venerdì 20 febbraio 2009

Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale"

Si compone di 12 articoli con nuove norme e di un articolo per la copertura di spesa, il Decreto Legge 11/2009 varato dal consiglio dei ministri contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e in tema di atti persecutori"
Queste, di seguito, le misure previste dal provvedimento.
*** * ***
CAPO I - Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio

Articolo 1 (Modifiche al codice penale)
1 . All'articolo 576, primo comma, del codice penale, il n .5) è sostituito dal seguente:
" 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609- bis, 609- quater, 609- octies" ;

Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale)
1 . Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 3, le parole : «all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti : «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater, commi primo, n . 2, secondo e quinto, e 609-octies del codice penale,»
b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale»

Articolo 3 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n . 354)
1 . Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola : «600,» sono inserite le seguenti : «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola : «602» sono inserite le seguenti : «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole : «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti : «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma» .

Articolo 4 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.).
1 . All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto» .

Articolo 5 (Esecuzione dell 'espulsione)
1. Al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n . 286, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente il questore può chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni . Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni . Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace .".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto .

Articolo 6 (Piano straordinario di controllo del territorio).
1. Al fine di predispone un piano straordinario di controllo del territorio, nell'art. 61, comma 22 del decreto legge 25 giugno 2008, n . 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n . 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei Vigili del Fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole " con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009", contenute nell'ultimo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti : "con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri della Funzione pubblica, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009".
2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n . 181, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di 100 milioni di euro, al fondo
per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione di cui alla Missione Fondi da ripartire - Programma Fondi d'assegnare - cap 3001 del bilancio del Ministero dell'interno, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.
3. I Sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, previa intesa con il Prefetto che ne informa il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto . Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono determinati gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
5. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
6. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione .

CAPO II - Disposizioni in materia di atti persecutori

Articolo 7 (Modifiche al codice penale)
1 . Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:
«Art. 612-bis . - (Atti persecutori) . - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa . Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n . 104, nonche' quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;
b) al primo comma dell'articolo 576, dopo il numero 5) è inserito il seguente:
«5 .1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis» .

Articolo 8. (Ammonimento)
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto-legge, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta . La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale . Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito . Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo .

Articolo 9. (Modifiche al codice di procedura penale)
1 . Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti : «atti persecutori,»;
b) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
- 1 . Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3 . Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Art. 282-quater . - (Obblighi di comunicazione) . - 1 . I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni . Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio»;
c) ali' articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente : «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater .1, 600-quinquies,
601, 602, del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma l» ;
d) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole : «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti : «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole : «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti : «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti : «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti : «l'abitazione della persona interessata all' assunzione della prova»;
e) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole : «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti : «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti : «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato» .

Articolo 10 (Modifica all'articolo 342-ter del codice civile)
1 . All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole : «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» .

Articolo 11 (Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori)
1 . Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto-legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, e in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta .

Articolo 12 (Numero verde)
1 . Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze nonche' di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati .

CAPO III - Copertura finanziaria
Articolo 13
... omissis..

venerdì 13 febbraio 2009

Lutto nell'avvocatura del foro di Lucera





Una tragedia inspiegabile lascia attoniti e sconvolti l'intera avvocatura lucerina e la comunità di Vico del Gargano.


Gli Avv.ti Marco Maria Granieri (32 anni) e Raffaele Lanzetta (42 anni), hanno perso la vita nelle prime ore del mattino di oggi 13 Febbraio 2009 in un incidente stradale sull’ Autostrada A24 nel tratto Castel Madama- Tivoli;
Esprimiamo vicinanza ai loro familiari in questo momento di straordinario dolore.




venerdì 6 febbraio 2009

Nota sul diritto alla Vita nella Costituzione italiana



La vicenda della Englaro, così come quella del Welby pongono degli interrogativi che esigono delle risposte certe ed inequivocabili soprattutto da parte degli operatori del diritto.
Ossia esiste nel nostro ordinamento giuridico un inderogabile diritto all vita oppure questo diritto, in determinate condizioni umane (malattie terminali, coma...) può essere derogato con una semplice pronuncia del magistrato adito?
Per rispondere a tale quesito occorre partire dalla Legge fondamentale su cui si regge lo Stato italiano.
L'art. 2 Cost. così dispone:"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"
Il richiamo a questi "diritti inviolabili" ha la sua radice in una lunga tradizione storica e filosofica che si estende dal diritto naturale fino alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo.
L’idea di fondo é che esistono dei diritti naturali, dei diritti, cioè, che appartengono per natura all’uomo e perciò precedono l’esistenza stessa dello Stato, che, dunque, non li crea, ma, appunto, li deve riconoscere e soprattutto garantire concretamente, specialmente attraverso le leggi ordinarie.
Detto in altri termini: il diritto positivo, l’insieme delle norme poste dallo Stato, deve conformarsi alle norme del diritto naturale che precedono qualsiasi legislazione positiva.
I diritti naturali, proprio in quanto costitutivi della natura umana, non sono legati ad una determinata cittadinanza (italiana piuttosto che francese, tedesca piuttosto che albanese, ecc.).
Non si tratta, dunque, di diritti del cittadino, ma di diritti dell’uomo.
Il riconoscimento é importantissimo perché obbliga la Repubblica Italiana a garantire a tutti, anche a coloro che non siano cittadini italiani, questi diritti fondamentali.
Quali?
Sul piano filosofico le risposte sono state le più diverse.
Sul piano politico e giuridico il riferimento fondamentale è certamente rappresentato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, a cui la Costituzione italiana fa riferimento quando parla di diritti inviolabili.
Essa all'art. 3 statuisce che: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona"
Da ciò discende che il diritto alla vita è incondizionato, inderogabile ed indisponibile.
Siffata enunciazione normativa pone quindi concretamente:
a) un limite al legislatore, il quale non può emanare norme che scalfiscano l'inviolabilità della vita umana;
b) un limite alla magistratura la quale non può, con sentenza, subordinare l'indisponibilità della vita umana al principio dell'autodeterminazione della persona (ognuno dispone della sua vita come crede!)
Vi è di più.
Secondo qualificata dottrina l'eutanasia, ossia la "morte ex lege" non potrebbe compiersi nemmeno con leggi di revisione costituzionale, atteso che queste leggi incontrano il limite di non poter modificare la forma repubblicana “a disegnare la quale si può dire concorre proprio il principio personalistico” che afferma il primato dell’uomo nei confronti dello Stato e lo colloca al centro dell’ordinamento giuridico (cfr. Palazzo, Delitti contro la persona, in Enciclopedia del Diritto – XXXIII, pagg. 298 e segg., Giuffrè Editore).
Pertanto si può concludere che qualora in Italia ci fossero leggi che regolassero l'eutanasia, queste sarebbero del tutto incostituzionali.
Nemmeno il principio di autodeterminazione personale (...se un giorno entrassi in coma vorrei che mi fosse staccato il respiratore...) potrebbe giustificare il ricorso alla "dolce morte" in quanto nella eutanasia, al contrario del suicidio, la decisione finale sulla morte è rimessa al terzo e non già all’interessato, e non si può quindi consentire che sia trasferita ad altri la disponibilità della vita umana (che peraltro non compete nemmeno alla Stato).

venerdì 30 gennaio 2009

Inaugurazione anno giudiziario:comunicato Camere Penali


Roma, 30 gen - L'Unione Camere Penali Italiane diserta per protesta la cerimonia ufficiale di apertura dell'Anno Giudiziario della Cassazione. ''L'Unione Camere Penali Italiane - si legge in una nota - ritiene che le consuete litanie della magistratura, anche quelle apparentemente dirette a stigmatizzare il protagonismo di alcuni magistrati, riflettano una chiusura corporativa sulle grandi riforme liberali e democratiche. Solo la terzieta' del giudice con la separazione delle carriere consentira' di evitare intercettazioni telefoniche autorizzate con leggerezza, arresti facili, ipervalutazioni delle iniziative della pubblica accusa. E' inutile - ritiene l'Unione Camere Penali Italiane - fare riforme legislative e reiterare ogni anno lamentele ormai rituali se non si pone mano al vero problema del sistema giudiziario italiano: la contiguita' culturale e ordinamentale tra le funzioni di chi giudica e di chi accusa''

giovedì 15 gennaio 2009

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: nel 2008 sono arrivati in 37.000



Sono 36.952 gli stranieri clandestini arrivati sulle coste italiane nel 2008.

Tra essi gli uomini sono 30.314, le donne 3.939 e i minori sono 2.708.

Nel 2007 i clandestini arrivati sulle coste del Bel Paese erano stati 20.455, di cui 16.993 uomini, 1.282 donne e 2.180 minori.

La maggior parte dei clandestini proviene dalla Tunisia (7.503), a seguire ci sono quelli provenienti da Nigeria (6.362), Somalia (5.258) ed Eritrea (3.942).
LA MAPPA DEGLI ARRIVI
DOVE SONO ARRIVATI Gli sbarchi in Italia nel 2008:
-PUGLIA-Sbarchi: 7-Uomini: 83-Donne: 4-Minori: 40-Totale: 127
-CALABRIA-Sbarchi: 11-Uomini: 485-Donne: 84-Minori: 94-Totale: 663
-SICILIA-Sbarchi: 537-Uomini: 28.180-Donne: 3.820-Minori: 2.541-Totale: 34.541
-SARDEGNA-Sbarchi: 110-Uomini: 1.566-Donne: 22-Minori: 33-Totale: 1.621
-A LAMPEDUSA Gli sbarchi nell'isola negli ultimi 4 anni
2005-Sbarchi: 154-Uomini: 13.557-Donne: 467-Minori: 831-Totale: 14.855

2006-Sbarchi: 341-Uomini: 16.213-Donne: 886-Minori: 997-Totale: 18.096

2007-Sbarchi: 270-Uomini: 9.759-Donne: 835-Minori: 1.155-Totale: 11.749

2008-Sbarchi: 397-Uomini: 24.810-Donne: 3.522-Minori: 2.325-Totale: 30.657
DA DOVE SONO PARTITI
-TUNISIA-Uomini: 7.254-Donne: 54-Minori: 195-Totale: 7.503

-NIGERIA-Uomini: 4.143-Donne: 1.899-Minori: 320-Totale: 6.362

-SOMALIA-Uomini: 4.162-Donne: 801-Minori: 295-Totale: 5.258

-ERITREA-Uomini: 2.977-Donne: 603-Minori: 362-Totale: 3.942

-EGITTO-Uomini: 1.320-Donne: 1-Minori: 936-Totale: 2.257

-ALGERIA-Uomini: 1.947-Donne: 29-Minori: 36-Totale: 2.012

-GHANA-Uomini: 1.769-Donne: 73-Minori: 153-Totale: 1.995

-MAROCCO-Uomini: 1.593-Donne: 151-Minori: 47-Totale: 1.791

-COSTA D'AVORIO-Uomini: 587-Donne: 3-Minori: 27-Totale: 617

-BURKINA FASO-Uomini: 497-Donne: 0-Minori: 29-Totale: 526

-INDIA-Uomini: 510-Donne: 0-Minori: 1-Totale: 511

-MALI-Uomini: 383-Donne: 1-Minori: 12-Totale: 396

-SUDAN-Uomini: 301-Donne: 57-Minori: 19-Totale: 377

-TOGO-Uomini: 314-Donne: 13-Minori: 42-Totale: 369

-BANGLADESH-Uomini: 343-Donne: 0-Minori: 13-Totale: 356
I CLANDESTINI SBARCATI NEGLI ULTIMI 2 ANNI
2007-Uomini: 16.993-Donne: 1.282-Minori: 2.180-TOTALE: 20.455

2008-Uomini: 30.314-Donne: 3.930-Minori: 2.708-TOTALE: 36.952
(Fonte: ministero dell'Interno)

martedì 13 gennaio 2009

il sen. Mancino al Tribunale di Lucera


Ieri mattina, il vicepresidente del CSM, sen. Nicola Mancino ha fatto visita al Tribunale di Lucera.
L’incontro, aperto non solo all’avvocatura del circondario, è avvenuto nell’aula della corte di assise verso le ore 11.00. Nell’occasione il senatore non si è sottratto alle sollecitazioni arrivate dagli esponenti del mondo giudiziario locale, tra cui il presidente dello stesso tribunale Giuseppe Pellegrino che ha evidenziato l’ormai cronica carenza di personale degli uffici giudiziari e la necessità di riforme strutturali della macchina organizzativa della Giustizia.
Su quest’ultimo tema, il vice presidente del CSM ha comunque sottolineato la necessità di una riforma della giustizia condivisa da tutte le forze politiche e dall’ANM (associazione nazionale magistrati), in grado di ridurre i tempi dei processi.
Mancino, si è detto infine contrario alla ipotesi di creare un doppio CSM, uno per i pubblici ministeri, l’altro per i magistrati giudicanti.
Il presidente dell’ordine degli avvocati di Lucera Giuseppe Agnusdei, durante il suo saluto, è tornato invece sull’istituzione della Corte di Appello a Foggia, argomento che è diventato ormai un cavallo di battaglia anche per l’avvocatura del capoluogo dauno, visto che entrambi da tempo reclamano una maggiore considerazione per la Capitanata anche su questo versante.
Qualche novità positiva, invece, è arrivata dalla procura diretta dal dott. Massimo Lucianetti, visto che da circa due settimane si è insediato il terzo pubblico ministero che affianca il dott. Pasquale De Luca e il dott. Fabio Buquicchio. Si tratta della dott.ssa Elisa Sabusco, figlia di Antonio attuale presidente del tribunale di Campobasso e magistrato che ha operato anche alla pretura di Foggia, proveniente dalla procura di Matera. Nonostante il rinforzo, Lucianetti ha comunque evidenziato che nel suo ufficio la pianta organica è mancante di altri due magistrati, sebbene i dati attuali parlino di un carico di soltanto 1.400 processi pendenti, a fronte di una media di 7.000 nuovi ogni anno.

sabato 10 gennaio 2009

Il danno da vacanza rovinata



-Vi è capitato di tornare da una vacanza lamentando un trattamento di qualità deludente?

-I depliant informativi si sono rivelati ingannevoli ed un soggiorno paradisiaco si è trasformato in un’esperienza da dimenticare a causa di ritardi, smarrimento di bagagli, intossicazioni alimentari, variazioni nei programmi di viaggio?


Il nostro ordinamento prevede una tutela per il consumatore che non abbia potuto godere della vacanza a causa di disservizi imputabili all'organizzatore del viaggio (il tour operator) o al venditore dello stesso (l'agenzia di viaggi).
Con il LGS 17- 3- 1995 D n° 111 l'Italia ha dato applicazione alla direttiva CEE n° 90/314 del 13-6-1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso: tale normativa è un importantissimo strumento di tutela per in consumatore che ha acquistato un pacchetto turistico, cioè la vacanza "tutto compreso" risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi tra trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o alloggio. Il contratto di vendita dei pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi ed al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dal tour operator o dall' agenzia di viaggi.

Obblighi del tour operator o dell'agenzia di viaggi:

l'informazione Prima della conclusione del contratto, il tour operator o l'agenzia di viaggi devono fornire per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione Europea in materia di passaporto e visto, gli obblighi sanitari e le relative formalità per l' effettuazione del viaggio e del soggiorno. Prima dell' inizio del viaggio gli stessi soggetti devono comunicare al consumatore per iscritto tutte le informazioni necessarie circa orari, itinerari, generalità e recapiti dell' organizzatore o di eventuali suoi rappresentanti locali. E' comunque fatto divieto fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore: opuscoli informativi, pubblicità alla radio o tv, sui giornali ecc.Tutte le informazioni riportate nei cataloghi ed opuscoli informativi sono vincolanti per il tour operator, ragion per cui il consumatore può denunciare eventuali difformità come un di vero e proprio inadempimento contrattuale.

Diritti del consumatore:

1) la cessione del contratto

Se il consumatore si trovi per qualsiasi causa (malattia, impegno improvviso) nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico già comprato, può sostituire a sé un'altra persona che usufruirà del medesimo servizio turistico, comunicando per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, la propria impossibilità di usufruire del pacchetto e le generalità della persona che ne usufruirà al suo posto. Il cedente (consumatore che ha comprato il pacchetto turistico) ed il cessionario (la persona sostituita) sono solidalmente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle ulteriori spese eventualmente derivanti dalla cessione.

2) il recesso in caso di revisione del prezzo e di modifiche delle condizioni contrattuali

La revisione del prezzo forfettario di vendita del pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammesso solo quando sia stata espressamente prevista dal contratto e non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo originario: in caso contrario l' acquirente può recedere dal contratto ed ottenere il rimborso delle somme già versate.In ogni caso, il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza: se prima della partenza viene modificato in modo significativo uno o più elementi del contratto (compreso il prezzo) il consumatore deve immediatamente essere avvisato per iscritto. Il consumatore può non accettare la proposta di modifica e recedere dal contratto senza pagamento di penali: entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso gli deve essere rimborsata la somma di denaro già corrisposta.

Il recesso ingiustificato e giustificato: disciplina

In caso di recesso da parte del consumatore per ragioni personali ( il cosiddetto "recesso ingiustificato"), il tour operator non potrà trattenere importi superiori al 25% dell' intero prezzo del viaggio, che è solitamente la somma versata a titolo di caparra al momento della stipulazione del contratto.Tale tetto massimo deve essere rispettato anche nei casi in cui la rinunzia avvenga nei giorni immediatamente antecedenti la partenza, quando il consumatore ha già pagato l'intero pacchetto.Se, al contrario, il recesso del consumatore dipende da un fatto a lui non imputabile ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte, il recesso sarà "giustificato" e quindi il consumatore ha diritto al rimborso dell'intera somma versata, senza ulteriori conseguenze. In questo caso, e nel caso in cui il pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo (ad eccezione dei casi di colpa del consumatore o per causa di forza maggiore), il consumatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure ha diritto al rimborso, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di denaro già corrisposta, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

Il risarcimento del danno

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Il risarcimento del danno comprende sia il danno patrimoniale (rimborso dei costi sostenuti per i servizi non resi), sia il danno morale (cosiddetto "danno da vacanza rovinata" per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza) come stabilito, tra le altre, dalla sentenza del Tribunale di Torino il 28-11-1996. Per tutte le ulteriori questioni inerenti a fattispecie non rientranti nella definizione di pacchetto turistico (ad esempio: il fatto che ha acquistato soltanto un biglietto aereo o ferroviario, o solo un pernottamento in un albergo) il consumatore può ricorrere alla generale tutela prevista dal Cod. Civile in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.

Modalità del reclamo

Il consumatore deve contestare sul luogo di villeggiatura ogni mancanza nell' esecuzione del contratto senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l' accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio, predisponendo adeguate soluzioni alternative. Al rientro dalla vacanza nella località di partenza, il consumatore può sporgere reclamo all'organizzatore o al venditore e chiedere il rimborso per le spese effettuate e non dovute, per la mancata prestazione di servizi e per i giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro, deve essere indirizzata al tour operator o all'agenzia di viaggi, mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno , allegando tutta la documentazione utile: depliant illustrativo, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze ecc.

Ricorso al Giudice di Pace/Tribunale

In caso di risposta negativa del tour operator si puo' ricorrere al Giudice di Pace (per cause fino a 2500 euro).Comunque, il mancato esercizio di tale onere non impedisce al consumatore di rivolgersi al giudice per il risarcimento. Importante è che l'azione risarcitoria nei confronti dell'organizzatore o del venditore deve essere esperita entro e non oltre un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza; altrimenti, una volta decorso tale termine, non sarà più possibile ricorrere al giudice, tranne nel caso in cui il consumatore abbia riportato un danno alla persona: in questo caso, il termine di prescrizione oltre il quale non sarà più possibile ottenere il risarcimento è di 3 anni dal momento di ritorno nel luogo di partenza.In ogni caso chi lamenta danni patrimoniali deve darne giustificazione esibendo le pezze giustificative per i danni subiti e le spese sostenute. Deve inoltre produrre idonea certificazione medica per i danni alla salute. La Corte di Giustizia europea ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale da vacanza rovinata, specialmente se questa e' in relazione a particolari circostanze (viaggio di nozze, unico periodo di vacanze, ecc.). Pertanto, il consumatore che lamenti l’inadempimento del tour operator alle obbligazioni assunte potrà chiedere al Giudice civile il risarcimento del danno subito, sia esso patrimoniale, ossia il rimborso dei costi sostenuti per servizi non resi, sia esso danno-morale, il cosiddetto "danno da vacanza-rovinata", per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza.Non sempre la richiesta di risarcimento danni (alla salute, per ferie non godute e per "vacanza rovinata") rivolta dal consumatore contro il tour operator organizzatore del viaggio è stata ritenuta legittima: con sentenza n. 17041 del 2003 la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di danni ad una famiglia di Verona, che aveva intrapreso un’azione contro il proprio tour operator di ritorno da una vacanza a Santo Domingo. Soggiorno funestato dal passaggio dell’uragano Bertha, ritenendo che i turisti non avessero non avevano fornito le prove della negligenza del tour operator e stabilendo che "I turisti la cui vacanza ai Tropici fosse rovinata da un uragano, avranno diritto al risarcimento da parte del tour operator, a condizione che dimostrino che le cattive condizioni meteorologiche, pur annunciate, furono disattese dagli organizzatori”.Un altro caso in cui non è stato riconosciuto la responsabilità dell'organizzatore e- dunque - in cui è stato negato il risarcimento dei danni subiti dal consumatore - è il caso in cui i disservizi e le difformità nell'esecuzione di un viaggio tutto compreso siano da attribuirsi alle caratteristiche dei luoghi meta del viaggio, con riferimento al suo sviluppo tecnologico e logistico ed alla sua propensione al turismo, tali per cui il turista avrebbe potuto prevedere il verificarsi di alcuni disservizi (sempre se tali disservizi siano in misura comprensibile rispetto allo stato dei luoghi) e sempre che l'agente di viaggio abbia cercato di porvi rimedio attraverso gli organizzatori locali. Con sentenza del 24/4/2002, infatti, il Tribunale di Roma ha riconosciuto che , se il consumatore decide di intraprendere un viaggio in una località non attrezzata turisticamente, egli deve razionalmente prevedere la possibilità del verificarsi di disservizi e difformità rispetto al programma pattuito nel pacchetto turistico: il tour operator pertanto non potrà quindi essere ritenuto responsabile ed essere chiamato a rispondere per la delusione di aspettative disattese che va sotto il nome di danno da vacanza rovinata. Dalle ultime sentenze citate si evince come non solo il tour operator e l'agenzia di viaggio siano gravati da un obbligo di informazione nei confronti del consumatore, ma anche il consumatore-turista medesimo abbia un obbligo di auto-informazione (dello stato dei luoghi, delle condizioni meteorologiche, e su tutte le informazioni circa i dati necessarie allo svolgimento del viaggio): ove il viaggiatore non adempia a questo dovere, non potrà poi rivalersi sull'organizzatore del viaggio per i disservizi e le difformità che siano causate da elementi che egli avrebbe ben potuto prevedere.
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