giovedì 21 gennaio 2010

A quando La Corte di Appello in Capitanata?


Questa non è una rivendicazione sindacale da parte degli avvocati, ma è un sacrosanto diritto di tutti i cittadini che risiedono in Capitanata, i quali vengono costantemente ignorati (tranne quando si và a votare...) sia dallo Stato che dalla Regione Puglia!

Pensate che il territorio della provincia di Foggia si caratterizza anche per la presenza di due circoscrizioni giudiziare – i Tribunali di Foggia e Lucera – la cui ragion d’essere è collegata a diversi elementi: vastità del territorio, numero di residenti, indicatori giudiziari.
Per numero di Comuni ed estensione territoriale, quella di Foggia è tra le province italiane più grandi; caratterizzata, inoltre, dalla compresenza di subsistemi geografici – zone appenniniche, Gargano, Piana del Tavoliere – che rendono particolarmente difficoltosi i collegamenti tra le diverse località.
A maggior ragione tra i centri della provincia di Foggia e il capoluogo regionale, sede della Corte d’Appello, della Corte d’Assise d’Appello e del Tribunale per i minorenni più vicini: in media occorre percorrere 165 chilometri per raggiungere Bari (ma gli abitanti di Vico del Gargano ne devono percorrere 232) con tutto ciò che ne consegue in termini di costi per i cittadini.
In rapporto alla popolazione residente – oscillante tra i 650.000 e i 700.000 abitanti – il numero degli affari penali e civili è tra i più rilevanti dell’intera regione Puglia.
Ciò anche a causa, sotto il profilo penale, dell’emersione di organizzazioni criminali di chiaro stampo mafioso, come accertato dalla magistratura. E’ quest’ultimo un elemento di forte pericolosità sociale e di elevata criticità economica, cui è necessario rispondere con l’attivazione, da parte dello Stato, di misure idonee sotto il profilo della prevenzione e della repressione. Tra queste c’è la costituzione della sezione locale della Direzione Distrettuale Antimafia, attuabile solo laddove esista una Corte d’Appello. Infine, la mancanza del Tribunale per i minorenni, e di un collegato istituto per la rieducazione minorile, provoca enormi disagi sotto il profilo sociale ai ragazzi coinvolti in procedimenti penali e alle loro famiglie, per la gran parte economicamente svantaggiate, le cui relazioni vengono di fatto interrotte pressoché totalmente a causa della distanza con il capoluogo regionale.
Cari colleghi e cari concittadini, questo non sarebbe un buon motivo per far sentire, almeno per una volta, all'unanimità, la nostra voce sia a Roma che a Bari?

martedì 3 novembre 2009

La Corte di Strasburgo dice No al crocifisso, ma l'Italia farà ricorso


La vicenda relativa all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche - sulla quale è arrivato oggi il no all'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo - risale al 2002 ed ha avuto un lungo iter giudiziario.
IL FATTO - Il 27 maggio 2002 il Consiglio di Istituto della scuola Vittorino da Feltre di Abano Terme (Padova) respinge il ricorso della famiglia di due alunne e decide che possono essere lasciati esposti negli ambienti scolastici i simboli religiosi, ed in particolare il crocifisso, unico simbolo esposto.
IL RICORSO - La decisione del Consiglio di Istituto viene impugnata dalla madre delle due alunne davanti al Tar per il Veneto. Nel ricorso si sostiene che la decisione del Consiglio di Istituto sarebbe stata presa in violazione del principio di laicità dello Stato, che impedirebbe l'esposizione del crocifisso e di altri simboli religiosi nelle aule scolastiche, perché violerebbe la "parità che deve essere garantita a tutte le religioni e a tutte le credenze, anche a-religiose".
LA POSIZIONE DEL MINISTERO - Il Ministero dell'Istruzione, costituitosi nel giudizio, sottolinea che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è prevista da disposizioni regolamentari contenute in due regi decreti: uno del 1924, n. 965; l'altro del 1928, n. 1297 Tali norme, per quanto lontane nel tempo, sarebbero tuttora in vigore, come confermato dal parere reso dal Consiglio di Stato (n. 63/88).
LA PRIMA DECISIONE DEL TAR, ATTI ALLA CONSULTA - Il Tar compie un approfondito esame delle norme regolamentari sull'esposizione del crocifisso a scuola e conclude che esse sono tuttora in vigore. Estende, tuttavia, l'esame alla valutazione di altri profili della vicenda e rimette gli atti alla Corte costituzionale. La norma che prescrive l'obbligo di esposizione del crocifisso - scrivono i giudici - sembra delineare "una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio", che apparirebbe in contrasto con il principio di laicità dello Stato.
LA CORTE COSTITUZIONALE, RICORSO INAMMISSIBILE - La consulta dichiara inammissibile il ricorso: le norme sull'esposizione del crocifisso a scuola sono "norme regolamentari", prive "di forza di legge" e su di esse "non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo" della Corte. Gli atti tornano al Tar per la decisione sul ricorso.
SECONDA DECISIONE TAR, CROCE NON CONTRASTA CON LAICITA' - Il crocifisso, "inteso come simbolo di una particolare storia, cultura ed identità nazionale (...), oltre che espressione di alcuni principi laici della comunità (...), può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano". Si conclude con queste parole la sentenza (n. 1110 del 22 marzo 2005) con la quale il Tar rigetta il ricorso della madre della due alunne di Abano Terme
IL CONSIGLIO DI STATO, CROCIFISSO HA FUNZIONE EDUCATIVA - Il Consiglio di Stato chiude la parte italiana della vicenda, con il rigetto definitivo del ricorso della madre delle due alunne. Il crocifisso - scrivono i giudici - non va rimosso dalle aule scolastiche perché ha "una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni"; non è né una "suppellettile", né solo "un oggetto di culto", ma un simbolo "idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili" - tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione - che hanno un'origine religiosa, ma "che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato".
CONSIDERAZIONI
In attesa di conoscere le motivazioni della Corte di Strasburgo, non ci si può esimere, in prima facie di constatare il tentativo di usare il diritto come grimaldello per scardinare la Fede dalla vita pubblica non solo italiana ma europea. Trattasi dunque di sentenza politica che non ha tenuto minimamente conto della pronuncia del Consiglio di Stato italiano, favorevole all'esposizione del crocifisso nelle scuole!

sabato 24 ottobre 2009

Contratto di Posteggio


Il contratto di posteggio è, de iure civili, concluso nel momento in cui l’autoveicolo viene immesso e lasciato nell'apposito spazio all'interno del parcheggio con il consenso del depositario. E’ sufficiente, quindi, il solo collocamento dell’autoveicolo nel parcheggio perché il contratto possa ritenersi concluso (Cass. civ. sez. III, 21 giugno 1993, n. 6866).
Il fine essenziale cui tende tale contratto è quello della conservazione della cosa, laddove l’obbligazione di custodire rappresenta la prestazione qualificatrice del contratto, tale da determinare il tipo di negoziale in cui il contratto stesso si sostanzia. Il primo dovere per il depositario è quello di provvedere alla custodia delle cose consegnate, infatti, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la conclusione del contratto di parcheggio importa l’affidamento del veicolo al gestore con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato (Cass., 23 agosto 1990, n. 8615; sul contratto di parcheggio vedansi le risalenti Cass. 12 febbraio 1952, n. 337 e 14 febbraio 1966, n. 459, nonché idd., 25 febbraio 1981, n. 1144, 2 marzo 1985, n. 1787, 3 dicembre 1990, n. 11568, 26 febbraio 2004, n. 3863 [cit. infra]; tra la giurisprudenza di merito, App. Milano, 30 maggio 2000, Pret. La Spezia, 1 agosto 1992, App. Milano, 29 giugno 1999 .
Degne di menzione, sul punto, le seguenti due sentenze di merito:
Pret. La Spezia, 1 agosto 1992: «Il titolare di un parcheggio custodito è tenuto a risarcire al cliente il danno subito dal suo veicolo durante il tempo in cui lo stesso è stato affidato alla sua custodia»;
App. Milano, 29 giugno 1999: «Il contratto di parcheggio di autovetture in autosili comporta, salva diversa volontà delle parti, l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l’obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato».
I profili di cui ai precedenti citati sono stati approfonditi dalla S.C. nella sentenza 26 febbraio 2004, n. 3863, nella cui motivazione viene posta in particolare risalto la funzione economico – sociale del contratto di posteggio, deducendosi quanto segue:
- «. . . chi immette la propria auto in un’area di parcheggio recintata è interessato anche alla custodia del veicolo e non vuole soltanto disporre di uno spazio per lasciare l’auto;
- se così non fosse non vi sarebbe differenza con chi parcheggia l’auto in una strada o area pubblica;
- l’obbligazione principale del gestore del parcheggio è di custodire la vettura che l’automobilista immette nel parcheggio recintato, per evitare di lasciarla in luogo pubblico, con i rischi che conseguono alla mancanza di custodia. . .Il contratto che se ne ricava è del tipo di quelli nei quali all’offerta della prestazione di parcheggio corrisponde l’accettazione dell’utente, manifestata attraverso l’immissione dell’auto nell’area messa a disposizione. Dalla combinazione di questi fattori nasce il vincolo contrattuale il quale si realizza attraverso il contatto sociale. Nella realtà il fenomeno è frequente e trova la sua radice nelle condizioni di affollamento delle strade, nell’urgenza dell’automobilista di liberarsi del veicolo o in altre condizioni simili. Tutto ciò induce l’automobilista ad utilizzare strutture appositamente predisposte nelle aree adiacenti aeroporti, ospedali, supermercati e simili».
Com’è stato rilevato, una clausola che escluda la responsabilità del posteggiatore, configurerebbe sempre un atto limitativo delle obbligazioni tipiche del depositario, con la conseguenza che - ove contenuta in condizioni generali di contratto - deve considerarsi vessatoria, e perciò inefficace se non specificamente approvata per iscritto.
Ne discende l'irrilevanza di una manifestazione unilaterale di volontà del depositario che, a mezzo di cartelli esposti, declini la propria responsabilità sugli oggetti depositati (giur. costante, cfr. Cass. civ. 16.04.1993 n. 4540).
Ed ancora, sul punto, la recente Cass., Sez. III, sentenza 27 gennaio 2009 n. 1957, che qualifica inefficace, se non approvata per iscritto, la clausola, contenuta nelle condizioni generali di un contratto di parcheggio, con cui si prevede una limitazione o l’esclusione della responsabilità del custode. Ancora, nel caso preso in considerazione, la S.C. esclude valenza limitativa di responsabilità alla mera affissione di avvisi et similia contenenti declinatorie in capo ai gestori, salva, si ripete, la stipulazione per iscritto.
Ed infine, in una fattispecie di merito, Giudice di Pace di Salerno, Dott. Veronica La Mura, sentenza del 10/2/07:
“… Non ha alcuna rilevanza il fatto che, nel regolamento del parcheggio, contenuto nelle condizioni generali di contratto, venga esclusa la responsabilità da danni, dovendosi tale clausola essere considerata vessatoria e perciò inefficace, se non specificamente approvata. … All’ingresso delle aree di parcheggio gestite dalla **********S.p.A. vi sono dei cartelli che disciplinano la sosta tra cui: l’onere a carico degli utenti di accertare all’ingresso del parcheggio “la verifica dello stato dei veicoli al fine di constatarne l’integrità e /o eventuali danni”…. La conferma di tale normativa è la prova che il contratto della *********S.p.A. è vessatorio ed in violazione alle norme di cui agli artt. 1766 e 1768 c.c., che prevedono l’obbligatorietà di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia. L’obbligo principale, in capo al depositario, è quello di custodire la cosa e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.”

venerdì 25 settembre 2009

Omicidio Romagnoli: 16 anni e 4 mesi per il lucerino Ricciardi


Si è concluso dopo circa un anno e mezzo il processo di primo grado con il rito abbreviato a carico di Franco Ricciardi - accusato dell’omicidio di Assunta Romagnolo avvenuto la sera del 30 gennaio 2008 davanti alla chiesa di San Giacomo di Lucera - e di suo padre Nicola, in un primo momento ritenuto responsabile di aver istigato il figlio a commettere l’efferato delitto con un coltello da cucina lungo 19 centimetri. La sentenza è arrivata intorno alle 15, dopo un’ora di camera di consiglio del giudice del tribunale di Lucera Carlo Chiariaco che ha inflitto al 28enne lucerino la pena di 16 anni e 4 mesi di reclusione, di fatto accogliendo in pieno la tesi accusatoria del pubblico ministero Pasquale De Luca che aveva chiesto 16 anni e 6 mesi, con la sola aggravante dei motivi abietti. Per il padre, invece, è arrivata l’assoluzione per il reato di istigazione, ma gli è stato riconosciuto quello di concorso in omicidio e una pena di un anno di libertà vigilata, ottenuta grazie alla sua condizione di incensurato. Il suo legale Aurelio Follieri aveva chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, attribuendo a una lunga serie di precedenti liti tra le famiglie abitanti la palazzina di Via Alfio Lepore una sorta di prologo dell’omicidio stesso, contesto peraltro confermato dallo stesso pubblico ministero che ha parlato di una “situazione esplosiva” nel condominio da cui sono partite querele incrociate tra i Ricciardi e una terza famiglia, con il successivo coinvolgimento dei Carrivale-Romagnolo. Tre invece sono gli anni di libertà vigilata assegnati a Franco Ricciardi in coda alla pena detentiva.
L’udienza di oggi in realtà è stata una vera e propria battaglia a colpi di termini e patologie psichiatriche tra accusa, difesa e parte civile, con le perizie del professor Felice Carabellese, docente di Psichiatria, Criminologia Clinica e Psicopatologia Forense dell’Università di Bari, che sono state il terreno di scontro tra le parti. L’esperto barese, infatti, è stato chiamato per ben due volte a esprimersi sulle condizioni mentali di Franco Ricciardi, emettendo una prima diagnosi che parlava di disturbi oligofrenici (insufficienza mentale) tale comunque da non pregiudicarne la sua imputabilità nel processo. In un secondo momento ha confermato la sua trattazione con l’aggiunta della presenza di un “tema delirante persecutorio associato a dei tratti di antisocialità”. Due altri psichiatri, che avevano visitato Ricciardi nella struttura detentiva di Taranto, dove è attualmente carcerato, avevano invece descritto una situazione mentale molto più grave. Da qui la richiesta dell’avvocato difensore Luigi Follieri di una nuova perizia collegiale, rigettata dal giudice, con il riconoscimento della incapacità di intendere e di volere e della semi infermità mentale.
Come sempre presente in aula al grande completo la famiglia Romagnolo, alla quale è stata riconosciuta anche una provvisionale di 250 mila euro, e che si è detta soddisfatta dell’esito del primo grado di giudizio. “La sentenza di oggi rappresenta il massimo di quanto potevamo ottenere in questo momento – ha commentato il legale di parte civile Giacomo Grasso – e siamo anche contenti perché il giudice ha riconosciuto le nostre tesi, non dando credito ai comportamenti del principale imputato che per noi restano delle simulazioni”. (Luceraweb)

lunedì 31 agosto 2009

FACEBOOK ed il codice penale


Quali reati possono configurarsi a mezzo Facebook?

Molti sono i comportamenti che potrebbero portare i soggetti che usano facebook ad incorrere in responsabilità penale. Per semplificare dividerei i comportamenti in due categorie a seconda della tipologia di reato che si potrebbe commettere:

a) Vi sono i reati commessi da chi sfrutta Facebook, le sue caratteristiche, per realizzare i propri intenti illeciti. Facebook è un pretesto nulla di più. In questa categoria vi rientrano ad esempio:

• l'invio di materiale pubblicitario non autorizzato (la c.d. attività di spamming) o la raccolta e l'utilizzo indebito di dati personali, attività espressamente vietate dal T.U. sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003);

• l'utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici, punito dall'art. 615-quinquies;• l'utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (punito dall'art. 615-quater)

• lo scambio di immagini pedopornografiche che integra gli estremi del reato ad es. di cessione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter c.p.;

• inviare messaggi di propaganda politica di incitamento all'odio, alla discriminazione razziale, ecc. In questi casi Facebook è soltanto il pretesto per realizzare reati. Siamo nella patologia.

b) Nella seconda categoria, invece, vi rientrano i comportamenti di chi utilizza Facebook per la funzione che gli è propria, ossia quello di creare contatti tra gli utenti per facilitare la comunicazione e nel far questo, essenzialmente per superficialità, nel comunicare con il proprio gruppo di amici, va un po' al di là del lecito, ed entra nel terreno minato del diritto penale.Il reato più frequente, che si può verificare in questi casi, è quello di diffamazione. L'inserimento di frasi offensive, battute pesanti, notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta possono integrare gli estremi del reato di diffamazione, punito dall'art. 595 c.p. Facciamo qualche esempio:

• sicuramente creare il gruppo "Quelli che odiano il datore di lavoro bastardo" oppure "Quelli a cui sta antipatica la bidella cretina" sono comportamenti che integrano gli estremi della diffamazione; le espressioni "bastardo" o "cretina" hanno una inequivoca carica offensiva;• ma lo è anche rivelare sulla propria o altrui bacheca che il collega di lavoro – non so – ha, ha una relazione extraconiugale con la segretaria;

• è diffamazione ad es. inserire la foto – come è accaduto – della propria ex fidanzata nuda o in atteggiamenti intimi.Particolare attenzione porterei alle foto, molto spesso accade che utenti di Facebook, in modo un po' troppo disinvolto, senza pensare minimamente alle conseguenze, inseriscano foto che ritraggano loro amici in situazioni imbarazzanti. Spesso ci si espone a responsabilità penali senza saperlo. Facciamo un esempio, per comprendere: si pensi all'amico, sposato, che, una sera, all'insaputa della moglie che si trova fuori città per lavoro, viene ritratto all'interno di un locale equivoco e malfamato con sottobraccio due ballerine, magari anche in evidente stato di alterazione alcolica. L'amico burlone utilizza la foto per farla vedere agli amici del gruppo di Facebook a cui i due appartengono e inserisce una frase del tipo: "quando il gatto non c'è i topi ballano…"Un tale comportamento è sicuramente diffamatorio. Non ci si può nemmeno difendere dicendo che comunque l'amico aveva consentito a che gli venisse scattata la foto. La Cassazione, anche recentemente, in un procedimento per diffamazione per pubblicazione di foto in un contesto lesivo della reputazione, ha precisato che il consenso ad essere ritratti non comporta il consenso a utilizzare le foto, soprattutto se tale utilizzo avviene in contesti che espongono il soggetto a lesioni della propria reputazione (.Si badi bene, affinché vi sia diffamazione è necessario:

a) la comunicazione con più persone, la giurisprudenza dice che sono sufficienti almeno due persone;Quindi non costituisce diffamazione il "pettegolezzo" riferito all'amico tramite messaggio privato, ma solo se pubblicato sulla bacheca, visibile a tutto il gruppo di amici o comunque a due o più persone. In difetto, senza la comunicazione con più persone, anche in tempi diversi, non c'è reato.
b) l'offesa deve essere rivolta a soggetto determinato o determinabile. Se si parla male di una persona senza far capire di chi si tratta non è reato. Ma per aversi diffamazione non è necessario mettere nome, cognome, generalità del diffamato: è sufficiente inserire riferimenti che consentano di rendere conoscibile la persona offesa o comunque attribuibile l'offesa ad una persona determinata.Il problema della determinabilità della persona offesa (si parla di pregiudiziale di determinatezza) si pone spesso con riferimento alle offese rivolte a categorie o gruppi di persone. In questi casi la sussistenza del reato dipende – così insegna un maestro del diritto penale quale il Prof. Enzo Musco – dall'ampiezza del gruppo a cui si rivolge l'offesa. Più è ampio e meno vi è il rischio di diffamazione, più è ristretto e più vi è probabilità di incorrere in reato. Facciamo qualche esempio:

• dire che gli avvocati di Grosseto sono tutti dei ladri espone il soggetto ad azione civile per il risarcimento del danno all'immagine da parte del Consiglio dell'ordine di Grosseto, ma non lo espone a responsabilità al reato di diffamazione, perché l'offesa non è rivolta ad un soggetto determinato, ma a una pluralità indistinta di soggetti. La categoria avvocati di Grosseto – siamo più di 500 – è talmente ampia che difficilmente si potrà dire l'offesa sia attribuibile ad una persona determinata;

• il ragazzo che su Facebook crea il gruppo quelli che odiano quegli s…… di professori della 3^ del liceo scientifico Pinco Pallino del paese Vattelapesca invece rischia di incorrere nel reato di diffamazione. È vero che l'offesa non è rivolta in specifico a nessuno dei soggetti, ma comunque il gruppo è talmente ristretto che l'offesa (la parola s…..) è tale da ledere la reputazione di ogni singolo docente.

2) La diffamazione è semplice o aggravata? Tenere un comportamento diffamatorio su internet integra gli estremi della diffamazione aggravata dall'art. 595 comma 3 che punisce in modo più pesante il reato commesso con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La Cassazione dice che internet è sicuramente un mezzo di pubblicità. La pronuncia del 2008 si riferiva ad una denuncia pubblicata su un sito web accessibile a tutti gli utenti della rete.Con riferimento a Facebook o a social network analoghi, la Cassazione non si è ancora pronunciata. Se ne potrebbe discutere, visto che le comunicazioni (ad es. quelle sulle bacheche) non sono visibili a tutti, ma solo al gruppo di amici cui appartiene il soggetto titolare della bacheca. Secondo me bisogna verificare caso per caso e tenere presente:

• che il gruppo di amici comunque non è chiuso, ma normalmente è aperto. Al gruppo possono accedere dei nuovi amici, questo potrebbe essere sufficiente a poter qualificare come mezzo di pubblicità in quanto l'offesa rischia di venir percepita da un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti;• il numero di appartenenti al gruppo (tra l'altro si ritiene recata con mezzo di pubblicità una circolare indirizzata a un numero rilevante di persone: v. F. Mantovani, Delitti contro la persona, Padova, 2008, p.): si pensi a quello che ha, come spesso accade, centinaia di amici, ciascuno dei quali può accedere al mezzo.Tendenzialmente l'offesa su Facebook è aggravata dalla realizzazione della medesima con mezzo pubblicitario, a meno che nel caso concreto non risulti il contrario (ad es. se risulta che il gruppo di amici è molto limitato e sostanzialmente chiuso). 3) Quali conseguenze ne derivano? Penalmente le conseguenze sono diverse a seconda se sia ravvisabile o meno l'aggravante del mezzo di pubblicità.Se è ravvisabile l'aggravante il reato viene giudicato dal Tribunale e le pene sono più severe (anche con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni) e il casellario giudiziale (la c.d. fedina penale) rimane macchiato a tempo indeterminato.Se non lo è, invece, sarà il giudice di pace a pronunciarsi e le pene più modeste: 99/100 consistono in modeste pene pecuniarie (intorno ai 1.000 – 1.500 euro) e la fedina penale resterà macchiata solo per 5 anni (trascorsi i quali, se non sono commessi altre reati, ritorna immacolata).Il vero problema non è però rappresentato tanto dalla pena (quella del giudice di pace è modesta, quella del tribunale il più delle volte viene condizionalmente sospesa), ma dai costi connessi al procedimento penale che più o meno sono gli stessi sia in tribunale che dal giudice di pace. In caso di condanna occorre infatti:• pagare il legale della parte civile, secondo la liquidazione effettuata dal giudice, circa 2.000/2.500 euro;• pagare il proprio legale, secondo le pattuizioni con il medesimo (altrettanto se non di più rispetto a quello della parte civile);• il risarcimento dei danni provocati alla parte lesa (diversamente quantificabili a seconda dell'entità dei medesimi).Per una sciocchezza, si rischia di dover sborsare 10.000 euro senza nemmeno accorgersene.

4) Come si quantifica il danno? Il danno non è facilmente quantificabile. Non vi sono dei criteri oggettivi. Non si può quantificare con esattezza come quando si provoca un danno ad un'auto, per i quali vi sono dei precisi criteri di determinazione. In questo caso l'individuazione dell'entità viene rimessa – si dice – alla valutazione equitativa del giudice. Una formula un po' fumosa che rimette la quantificazione del danno alla sensibilità e alla discrezionalità del giudice.Per far capire, però, prendo ad esempio di un mio recente caso di un mio cliente, italiano di origine somala che è stato offeso da un altro soggetto e qualificato in termini dispregiativi extracomunitario. In questi casi si parla di ingiuria, reato meno grave della diffamazione. Il giudice ha liquidato 5.000 di risarcimento danno.Si pensi al caso di prima del marito fedigrafo che per questo comportamento viene lasciato dalla moglie oppure subisce l'allontanamento dalla famiglia della moglie. In questi casi si potrebbero anche chiedere decine di migliaia di euro.5) Ed i minori? Per i minori il discorso è diverso. Questi verrebbero processati dal tribunale dei minorenni nel quale non vi è possibilità di costituirsi parte civile, chiedere il risarcimento. Il diritto minorile prevede una serie di strumenti giuridici per concludere il procedimento senza condanna (perdono giudiziale, improcedibilità dell'azione per particolare tenuità del fatto). Nei casi meno gravi normalmente tutto si chiude con una "tirata di orecchi". La famiglia del minore si espone però al rischio di subire azione civile per il risarcimento del danno, per culpa in educando o in vigilando. Su questo punto è meglio che si pronunci un civilista.6) Come comportarsi? La vera "fregatura" del mezzo informatico è che tutto quello che si immette nella rete rimane visibile per lungo tempo, è visibile da molte persone (che poi a loro volta parlano) e di ciò che si scrive rimane spesso traccia facilmente documentabile.Questo porta:• a far sì che sia molto probabile che la persona presa di mira venga a conoscenza di essere bersaglio di offese e/o denigrazioni;• che è agevole per gli inquirenti risalire comunque all'autore della diffamazione.Il consiglio è di evitare di commettere reati, di evitare di usare frasi troppo colorite. Evitare di usare modi e tono in sé offensivi. Spesso non è ciò che si dice, ma come lo si dice che crea la diffamazione.Non so: invece di creare il Gruppo quelli che odiano il Prof. Tizio carogna, creare il gruppo Quelli a cui non sta troppo simpatico il Prof. Tizio che assomiglia al Prof. Martinelli (Giulio Faletti in notte prima degli esami) che appunto nel film chiamavano Carogna. È meno diretto il messaggio, ma è più simpatico e è più facile evitare un'accusa per diffamazione.Se proprio non si resiste alla tentazione di "parlare male", evitare di utilizzare la bacheca, ma comunicare via mail o messaggeria privata.7) Considerando il contesto in cui si sono sviluppati i social network e il loro utilizzo consuetudinario le offese possono essere valutate in maniera diversa, rispetto a quello che vengono valutate in altri contesti? Sicuramente è così. Ci sono maggiori margini per ironizzare (v. l'esempio di cui sopra). Tuttavia vi è comunque un limite: continenza. Le espressioni utilizzate non possono essere di per sé offensive, altrimenti si incorre comunque nel reato di diffamazione. Dare del bastardo ad uno (tranne i casi eccezionali) ha comunque una valenza offensiva. Va bene che ci sono più margini per ironizzare, ma è pur sempre necessario un limite alla volgarità e al turpiloquio.8) Personaggio pubblico. Il diritto alla riservatezza si atteggia diversamente a seconda che il personaggio sia pubblico o meno. Meno ampio nel primo caso, più ampio nel secondo. Questo si riverbera anche sulla configurabilità della diffamazione. Dire che avete visto il vostro amico l'altra sera in compagnia dell'amante e spargerlo ai quattro venti è diffamazione. Dire che avete visto l'attore di Hollywood in un ristorante insieme ad una bionda con la quale aveva atteggiamenti molto intimi e che non era con la moglie sposata il mese prima potrebbe non essere diffamazione.Ma non certo utilizzare espressioni con carica offensiva. Anche in questo caso il limite è la continenza. Non si possono utilizzare, nei confronti dei personaggi pubblici, espressioni dotate di alta carica offensiva.9) Cosa si rischia nel creare un account con falso nome? Frequentemente accade che su Facebook si creino account falsi. Non so recentemente è apparsa la notizia che su Facebook vi fosse un falso Alessandro Del Piero. In questi casi si rischia il reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p. La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che integra tale reato il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone spacciandosi per una persona diversa. Lo stesso può valere per face book. Ed allora un consiglio: datevi nomi di fantasia, che ne so Jessica Rabbitt o simili, non rubate l'identità alla collega del vostro marito per verificare se vostro marito prova sentimenti nei confronti di questa o se lui fa il "mollicone". Evitate di fingervi Del Piero o altro personaggio pubblico. È pur vero che per integrare il reato di cui all'art. 494 c.p. è necessario il fine di conseguire un vantaggio o recare un danno. Ma tali requisiti sono intesi in modo molto ampio, come non comprensivi solamente di vantaggi e/o danni di tipo economico ed è molto facile ravvisarli nei casi concreti.10) Ultimo consiglio: i dipendenti pubblici. Dipendenti pubblici state attenti, si rischia anche il reato di peculato. In una recente sentenza, ancorché un po' ambigua e non condivisibile, è stato messo in evidenza che risponde di peculato il dipendente pubblico che accede indebitamente a internet (non dunque per attività che a lui competono per il lavoro che svolge ), anche quando il contratto di erogazione del servizio stipulato dalla Pubblica amministrazione è un contratto a forfait (che prevede cioè un pagamento di una tariffa fissa indipendentemente dalla durata della navigazione). Infatti, anche se un tale comportamento non provoca alcuna lesione al patrimonio della Pubblica amministrazione è comunque tale da ledere l'altro bene giuridico tutelato dalla norma che punisce il peculato: il buon andamento della PA

giovedì 21 maggio 2009

Attenti al nome che date ai vostri figli....


E' ormai prassi consolidata chiamare il nascituro con nomi di fantasia, esotici o sostantivi, che fino ad un decennio fà, indicavano solo i neonati di sesso maschile.

Ma fino a dove può spingersi l'arbitrio dei genitori nella scelta del nome da dare ai figli?

In tale caso si può parlare di diritto potestativo o mera potestà?

***
Esaminiamo il Codice Civile e la Giurisprudenza recente

Il diritto al nome, in proposito, è oggetto di analisi da parte della giurisprudenza e della dottrina. I casi che si presentano all’attenzione dei giuristi nascono da un diritto primario dell’individuo, quello all’identità personale che è contemplato dal codice civile, agli artt. 6 e ss. Si afferma, innanzitutto, che «ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati».
L’art. 7, al contrario, prevede che «la persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali».
Recentemente la giurisprudenza ha dovuto occuparsi del nome attribuito ad un figlio:
1) La prima pronuncia è quella della Corte d’Appello di Genova del 10 novembre 2007, che ha affermato il seguente principio: «il nome “Venerdì”, dato ad un bambino dai genitori, è ridicolo, in quanto è quello di un giorno della settimana, evocante oltretutto la sfortuna, ed inoltre è proprio di un personaggio letterario caratterizzato da sudditanza e inferiorità e pertanto, atteso il divieto di nomi ridicoli o vergognosi, ne va disposta la rettifica».
2)La seconda riguarda un decreto del Tribunale di Catanzaro del 14 aprile 2009.
Il Tribunale calabrese si è trovato dinanzi al caso di una bambina nata in Francia nel 2004 da genitori italiani, chiamata “Andrea”, nome che in Francia ha valenza femminile, la cui nascita era stata trascritta in Italia, con la seguente indicazione: “sesso femminile essendo, tuttavia, il suddetto nome di valenza maschile”. Sulla base della segnalazione del Comune, la Procura ha presentato istanza di rettificazione del nome al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 396/2000.
Nel decreto emanato, il Tribunale, riportando le disposizioni del D.P.R. 396/2000, ha ricordato che «il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso» (art. 35) ed «è vietato imporre al bambino nomi ridicoli o vergognosi» (art. 34).
Secondo il giudice, dal dettato di tali norme scaturisce il divieto di attribuire ad un nato di sesso femminile un nome che in Italia, secondo l’indice Istat, è proprio di un uomo. Il rischio, infatti, secondo la sentenza, è che l’identità della bambina potrebbe subire la derisione altrui.
Da ultimo, il Tribunale di Catanzaro ha inteso compiere una breve esegesi sulla legittimità della scelta del nome da parte dei genitori, intendendo essa non un diritto potestativo, bensì una mera potestà, la quale tuttavia è subordinata al rispetto di determinate condizioni: fermo restando il diritto al nome, infatti — previsto anche dall’art.7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 — in primis, il nome identificativo non deve esporre il minore al ridicolo o alla vergogna; in secundis, il nome deve essere conforme al sesso del minore; tertium, il nome deve essere costitutivo dell’identità personale del minore.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’istanza della Procura della Repubblica, intimando di anteporre al nome “Andrea” un nome riconosciuto in Italia come femminile.

martedì 24 marzo 2009

Tempi duri per chi ingiuria e diffama via web


Così si pronunciò la Corte di Cassazione, il 10 MARZO 2009 con sentenza n. 10535/2009 : ai contenuti prodotti online dagli utenti come (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, chat...) non possono essere applicate le tradizionali leggi sulla stampa. Ergo è legittimo sia il sequestro di messaggi su forum e blog et simili, dai contenuti ingiuriosi e diffamatori, che la responsabilità penale dell’autore del post!
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Le norme italiane sulla stampa non possono valere anche per i nuovi mezzi di comunicazione come forum e blog. Non sembra avere dubbi in proposito la Corte di Cassazione, che nella giornata di ieri ha respinto un ricorso presentato da una associazione dei consumatori contro il sequestro di alcuni messaggi di un suo forum online. Il nuovo pronunciamento della Corte potrebbe ora costituire un precedente nella delicata materia legata ai diritti, ai doveri e alle libertà di chi utilizza il Web.
Il Fatto:
Nel novembre del 2006, la Procura della Repubblica di Catania aveva disposto il sequestro del forum dell'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) in seguito a una denuncia presentata da Mater Onlus, una associazione coordinata da don Fortunato di Noto.
Secondo gli autori dell'iniziativa legale, sul forum erano infatti comparsi alcuni messaggi ritenuti ingiuriosi e in violazione dell'articolo 403 c.p., che comprende il reato di "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone".
Determinata a far valere i propri diritti contro un'azione ritenuta meramente di censura, l'Aduc aveva successivamente richiesto l'intervento del Tribunale del riesame di Catania, che aveva giudicato illegittimo il sequestro dell'intero forum. Il Pubblico Ministero aveva così disposto il mantenimento dei capi di accusa per tre soli utenti, autori dei nove messaggi sul forum per i quali era stato ravvisato il vilipendio. Per tutelare i suoi utenti, l'associazione dei consumatori aveva infine deciso di ricorrere in Cassazione e di presentare un'interrogazione parlamentare, passata per ora inascoltata.
A distanza di oltre due anni dall'inizio della querelle legale, ora la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro dei messaggi incriminati dal forum dell'Aduc, dando dunque ragione all'operato dei magistrati di Catania.
Per la Suprema Corte i nuovi mezzi di espressione, come forum e blog, non possono essere qualificati «come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica». La Corte prosegue poi sottolineando come i forum: «sono una semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa (come indicare un direttore responsabile per registrare la testata) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che la Costituzione riserva solo alla stampa».
La decisione della Cassazione apre nuovi dubbi sullo stato giuridico dei contenuti prodotti con i nuovi mezzi di comunicazione, oggetto ormai da tempo di numerose proposte di legge e di alcune sentenze.
La Corte sembra ora distinguere con maggiore nettezza tra testate editoriali regolarmente registrate e semplici siti di confronto online, che non possono dunque sottostare alle leggi concepite per la stampa. La sentenza sembra allontanare da forum e blog l'obbligo (ventilato da alcune proposte di legge) di effettuare una registrazione della testata e indicare un direttore responsabile, ma apre non pochi interrogativi sulla libertà di espressione degli utenti e sulle loro tutele in Rete.

…Il Testo della Sentenza
Corte di Cassazione - Sezione Terza - Sentenza del 10 marzo 2009, n. 10535

Svolgimento del processo
Con ordinanza 25 ottobre 2007 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania respinse la richiesta dell’Aduc di revoca del sequestro preventivo di alcune pagine web di sua proprietà disposto il 20.11.2007 in relazione al reato di cui all’art. 403 cod. pen.Il tribunale del riesame di Catania, con l’ordinanza in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’Aduc, revocò il sequestro previa rimozione sul sito internet dell’Aduc delle espressioni e dei messaggi oggetto dei reati contestati, inibendone l’ulteriore diffusione.L’Aduc propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza dell’art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo poiché non attiene a reati contro il buon costume. Osserva che l’art. 21, comma 6, Cost. consente la limitazione dell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero nei soli casi di manifestazioni contrarie al buon costume.
2) inosservanza dell’art. 21, comma 6, Cost. e illegittimità del sequestro preventivo perché l’offesa ad una confessione religiosa non è contraria al buon costume.
3) erronea applicazione dell’art. 403 cod. pen. per erronea individuazione del bene giuridico protetto dalla norma. Osserva che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non c’è offesa se non vengono individuati i singoli individui, soggetti passivi della norma e portatori del bene giuridico da essa tutelato.
4) erronea applicazione dell’art. 21, comma 3, Cost. ed erronea individuazione dell’ambito applicativo del divieto di sequestro ivi previsto. Erronea interpretazione restrittiva del concetto di stampa che esclude l’informazione non ufficiale.

Motivi della decisione
Il primo motivo è inammissibile perché consiste in una censura nuova non dedotta con l’appello, e che non può quindi essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Il motivo è comunque manifestamente infondato perché l’art. 21, comma 6, Cost. vieta direttamente «le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume», disponendo altresì che «la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni», ma non ha inteso dire che un comportamento, costituente manifestazione del pensiero, possa essere dalla legge vietato e previsto come reato esclusivamente quando sia contrario al buon costume, e non anche quando sia lesivo di altri beni ritenuti meritevoli di tutela, sebbene non lesivo del buon costume. Se così non fosse, del resto, dovrebbe ritenersi che i reati di ingiuria e diffamazione non sarebbero legittimi quando colpiscano comportamenti lesivi solo dell’onore e della reputazione delle persone, e non anche del buon costume.Per le stesse ragioni è inammissibile, sia perché nuovo sia perché manifestamente infondato, anche il secondo motivo. Con l’atto di appello, invero, non era stato dedotto che il sequestro in questione era illegittimo perché le frasi contestate non erano suscettibili di offendere il buon costume inteso come pudore sessuale della collettività. Né tale doglianza può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità solo perché l’ordinanza impugnata ha osservato che alcune delle frasi incriminate, oltre ad avere offeso la religione cattolica mediante il vilipendio dei suoi fedeli e dei suoi ministri, avevano travalicato i limiti del buon costume alludendo espressamente a pratiche pedofile dei sacerdoti per diffondere il «sacro seme del cattolicesimo». In ogni caso il motivo è manifestamente infondato perché l’art. 21, comma 6, Cost. non limita la possibilità della legge di prevedere, in caso di reato, il sequestro di cose che rappresentino manifestazioni del pensiero soltanto quando queste siano lesive del pudore sessuale.Il terzo motivo è infondato perché esattamente il tribunale del riesame ha ritenuto che per la configurabilità del reato di cui all’art. 403 cod. pen. non occorre che le espressioni di vilipendio debbano essere rivolte a fedeli ben determinati, ben potendo invece, come nella specie, essere genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli. La norma invero protegge il sentimento religioso di per sé, sanzionando le pubbliche offese verso lo stesso attuate mediante vilipendio dei fedeli di una confessione religiosa o dei suoi ministri.Opportunamente, invero, l’ordinanza impugnata ha ricordato la sent. n. 188 del 1975 della Corte costituzionale, la quale affermò che «il sentimento religioso, quale vive nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della professione di una fede comune, è da considerare tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost., ed è indirettamente confermato anche dal primo comma dell’art. 3 e dall’art. 20. Perciò il vilipendio di una religione, tanto più se posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o di un ministro del culto rispettivo, come nell’ipotesi dell’art. 403 cod. pen., che qui interessa, legittimamente può limitare l’ambito di operatività dell’art. 21: sempre che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuol dire “tenere a vile”, e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa», e che «il vilipendio, dunque, non si confonde né con la discussione su temi religiosi, così a livello scientifico come a livello divulgativo, né con la critica e la confutazione pur se vivacemente polemica; né con l’espressione di radicale dissenso da ogni concezione richiamantesi a valori religiosi trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o positivistiche od altre che siano. Sono, invece, vilipendio, e pertanto esclusi dalla garanzia dell’art. 21 (e dell’art. 19), la contumelia, lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a sé stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai valori etici di cui si sostanzia ed alimenta il fenomeno religioso, oggettivamente riguardato».D’altra parte, anche la recente sent. n. 168 del 2005 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 403 cod. pen. nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice) ha fatto espresso riferimento alle «esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose», ribadendo che tutte le norme contemplate dal capo dei delitti contro il sentimento religioso «si riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento religioso, che l’art. 403 cod. pen. tutela in caso di offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto».Del resto, anche qualora potesse accogliersi la tesi del ricorrente secondo cui il bene tutelato dalla norma non è il sentimento religioso ma la persona (fisica o giuridica) offesa in quanto appartenente ad una determinata confessione religiosa, non si vedrebbe perché questa tesi dovrebbe comportare che, per aversi reato, il vilipendio dovrebbe rivolgersi verso determinate persone e non verso il gruppo indistinto dei fedeli di quella confessione religiosa nei cui confronti viene pubblicamente portata l’offesa.È infine infondato anche il quarto motivo. Va preliminarmente osservato che il tribunale del riesame ha revocato il sequestro del forum esistente nell’ambito del sito appartenente alla associazione ricorrente, lasciandolo esclusivamente sui singoli messaggi inviati da alcuni partecipanti al forum in questione, contenenti le frasi oggetto dei reati contestati.Ciò posto, il Collegio ritiene che esattamente il tribunale del riesame ha dichiarato che nel caso di specie non trova applicazione l’art. 21, comma 3, Cost., secondo cui «Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili», dato che la concreta fattispecie in esame non rientra nella più specifica disciplina della libertà di stampa, ma solo in quella più generale di libertà di manifestazione del proprio pensiero di cui all’art. 21, comma 1, Cost.Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) al «prodotto editoriale», stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il «prodotto realizzato … su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico». Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l’art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero. D’altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata).Acutamente il difensore del ricorrente sostiene che la norma costituzionale dovrebbe essere interpretata in senso evolutivo per adeguarla alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero. Ma da questo assunto, non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell’art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest’ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale.Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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