giovedì 11 settembre 2008

Disegno di Legge recante misure contro la prostituzione




Consiglio dei Ministri dell’11-09-2008
Dopo il via libera nella riunione del pre-consiglio, questa mattina c'è stato l'assenso del Consiglio dei Ministri al disegno di legge ''misure contro la prostituzione'' a firma del ministro per le Pari Opportunita' Mara Carfagna .
Occorre premettere che il codice penale italiano vigente, agli artt. 600 e seguenti punisce chi sfrutta la prostituzione e non chi la pratica.
Alla luce di quanto detto sopra, si precisa che il ddl de quo non introduce nell'ordinamento il reato di prostituzione, ma semplicemente il divieto di prostituirsi per strada!
In definitiva, prostituirsi continuerà ad essere lecito, purchè si eserciti il "mestiere" privatamente.
Che cosa poi debba intendersi, per privato, non è dato saperlo.
Ecco, il punto "debole" di questo ddl, sta proprio nel non disciplinare la "prostituzione lecita" (modalità, forme e luoghi), rischiando di lasciare ai gestori del racket, ancora una volta, campo libero...
Le nuove norme prevedono una doppia tipologia di trasgressori:
a) Le prostitute;
b) i clienti;
con la previsione di sanzioni, che possono arrivare anche all'arresto, da 5 a 15 gg, oltre che un'ammenda, da 200 euro a 3.000 euro.
Pene di gran lunga più severe, invece, per chi sfrutta le baby prostitute (minori anni 18).
E' previsto, infatti il carcere da 6 a 12 anni e multe da 15.000 a 150.000 euro, mentre per le minori, si ricorrera' anche al rimpatrio assistito.

giovedì 4 settembre 2008

Il Matrimonio nel diritto canonico



1) excursus storico
Con il concilio Lateranense IV nel 1215, la Chiesa cattolica regolamentò ufficialmente il matrimonio per la prima volta:
impose l'uso delle pubblicazioni (per evitare i matrimoni clandestini)
fu istituito il matrimonio come sacramento
per evitare i divorzi il matrimonio fu legalmente reso indissolubile, salvo per morte di uno dei due coniugi
fu richiesto il consenso libero e pubblico degli sposi, da dichiarare a viva voce in un luogo aperto (contro i ratti e le unioni combinate)
fu imposta un'età minima per gli sposi (per evitare il matrimonio di bambini, e in particolare di ragazze molto giovani),
fu regolamentato l'annullamento del matrimonio, in caso di violenze sulla persona, rapimento, non consumazione, matrimonio clandestino, etc.
Tale concilio fissò delle regole largamente riprese in seguito nel matrimonio civile, istituito in Francia nel 1791 durante la rivoluzione francese.
Il concilio di Trento rinforzò la regolamentazione: il matrimonio deve essere celebrato davanti ad un parroco e dei testimoni, gli sposi devono firmare un registro, fu vietata anche la coabitazione al di fuori del matrimonio, per evitare il concubinaggio e i figli illegittimi.
2) Il sacramento del matrimonio oggi:
Per vivere pienamente l'amore, la Chiesa cattolica richiede quattro "pilastri":
la libertà: ognuno dei fidanzati deve essere pienamente libero al momento del suo matrimonio
la fedeltà: si promettono fedeltà e questa promessa è fonte di reciproco affidamento
l'indissolubilità: si sposano per tutta la vita, poiché il matrimonio crea un legame sacro tra gli sposi
la fecondità: accettano di essere aperti alla vita e di accogliere con amore i figli che metteranno al mondo.
3) Scioglimento del matrimonio
A) Annullamento
In alcuni casi ai cattolici può venire concesso un annullamento. Esso non consiste in una specie di divorzio religioso, in quanto la chiesa cattolica considera il matrimonio come indissolubile, ma nel constatare da parte della legittima autorità canonica costituita (tribunale) che il matrimonio non è mai esistito, in quanto mancavano quelle che la chiesa cattolica ritiene condizioni essenziali perché si possa celebrare una matrimonio valido: ad esempio, uno o entrambi i coniugi negavano in partenza qualcuna delle proprietà essenziali del matrimonio (esempi: indissolubilità, unicità, procreazione), oppure uno o entrambi dei coniugi non erano in grado per qualche motivo di assumersi tutte le responsabilità e i doveri legati al contrarre matrimonio (esempi: immaturità psicologica o affettiva; incapacità di intendere e di volere; mancanza di libertà, costrizione da parte dei genitori.
Con l'annullamento, religione e stato spesso applicano regole differenti, nel senso che una coppia, ad esempio, potrebbe ricevere un divorzio dallo stato ma non avere il matrimonio annullato dalla chiesa cattolica, perché lo stato non è d'accordo con la chiesa sul fatto che l'annullamento possa essere concesso in un particolare caso. Ciò produce il fenomeno dei cattolici che ottengono l'annullamento dalla chiesa simultaneamente al divorzio concesso dallo stato, permettendo all'ex coniuge di sposare un'altra persona sia per la chiesa che per lo stato.
Lo scioglimento del matrimonio religioso ha effetto immediato dopo la sentenza del tribunale canonico.
Giovanni Paolo II richiamò l'avvocatura rotale perchè il 90% delle richieste di annullamento venivano accolte.
B) Proibizione del divorzio
Lo scioglimento del matrimonio religioso con l'istituto del divorzio non è permesso: la Chiesa dichiara che ciò che Dio unisce, l'uomo non può dividere. Di conseguenza le persone che ottengono un divorzio civile sono ancora considerate sposate agli occhi della Chiesa Cattolica, che non consente loro di celebrare un nuovo matrimonio religioso, anche se possono contrarre un matrimonio civile.

mercoledì 3 settembre 2008

Stop alle telefonate promozionali selvagge


Duro colpo inferto dal Garante della privacy al marketing selvaggio e alle telefonate promozionali indesiderate. L’Autorità, con alcuni provvedimenti di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Ammiro Partners, Consodata e Telextra), l’ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti.

I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società.

Il divieto è scattato anche per altre aziende, come Wind, Fastweb, Tiscali e Sky, che hanno acquistato da queste società i data base allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center.

“Se qualcuno vuole entrare in casa nostra – commenta Paissan – deve bussare.

Così, se qualcuno vuole chiamarci per vendere un prodotto o un servizio, deve avere il nostro consenso per usare il nostro numero telefonico.

Il Garante vuole difendere i cittadini che si sentono molestati da telefonate non desiderate. In questo modo si tutelano anche gli operatori di telemarketing che si comportano correttamente”.

Ai provvedimenti inibitori si è giunti dopo ripetuti richiami e ispezioni, effettuate sia presso le società che avevano formato i data base e venduto i dati sia presso operatori telefonici e aziende che li avevano acquistati e i call center che contattavano gli utenti. Numerosi sono stati gli abbonati che hanno segnalato al Garante la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate da e per conto di diversi operatori telefonici o aziende che promuovevano beni o servizi.

Dalle verifiche effettuate presso le società che hanno fornito i data base è emerso che i dati degli utenti erano stati raccolti e ceduti a terzi senza informare gli interessati, o informandoli in maniera inadeguata, e senza un loro preventivo specifico consenso. Una delle società, peraltro, offriva sul proprio sito i dati di oltre 15 milioni di famiglie italiane suddivise per redditi e stili di vita, senza che gli interessati fossero stati informati o avessero dato il loro assenso alla comunicazione dei dati a terzi.

Da parte loro le aziende e le compagnie telefoniche che hanno acquistato i dati e li hanno utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto teleselling), non si sono preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali.

La mancata inosservanza del divieto dell’Autorità espone anche a sanzioni penali
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