sabato 24 ottobre 2009

Contratto di Posteggio


Il contratto di posteggio è, de iure civili, concluso nel momento in cui l’autoveicolo viene immesso e lasciato nell'apposito spazio all'interno del parcheggio con il consenso del depositario. E’ sufficiente, quindi, il solo collocamento dell’autoveicolo nel parcheggio perché il contratto possa ritenersi concluso (Cass. civ. sez. III, 21 giugno 1993, n. 6866).
Il fine essenziale cui tende tale contratto è quello della conservazione della cosa, laddove l’obbligazione di custodire rappresenta la prestazione qualificatrice del contratto, tale da determinare il tipo di negoziale in cui il contratto stesso si sostanzia. Il primo dovere per il depositario è quello di provvedere alla custodia delle cose consegnate, infatti, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la conclusione del contratto di parcheggio importa l’affidamento del veicolo al gestore con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato (Cass., 23 agosto 1990, n. 8615; sul contratto di parcheggio vedansi le risalenti Cass. 12 febbraio 1952, n. 337 e 14 febbraio 1966, n. 459, nonché idd., 25 febbraio 1981, n. 1144, 2 marzo 1985, n. 1787, 3 dicembre 1990, n. 11568, 26 febbraio 2004, n. 3863 [cit. infra]; tra la giurisprudenza di merito, App. Milano, 30 maggio 2000, Pret. La Spezia, 1 agosto 1992, App. Milano, 29 giugno 1999 .
Degne di menzione, sul punto, le seguenti due sentenze di merito:
Pret. La Spezia, 1 agosto 1992: «Il titolare di un parcheggio custodito è tenuto a risarcire al cliente il danno subito dal suo veicolo durante il tempo in cui lo stesso è stato affidato alla sua custodia»;
App. Milano, 29 giugno 1999: «Il contratto di parcheggio di autovetture in autosili comporta, salva diversa volontà delle parti, l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato».
I profili di cui ai precedenti citati sono stati approfonditi dalla S.C. nella sentenza 26 febbraio 2004, n. 3863, nella cui motivazione viene posta in particolare risalto la funzione economico – sociale del contratto di posteggio, deducendosi quanto segue:
- «. . . chi immette la propria auto in un’area di parcheggio recintata è interessato anche alla custodia del veicolo e non vuole soltanto disporre di uno spazio per lasciare l’auto;
- se così non fosse non vi sarebbe differenza con chi parcheggia l’auto in una strada o area pubblica;
- l’obbligazione principale del gestore del parcheggio è di custodire la vettura che l’automobilista immette nel parcheggio recintato, per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i rischi che conseguono alla mancanza di custodia. . .Il contratto che se ne ricava è del tipo di quelli nei quali all’offerta della prestazione di parcheggio corrisponde l’accettazione dell’utente, manifestata attraverso l’immissione dell’auto nell’area messa a disposizione. Dalla combinazione di questi fattori nasce il vincolo contrattuale il quale si realizza attraverso il contatto sociale. Nella realtà il fenomeno è frequente e trova la sua radice nelle condizioni di affollamento delle strade, nell’urgenza dell’automobilista di liberarsi del veicolo o in altre condizioni simili. Tutto ciò induce l’automobilista ad utilizzare strutture appositamente predisposte nelle aree adiacenti aeroporti, ospedali, supermercati e simili».
Com’è stato rilevato, una clausola che escluda la responsabilità del posteggiatore, configurerebbe sempre un atto limitativo delle obbligazioni tipiche del depositario, con la conseguenza che - ove contenuta in condizioni generali di contratto - deve considerarsi vessatoria, e perciò inefficace se non specificamente approvata per iscritto.
Ne discende l'irrilevanza di una manifestazione unilaterale di volontà del depositario che, a mezzo di cartelli esposti, declini la propria responsabilità sugli oggetti depositati (giur. costante, cfr. Cass. civ. 16.04.1993 n. 4540).
Ed ancora, sul punto, la recente Cass., Sez. III, sentenza 27 gennaio 2009 n. 1957, che qualifica inefficace, se non approvata per iscritto, la clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di parcheggio, con cui si prevede una limitazione o l’esclusione della responsabilità del custode. Ancora, nel caso preso in considerazione, la S.C. esclude valenza limitativa di responsabilità alla mera affissione di avvisi et similia contenenti declinatorie in capo ai gestori, salva, si ripete, la stipulazione per iscritto.
Ed infine, in una fattispecie di merito, Giudice di Pace di Salerno, Dott. Veronica La Mura, sentenza del 10/2/07:
“… Non ha alcuna rilevanza il fatto che, nel regolamento del parcheggio, contenuto nelle condizioni generali di contratto, venga esclusa la responsabilità da danni, dovendosi tale clausola essere considerata vessatoria e perciò inefficace, se non specificamente approvata. … All’ingresso delle aree di parcheggio gestite dalla **********S.p.A. vi sono dei cartelli che disciplinano la sosta tra cui: l’onere a carico degli utenti di accertare all’ingresso del parcheggio “la verifica dello stato dei veicoli al fine di constatarne l’integrità e /o eventuali danni”…. La conferma di tale normativa è la prova che il contratto della *********S.p.A. è vessatorio ed in violazione alle norme di cui agli artt. 1766 e 1768 c.c., che prevedono l’obbligatorietà di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia. L’obbligo principale, in capo al depositario, è quello di custodire la cosa e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.”
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