lunedì 17 novembre 2008

OFFERTE TELEFONICHE E DIRITTI DEL CONSUMATORE



Quante volte vi sarà capitato di essere contattati da operatori telefonici che propongono vantaggiose quanto imperdibili offerte telefoniche? O di ricevere a casa vari promoter di famose compagnie telefoniche proponendovi la sottoscrizione di “proposte contrattuali” così vantaggiose da richiedere una vostra immediata decisione?
Il rischio che si corre, beneficiando di tali possibilità è di ritrovarsi in mano un contratto non corrispondente a quanto ci è stato detto telefonicamente o personalmente. Per non parlare poi, di quando le attivazioni avvengono nonostante i vostri no o approfittando della vostra richiesta di ricevere semplici informazioni scritte o addirittura senza alcun contatto preventivo e senza la vostra richiesta.
E’ bene, allora conoscere quali sono i diritti del consumatore!
Innanzitutto, per attivare una linea telefonica, richiedere nuovi servizi o per cambiare gestore il sì a voce non basta, occorre il consenso scritto altrimenti il contratto è nullo. Questo è quanto ribadito dall’Autorità Garante per le comunicazioni con delibera n. 664/06 che ha precisato quanto stabilito anche nel codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 50 e ss.) e nel codice delle comunicazioni (D.Lgs. 259/2003, artt. 70 e ss.). Ma L’Autorità ha anche introdotto importanti novità in tema di contratti stipulati a distanza, nelle diverse fasi della loro stipula (proposta-informazione-contatto-perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato). Eccone i punti più importanti:
l'operatore deve comunicare, all'inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome. Al termine del contatto telefonico l’addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome. Se il titolare dell’utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l’addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni;
la conversazione telefonica deve essere interamente registrata;
prima o al più tardi, al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto concluso a distanza, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni necessarie riguardanti l’offerta. In tal modo il consumatore ha modo di conoscere i contenuti del contratto stipulato e di opporvisi prontamente (anche tramite fax o e-mail) ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto;
nel caso di mancato pagamento di un solo servizio, la compagnia telefonica nonpuò interrompere la fornitura di tutti i servizi, ma al massimo solo di quello non saldato. In ogni caso, chi ha presentato formale reclamo contro l’addebito di un singolo bene o servizio, può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura, dovendo solo gli importi che non sono oggetto di contestazione;
è fatto divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati; nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente.
Le finalità di tale corposa normativa sono: “maggiore trasparenza e certezza giuridica”, indispensabili per questo tipo di contratti.

Pertanto se vi trovate di fronte a comportamenti ingiustificati da parte delle compagnie telefoniche, non dimenticate che i rimedi posti dalla legge per la vostra tutela sono innumerevoli.

Ovviamente, per conoscere quelli più adatti a risolvere la vostra situazione, meglio rivolgersi al vostro avvocato di fiducia!
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