martedì 26 agosto 2008

Poteri speciali ai Sindaci


Decreto Ministero dell' Interno, 05.08.2008. G.U. 09.08.2008



La ratio del Decreto del Ministero dell'Interno 5-08-2008, può essere condensata nella seguente massima: "Poteri speciali ai Sindaci in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica, al fine di garantire un maggiore e più stringente controllo del territorio soggiogato a situazioni di incuria e inciviltà non più sostenibili da parte della comunità".

I caratteri di questa norma sono i seguenti:

Prevenzione-Contrasto della Criminalità- Celerità nell'intervento repressivo e sanzionatorio.
Infatti, con questo provvedimento i Sindaci vedranno ampliati i loro poteri di intervento, prevenzione e contrasto, un ruolo da protagonisti, in sinergia con i prefetti e la polizia, per garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle situazioni urbane di degrado quali:

1) lo spaccio di stupefacenti;

2) lo sfruttamento della prostituzione;

3) l'accattonaggio ed i fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool;

4) le situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;

5) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili;

6) l'abusivismo commerciale e l'illecita occupazione di suolo pubblico;

7) i comportamenti, come la prostituzione in strada e l'accattonaggio molesto che offendono la pubblica decenza e turbano gravemente l'utilizzo di spazi pubblici;

A tale scopo, a settembre sarà firmato un protocollo di intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per utilizzare il fondo 2009 di 100 milioni di euro per finanziare gli interventi sulla sicurezza urbana.

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Di seguito si riporta il Testo del Decreto


IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana;Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana»;Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - e' riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformita' su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Incolumita' pubblica e sicurezza urbana

Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumita' pubblica si intende l'integrita' fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunita' locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita' nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Art. 2.
Interventi del sindaco

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilita' e determinano lo scadimento della qualita' urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilita' o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalita' con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Roma, 5 agosto 2008
Il Ministro: Maroni

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