venerdì 30 gennaio 2009

Inaugurazione anno giudiziario:comunicato Camere Penali


Roma, 30 gen - L'Unione Camere Penali Italiane diserta per protesta la cerimonia ufficiale di apertura dell'Anno Giudiziario della Cassazione. ''L'Unione Camere Penali Italiane - si legge in una nota - ritiene che le consuete litanie della magistratura, anche quelle apparentemente dirette a stigmatizzare il protagonismo di alcuni magistrati, riflettano una chiusura corporativa sulle grandi riforme liberali e democratiche. Solo la terzieta' del giudice con la separazione delle carriere consentira' di evitare intercettazioni telefoniche autorizzate con leggerezza, arresti facili, ipervalutazioni delle iniziative della pubblica accusa. E' inutile - ritiene l'Unione Camere Penali Italiane - fare riforme legislative e reiterare ogni anno lamentele ormai rituali se non si pone mano al vero problema del sistema giudiziario italiano: la contiguita' culturale e ordinamentale tra le funzioni di chi giudica e di chi accusa''

giovedì 15 gennaio 2009

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: nel 2008 sono arrivati in 37.000



Sono 36.952 gli stranieri clandestini arrivati sulle coste italiane nel 2008.

Tra essi gli uomini sono 30.314, le donne 3.939 e i minori sono 2.708.

Nel 2007 i clandestini arrivati sulle coste del Bel Paese erano stati 20.455, di cui 16.993 uomini, 1.282 donne e 2.180 minori.

La maggior parte dei clandestini proviene dalla Tunisia (7.503), a seguire ci sono quelli provenienti da Nigeria (6.362), Somalia (5.258) ed Eritrea (3.942).
LA MAPPA DEGLI ARRIVI
DOVE SONO ARRIVATI Gli sbarchi in Italia nel 2008:
-PUGLIA-Sbarchi: 7-Uomini: 83-Donne: 4-Minori: 40-Totale: 127
-CALABRIA-Sbarchi: 11-Uomini: 485-Donne: 84-Minori: 94-Totale: 663
-SICILIA-Sbarchi: 537-Uomini: 28.180-Donne: 3.820-Minori: 2.541-Totale: 34.541
-SARDEGNA-Sbarchi: 110-Uomini: 1.566-Donne: 22-Minori: 33-Totale: 1.621
-A LAMPEDUSA Gli sbarchi nell'isola negli ultimi 4 anni
2005-Sbarchi: 154-Uomini: 13.557-Donne: 467-Minori: 831-Totale: 14.855

2006-Sbarchi: 341-Uomini: 16.213-Donne: 886-Minori: 997-Totale: 18.096

2007-Sbarchi: 270-Uomini: 9.759-Donne: 835-Minori: 1.155-Totale: 11.749

2008-Sbarchi: 397-Uomini: 24.810-Donne: 3.522-Minori: 2.325-Totale: 30.657
DA DOVE SONO PARTITI
-TUNISIA-Uomini: 7.254-Donne: 54-Minori: 195-Totale: 7.503

-NIGERIA-Uomini: 4.143-Donne: 1.899-Minori: 320-Totale: 6.362

-SOMALIA-Uomini: 4.162-Donne: 801-Minori: 295-Totale: 5.258

-ERITREA-Uomini: 2.977-Donne: 603-Minori: 362-Totale: 3.942

-EGITTO-Uomini: 1.320-Donne: 1-Minori: 936-Totale: 2.257

-ALGERIA-Uomini: 1.947-Donne: 29-Minori: 36-Totale: 2.012

-GHANA-Uomini: 1.769-Donne: 73-Minori: 153-Totale: 1.995

-MAROCCO-Uomini: 1.593-Donne: 151-Minori: 47-Totale: 1.791

-COSTA D'AVORIO-Uomini: 587-Donne: 3-Minori: 27-Totale: 617

-BURKINA FASO-Uomini: 497-Donne: 0-Minori: 29-Totale: 526

-INDIA-Uomini: 510-Donne: 0-Minori: 1-Totale: 511

-MALI-Uomini: 383-Donne: 1-Minori: 12-Totale: 396

-SUDAN-Uomini: 301-Donne: 57-Minori: 19-Totale: 377

-TOGO-Uomini: 314-Donne: 13-Minori: 42-Totale: 369

-BANGLADESH-Uomini: 343-Donne: 0-Minori: 13-Totale: 356
I CLANDESTINI SBARCATI NEGLI ULTIMI 2 ANNI
2007-Uomini: 16.993-Donne: 1.282-Minori: 2.180-TOTALE: 20.455

2008-Uomini: 30.314-Donne: 3.930-Minori: 2.708-TOTALE: 36.952
(Fonte: ministero dell'Interno)

martedì 13 gennaio 2009

il sen. Mancino al Tribunale di Lucera


Ieri mattina, il vicepresidente del CSM, sen. Nicola Mancino ha fatto visita al Tribunale di Lucera.
L’incontro, aperto non solo all’avvocatura del circondario, è avvenuto nell’aula della corte di assise verso le ore 11.00. Nell’occasione il senatore non si è sottratto alle sollecitazioni arrivate dagli esponenti del mondo giudiziario locale, tra cui il presidente dello stesso tribunale Giuseppe Pellegrino che ha evidenziato l’ormai cronica carenza di personale degli uffici giudiziari e la necessità di riforme strutturali della macchina organizzativa della Giustizia.
Su quest’ultimo tema, il vice presidente del CSM ha comunque sottolineato la necessità di una riforma della giustizia condivisa da tutte le forze politiche e dall’ANM (associazione nazionale magistrati), in grado di ridurre i tempi dei processi.
Mancino, si è detto infine contrario alla ipotesi di creare un doppio CSM, uno per i pubblici ministeri, l’altro per i magistrati giudicanti.
Il presidente dell’ordine degli avvocati di Lucera Giuseppe Agnusdei, durante il suo saluto, è tornato invece sull’istituzione della Corte di Appello a Foggia, argomento che è diventato ormai un cavallo di battaglia anche per l’avvocatura del capoluogo dauno, visto che entrambi da tempo reclamano una maggiore considerazione per la Capitanata anche su questo versante.
Qualche novità positiva, invece, è arrivata dalla procura diretta dal dott. Massimo Lucianetti, visto che da circa due settimane si è insediato il terzo pubblico ministero che affianca il dott. Pasquale De Luca e il dott. Fabio Buquicchio. Si tratta della dott.ssa Elisa Sabusco, figlia di Antonio attuale presidente del tribunale di Campobasso e magistrato che ha operato anche alla pretura di Foggia, proveniente dalla procura di Matera. Nonostante il rinforzo, Lucianetti ha comunque evidenziato che nel suo ufficio la pianta organica è mancante di altri due magistrati, sebbene i dati attuali parlino di un carico di soltanto 1.400 processi pendenti, a fronte di una media di 7.000 nuovi ogni anno.

sabato 10 gennaio 2009

Il danno da vacanza rovinata



-Vi è capitato di tornare da una vacanza lamentando un trattamento di qualità deludente?

-I depliant informativi si sono rivelati ingannevoli ed un soggiorno paradisiaco si è trasformato in un’esperienza da dimenticare a causa di ritardi, smarrimento di bagagli, intossicazioni alimentari, variazioni nei programmi di viaggio?


Il nostro ordinamento prevede una tutela per il consumatore che non abbia potuto godere della vacanza a causa di disservizi imputabili all'organizzatore del viaggio (il tour operator) o al venditore dello stesso (l'agenzia di viaggi).
Con il LGS 17- 3- 1995 D n° 111 l'Italia ha dato applicazione alla direttiva CEE n° 90/314 del 13-6-1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso: tale normativa è un importantissimo strumento di tutela per in consumatore che ha acquistato un pacchetto turistico, cioè la vacanza "tutto compreso" risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi tra trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o alloggio. Il contratto di vendita dei pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi ed al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dal tour operator o dall' agenzia di viaggi.

Obblighi del tour operator o dell'agenzia di viaggi:

l'informazione Prima della conclusione del contratto, il tour operator o l'agenzia di viaggi devono fornire per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione Europea in materia di passaporto e visto, gli obblighi sanitari e le relative formalità per l' effettuazione del viaggio e del soggiorno. Prima dell' inizio del viaggio gli stessi soggetti devono comunicare al consumatore per iscritto tutte le informazioni necessarie circa orari, itinerari, generalità e recapiti dell' organizzatore o di eventuali suoi rappresentanti locali. E' comunque fatto divieto fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto, qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore: opuscoli informativi, pubblicità alla radio o tv, sui giornali ecc.Tutte le informazioni riportate nei cataloghi ed opuscoli informativi sono vincolanti per il tour operator, ragion per cui il consumatore può denunciare eventuali difformità come un di vero e proprio inadempimento contrattuale.

Diritti del consumatore:

1) la cessione del contratto

Se il consumatore si trovi per qualsiasi causa (malattia, impegno improvviso) nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico già comprato, può sostituire a sé un'altra persona che usufruirà del medesimo servizio turistico, comunicando per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, la propria impossibilità di usufruire del pacchetto e le generalità della persona che ne usufruirà al suo posto. Il cedente (consumatore che ha comprato il pacchetto turistico) ed il cessionario (la persona sostituita) sono solidalmente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle ulteriori spese eventualmente derivanti dalla cessione.

2) il recesso in caso di revisione del prezzo e di modifiche delle condizioni contrattuali

La revisione del prezzo forfettario di vendita del pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammesso solo quando sia stata espressamente prevista dal contratto e non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo originario: in caso contrario l' acquirente può recedere dal contratto ed ottenere il rimborso delle somme già versate.In ogni caso, il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza: se prima della partenza viene modificato in modo significativo uno o più elementi del contratto (compreso il prezzo) il consumatore deve immediatamente essere avvisato per iscritto. Il consumatore può non accettare la proposta di modifica e recedere dal contratto senza pagamento di penali: entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso gli deve essere rimborsata la somma di denaro già corrisposta.

Il recesso ingiustificato e giustificato: disciplina

In caso di recesso da parte del consumatore per ragioni personali ( il cosiddetto "recesso ingiustificato"), il tour operator non potrà trattenere importi superiori al 25% dell' intero prezzo del viaggio, che è solitamente la somma versata a titolo di caparra al momento della stipulazione del contratto.Tale tetto massimo deve essere rispettato anche nei casi in cui la rinunzia avvenga nei giorni immediatamente antecedenti la partenza, quando il consumatore ha già pagato l'intero pacchetto.Se, al contrario, il recesso del consumatore dipende da un fatto a lui non imputabile ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte, il recesso sarà "giustificato" e quindi il consumatore ha diritto al rimborso dell'intera somma versata, senza ulteriori conseguenze. In questo caso, e nel caso in cui il pacchetto turistico venga cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo (ad eccezione dei casi di colpa del consumatore o per causa di forza maggiore), il consumatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure ha diritto al rimborso, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di denaro già corrisposta, oltre al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

Il risarcimento del danno

In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a loro non imputabile. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Il risarcimento del danno comprende sia il danno patrimoniale (rimborso dei costi sostenuti per i servizi non resi), sia il danno morale (cosiddetto "danno da vacanza rovinata" per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza) come stabilito, tra le altre, dalla sentenza del Tribunale di Torino il 28-11-1996. Per tutte le ulteriori questioni inerenti a fattispecie non rientranti nella definizione di pacchetto turistico (ad esempio: il fatto che ha acquistato soltanto un biglietto aereo o ferroviario, o solo un pernottamento in un albergo) il consumatore può ricorrere alla generale tutela prevista dal Cod. Civile in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.

Modalità del reclamo

Il consumatore deve contestare sul luogo di villeggiatura ogni mancanza nell' esecuzione del contratto senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l' accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio, predisponendo adeguate soluzioni alternative. Al rientro dalla vacanza nella località di partenza, il consumatore può sporgere reclamo all'organizzatore o al venditore e chiedere il rimborso per le spese effettuate e non dovute, per la mancata prestazione di servizi e per i giorni di vacanza non usufruiti. La contestazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro, deve essere indirizzata al tour operator o all'agenzia di viaggi, mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno , allegando tutta la documentazione utile: depliant illustrativo, copia del contratto, foto o filmati del luogo, ricevute di pagamenti extra, denunce per furti o danneggiamenti, certificati medici, dichiarazioni scritte, testimonianze ecc.

Ricorso al Giudice di Pace/Tribunale

In caso di risposta negativa del tour operator si puo' ricorrere al Giudice di Pace (per cause fino a 2500 euro).Comunque, il mancato esercizio di tale onere non impedisce al consumatore di rivolgersi al giudice per il risarcimento. Importante è che l'azione risarcitoria nei confronti dell'organizzatore o del venditore deve essere esperita entro e non oltre un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza; altrimenti, una volta decorso tale termine, non sarà più possibile ricorrere al giudice, tranne nel caso in cui il consumatore abbia riportato un danno alla persona: in questo caso, il termine di prescrizione oltre il quale non sarà più possibile ottenere il risarcimento è di 3 anni dal momento di ritorno nel luogo di partenza.In ogni caso chi lamenta danni patrimoniali deve darne giustificazione esibendo le pezze giustificative per i danni subiti e le spese sostenute. Deve inoltre produrre idonea certificazione medica per i danni alla salute. La Corte di Giustizia europea ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale da vacanza rovinata, specialmente se questa e' in relazione a particolari circostanze (viaggio di nozze, unico periodo di vacanze, ecc.). Pertanto, il consumatore che lamenti l’inadempimento del tour operator alle obbligazioni assunte potrà chiedere al Giudice civile il risarcimento del danno subito, sia esso patrimoniale, ossia il rimborso dei costi sostenuti per servizi non resi, sia esso danno-morale, il cosiddetto "danno da vacanza-rovinata", per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza.Non sempre la richiesta di risarcimento danni (alla salute, per ferie non godute e per "vacanza rovinata") rivolta dal consumatore contro il tour operator organizzatore del viaggio è stata ritenuta legittima: con sentenza n. 17041 del 2003 la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di danni ad una famiglia di Verona, che aveva intrapreso un’azione contro il proprio tour operator di ritorno da una vacanza a Santo Domingo. Soggiorno funestato dal passaggio dell’uragano Bertha, ritenendo che i turisti non avessero non avevano fornito le prove della negligenza del tour operator e stabilendo che "I turisti la cui vacanza ai Tropici fosse rovinata da un uragano, avranno diritto al risarcimento da parte del tour operator, a condizione che dimostrino che le cattive condizioni meteorologiche, pur annunciate, furono disattese dagli organizzatori”.Un altro caso in cui non è stato riconosciuto la responsabilità dell'organizzatore e- dunque - in cui è stato negato il risarcimento dei danni subiti dal consumatore - è il caso in cui i disservizi e le difformità nell'esecuzione di un viaggio tutto compreso siano da attribuirsi alle caratteristiche dei luoghi meta del viaggio, con riferimento al suo sviluppo tecnologico e logistico ed alla sua propensione al turismo, tali per cui il turista avrebbe potuto prevedere il verificarsi di alcuni disservizi (sempre se tali disservizi siano in misura comprensibile rispetto allo stato dei luoghi) e sempre che l'agente di viaggio abbia cercato di porvi rimedio attraverso gli organizzatori locali. Con sentenza del 24/4/2002, infatti, il Tribunale di Roma ha riconosciuto che , se il consumatore decide di intraprendere un viaggio in una località non attrezzata turisticamente, egli deve razionalmente prevedere la possibilità del verificarsi di disservizi e difformità rispetto al programma pattuito nel pacchetto turistico: il tour operator pertanto non potrà quindi essere ritenuto responsabile ed essere chiamato a rispondere per la delusione di aspettative disattese che va sotto il nome di danno da vacanza rovinata. Dalle ultime sentenze citate si evince come non solo il tour operator e l'agenzia di viaggio siano gravati da un obbligo di informazione nei confronti del consumatore, ma anche il consumatore-turista medesimo abbia un obbligo di auto-informazione (dello stato dei luoghi, delle condizioni meteorologiche, e su tutte le informazioni circa i dati necessarie allo svolgimento del viaggio): ove il viaggiatore non adempia a questo dovere, non potrà poi rivalersi sull'organizzatore del viaggio per i disservizi e le difformità che siano causate da elementi che egli avrebbe ben potuto prevedere.

lunedì 17 novembre 2008

OFFERTE TELEFONICHE E DIRITTI DEL CONSUMATORE



Quante volte vi sarà capitato di essere contattati da operatori telefonici che propongono vantaggiose quanto imperdibili offerte telefoniche? O di ricevere a casa vari promoter di famose compagnie telefoniche proponendovi la sottoscrizione di “proposte contrattuali” così vantaggiose da richiedere una vostra immediata decisione?
Il rischio che si corre, beneficiando di tali possibilità è di ritrovarsi in mano un contratto non corrispondente a quanto ci è stato detto telefonicamente o personalmente. Per non parlare poi, di quando le attivazioni avvengono nonostante i vostri no o approfittando della vostra richiesta di ricevere semplici informazioni scritte o addirittura senza alcun contatto preventivo e senza la vostra richiesta.
E’ bene, allora conoscere quali sono i diritti del consumatore!
Innanzitutto, per attivare una linea telefonica, richiedere nuovi servizi o per cambiare gestore il sì a voce non basta, occorre il consenso scritto altrimenti il contratto è nullo. Questo è quanto ribadito dall’Autorità Garante per le comunicazioni con delibera n. 664/06 che ha precisato quanto stabilito anche nel codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 50 e ss.) e nel codice delle comunicazioni (D.Lgs. 259/2003, artt. 70 e ss.). Ma L’Autorità ha anche introdotto importanti novità in tema di contratti stipulati a distanza, nelle diverse fasi della loro stipula (proposta-informazione-contatto-perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato). Eccone i punti più importanti:
l'operatore deve comunicare, all'inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome. Al termine del contatto telefonico l’addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome. Se il titolare dell’utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l’addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni;
la conversazione telefonica deve essere interamente registrata;
prima o al più tardi, al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto concluso a distanza, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni necessarie riguardanti l’offerta. In tal modo il consumatore ha modo di conoscere i contenuti del contratto stipulato e di opporvisi prontamente (anche tramite fax o e-mail) ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto;
nel caso di mancato pagamento di un solo servizio, la compagnia telefonica nonpuò interrompere la fornitura di tutti i servizi, ma al massimo solo di quello non saldato. In ogni caso, chi ha presentato formale reclamo contro l’addebito di un singolo bene o servizio, può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura, dovendo solo gli importi che non sono oggetto di contestazione;
è fatto divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati; nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente.
Le finalità di tale corposa normativa sono: “maggiore trasparenza e certezza giuridica”, indispensabili per questo tipo di contratti.

Pertanto se vi trovate di fronte a comportamenti ingiustificati da parte delle compagnie telefoniche, non dimenticate che i rimedi posti dalla legge per la vostra tutela sono innumerevoli.

Ovviamente, per conoscere quelli più adatti a risolvere la vostra situazione, meglio rivolgersi al vostro avvocato di fiducia!

lunedì 13 ottobre 2008

Il caso Petrella:cronaca di un delitto impunito!



IL FATTO:


Marina Petrella, detta “Primula rossa”, 54 anni, dal 1976 operante nella colonna romana delle Brigate Rosse, condannata all'ergastolo nel 1992, al termine del cosiddetto processo “Moro Ter”, per l’omicidio di un poliziotto ed il sequestro di un Magistrato, libera di espatriare, per gli effetti della decorrenza dei termini di custodia cautelare.


LA LATITANZA:


nel 1993 fugge in Francia, dove per l’effetto della “dottrina Mitterand”, varata nel 1985, il terrorista latitante non può essere estradato in Italia se si impegna a rinunciare alla lotta armata costruendosi una nuova vita. (Roba da far impallidire Montesquieu!).Sulla scorta di questa dottrina, parecchi brigatisti nostrani ripararono a Parigi sfuggendo, così alla giustizia italiana.Ritornando alla Petrella, dopo essersi rifugiata a Parigi, vive indisturbata fino al 2007, lavorando come assistente sociale, anno in cui la polizia francese stranamente si accorge di lei identificandola ad un normale posto di blocco stradale e finalmente arrestandola.Tale circostanza fa scattare l’inevitabile procedura per l’estradizione richiesta dal Governo italiano.Il 9 luglio 2007, il Presidente della Repubblica francese, Sarkozy, assicura pubblicamente che la "dottrina Mitterand" è superata, dichiarandosi pronto a firmare il decreto di estradizione della Petrella, subordinandolo però, alla concessione della grazia da parte delle Autorità italiane.
La Petrella, nel frattempo colta da un attacco di depressione, esce dal carcere e viene ricoverata in una casa di cura di Parigi dove afferma testuali parole:” In Italia non tornerò, potranno riavere soltanto il mio corpo”Il Governo italiano ribadisce che la brigatista deve essere estradata in base al diritto comunitario, senza condizioni, in quanto la grazia la può concedere solo il Presidente della Repubblica italiana a seguito di richiesta da parte dell’imputata, assicurando, altresì, cure adeguate per la brigatista.Senonchè l'Avv. Irene Terrel legale della Petrella, rispolvera una clausola del Trattato di Estradizione Italia-Francia del 1957 dove si prevede una opposizione al decreto di estradizione qualora ricorrano motivi umanitari (rischio di lasciarsi morire). Guarda caso da allora, la Petrella ha iniziato lo sciopero della fame e della sete.
Il resto dell'opera la completano le sorelle Carla e Valeria Bruni, mentori della causa della Petrella, convincendo il Presidente Sarkozy a disapplicare il decreto di estradizione.


IL DIRITTO COMUNITARIO VIOLATO:


La posizione della Francia in questa vicenda è del tutto arbitraria ed ingiustificabile sul piano del diritto comunitario per i seguenti punti:
1) In base al trattato di Schengen, Titolo III, lettera c ) i firmatari dell'Accordo si impegnano ad estradare tra loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della parte richiedente;
2) La dottrina Mitterand, è una semplice prassi francese e non può derogare un trattato internazionale firmato dalla Francia stessa;
3) la clausola umanitaria invocata dal legale della Petrella è pretestuosa poichè la sua assistita potrebbe continuare ad essere curata in Italia, dove è previsto il rinvio dell'esecuzione della pena per malattia particolarmente grave incompatibile con la detenzione carceraria (artt. 146-147 c.p.)
CONCLUSIONI:

Si attende che il Governo italiano faccia rispettare in seno alla Corte di Giustizia europea l'Accordo di Schengen, tramite ricorso per inadempimento.Questo sia ben chiaro, non per spirito di rivalsa ma per garantire, seppur a 30 anni di distanza, un barlume di giustizia ai parenti di tutte quelle vittime che il terrorismo ha falciato negli anni’70 , i quali dalla legge devono essere tutelati e non irrisi.

domenica 12 ottobre 2008

CARCERI AL COLLASSO: 56.768 DETENUTI!


Hanno superato la soglia di 56.000 i detenuti delle carceri italiane, e oltre 9.000 sono rappresentati da coloro che sono tornati dietro le sbarre dopo aver beneficiato dell'indulto. A fornire l'ultima fotografia della popolazione carceraria è il Corpo di polizia penitenziaria, in occasione della propria festa nazionale che sarà celebrata mercoledì prossimo. In base alle cifre aggiornate al 30 settembre scorso, i detenuti presenti negli istituti penitenziari per adulti sono 56.768.


-Le donne rappresentano una minoranza: sono appena 2.548.


-Per quanto riguarda invece gli effetti dell'indulto, i dati si riferiscono al 15 luglio scorso: a quella data i detenuti che hanno beneficiato del provvedimento di clemenza sono stati 27.472, mentre i rientri sono stati pari a 9.875.
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