giovedì 4 settembre 2008

Il Matrimonio nel diritto canonico



1) excursus storico
Con il concilio Lateranense IV nel 1215, la Chiesa cattolica regolamentò ufficialmente il matrimonio per la prima volta:
impose l'uso delle pubblicazioni (per evitare i matrimoni clandestini)
fu istituito il matrimonio come sacramento
per evitare i divorzi il matrimonio fu legalmente reso indissolubile, salvo per morte di uno dei due coniugi
fu richiesto il consenso libero e pubblico degli sposi, da dichiarare a viva voce in un luogo aperto (contro i ratti e le unioni combinate)
fu imposta un'età minima per gli sposi (per evitare il matrimonio di bambini, e in particolare di ragazze molto giovani),
fu regolamentato l'annullamento del matrimonio, in caso di violenze sulla persona, rapimento, non consumazione, matrimonio clandestino, etc.
Tale concilio fissò delle regole largamente riprese in seguito nel matrimonio civile, istituito in Francia nel 1791 durante la rivoluzione francese.
Il concilio di Trento rinforzò la regolamentazione: il matrimonio deve essere celebrato davanti ad un parroco e dei testimoni, gli sposi devono firmare un registro, fu vietata anche la coabitazione al di fuori del matrimonio, per evitare il concubinaggio e i figli illegittimi.
2) Il sacramento del matrimonio oggi:
Per vivere pienamente l'amore, la Chiesa cattolica richiede quattro "pilastri":
la libertà: ognuno dei fidanzati deve essere pienamente libero al momento del suo matrimonio
la fedeltà: si promettono fedeltà e questa promessa è fonte di reciproco affidamento
l'indissolubilità: si sposano per tutta la vita, poiché il matrimonio crea un legame sacro tra gli sposi
la fecondità: accettano di essere aperti alla vita e di accogliere con amore i figli che metteranno al mondo.
3) Scioglimento del matrimonio
A) Annullamento
In alcuni casi ai cattolici può venire concesso un annullamento. Esso non consiste in una specie di divorzio religioso, in quanto la chiesa cattolica considera il matrimonio come indissolubile, ma nel constatare da parte della legittima autorità canonica costituita (tribunale) che il matrimonio non è mai esistito, in quanto mancavano quelle che la chiesa cattolica ritiene condizioni essenziali perché si possa celebrare una matrimonio valido: ad esempio, uno o entrambi i coniugi negavano in partenza qualcuna delle proprietà essenziali del matrimonio (esempi: indissolubilità, unicità, procreazione), oppure uno o entrambi dei coniugi non erano in grado per qualche motivo di assumersi tutte le responsabilità e i doveri legati al contrarre matrimonio (esempi: immaturità psicologica o affettiva; incapacità di intendere e di volere; mancanza di libertà, costrizione da parte dei genitori.
Con l'annullamento, religione e stato spesso applicano regole differenti, nel senso che una coppia, ad esempio, potrebbe ricevere un divorzio dallo stato ma non avere il matrimonio annullato dalla chiesa cattolica, perché lo stato non è d'accordo con la chiesa sul fatto che l'annullamento possa essere concesso in un particolare caso. Ciò produce il fenomeno dei cattolici che ottengono l'annullamento dalla chiesa simultaneamente al divorzio concesso dallo stato, permettendo all'ex coniuge di sposare un'altra persona sia per la chiesa che per lo stato.
Lo scioglimento del matrimonio religioso ha effetto immediato dopo la sentenza del tribunale canonico.
Giovanni Paolo II richiamò l'avvocatura rotale perchè il 90% delle richieste di annullamento venivano accolte.
B) Proibizione del divorzio
Lo scioglimento del matrimonio religioso con l'istituto del divorzio non è permesso: la Chiesa dichiara che ciò che Dio unisce, l'uomo non può dividere. Di conseguenza le persone che ottengono un divorzio civile sono ancora considerate sposate agli occhi della Chiesa Cattolica, che non consente loro di celebrare un nuovo matrimonio religioso, anche se possono contrarre un matrimonio civile.

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