non compete nemmeno alla Stato).
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