martedì 26 agosto 2008

Poteri speciali ai Sindaci


Decreto Ministero dell' Interno, 05.08.2008. G.U. 09.08.2008



La ratio del Decreto del Ministero dell'Interno 5-08-2008, può essere condensata nella seguente massima: "Poteri speciali ai Sindaci in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica, al fine di garantire un maggiore e più stringente controllo del territorio soggiogato a situazioni di incuria e inciviltà non più sostenibili da parte della comunità".

I caratteri di questa norma sono i seguenti:

Prevenzione-Contrasto della Criminalità- Celerità nell'intervento repressivo e sanzionatorio.
Infatti, con questo provvedimento i Sindaci vedranno ampliati i loro poteri di intervento, prevenzione e contrasto, un ruolo da protagonisti, in sinergia con i prefetti e la polizia, per garantire la sicurezza sul territorio, relativamente alle situazioni urbane di degrado quali:

1) lo spaccio di stupefacenti;

2) lo sfruttamento della prostituzione;

3) l'accattonaggio ed i fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool;

4) le situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;

5) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili;

6) l'abusivismo commerciale e l'illecita occupazione di suolo pubblico;

7) i comportamenti, come la prostituzione in strada e l'accattonaggio molesto che offendono la pubblica decenza e turbano gravemente l'utilizzo di spazi pubblici;

A tale scopo, a settembre sarà firmato un protocollo di intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per utilizzare il fondo 2009 di 100 milioni di euro per finanziare gli interventi sulla sicurezza urbana.

*** * ***

Di seguito si riporta il Testo del Decreto


IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana;Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana»;Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito all'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione - e' riservata alla competenza esclusiva dello Stato, al fine di assicurare uniformita' su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Incolumita' pubblica e sicurezza urbana

Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumita' pubblica si intende l'integrita' fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attivita' poste a difesa, nell'ambito delle comunita' locali. del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita' nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
Art. 2.
Interventi del sindaco

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilita' e determinano lo scadimento della qualita' urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilita' o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalita' con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Roma, 5 agosto 2008
Il Ministro: Maroni

sabato 16 agosto 2008

Le nuove norme in materia di sicurezza


Legge 24 luglio 2008, n. 125
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008


Art. 1.Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente: «Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

«b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici».4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo mafioso anche straniere»

b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:

«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non e' inferiore a due anni:1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;

b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria»;

b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:«Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni».
«b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero:

"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sette»; 2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo, terzo e quarto comma».

d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' aggiunto il seguente:«11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.»:

«f-bis» all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:«In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.».
Art. 2.Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:«0a) all'articolo 51:1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e 3-quinquies»;2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;Ob) all'articolo 328:1) al comma 1-bis le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;2) il comma 1-ter e' abrogato;3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»;». )a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;«a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"». b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia»; b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale»; c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.». Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente: «trentesimo»; e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo' chiedere», sono sostituite dalle seguenti «salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»; h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,». )
Art. 2-bis.Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. 2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.».
Art. 2-ter.Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali e' prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalita' di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresi', conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non puo' essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita puo' trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla meta' e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 puo' essere formulata anche quando sia gia' stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
Art. 3.Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».
Art. 4.Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso «art. 187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 8»
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;«b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»; c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione»; f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».
2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
Art. 5.Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'".
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:«5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».
1-bis) all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: "sette"».
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Art. 6.Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
Art. 6-bis.Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689
1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».
Art. 7.Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalita' di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».
Art. 7-bis.Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 8.Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:«schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' altresi' accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».
1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.
Art. 8-bis.Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
Art. 9.Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.
Art. 10.Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1»;c) all'articolo 2-bis:1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa»;d) all'articolo 2-ter:«1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";2) il primo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego";3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:"Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione.Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione";e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».
Art. 10-bis.Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca in applicazione dellle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».
Art. 11.Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».
Art. 11-bis.Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327
1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:«3-bis Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».
Art. 11-ter.Abrogazione
1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' abrogato.
Art. 12.Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:«Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».
Art. 12-bis.Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48
1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Art. 12-ter.Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:«4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,» sono soppresse;d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».
Art. 12-quater.Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:«2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.».
Art. 13.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

lunedì 4 agosto 2008

ISTAT: Il divorzio è consensuale nel 77,6% dei casi - e le donne prendono l'iniziativa


Sono soprattutto le donne a prendere l'iniziativa e, anche se molto raramente si affronta senza avvocato, la gran parte dei divorzi e delle separazioni avviene consensualmente. A fotografare de tendenze dell' ''l'instabilita' coniugale'' l'Istat che in un volume offre un approfondimento tematico sul fenomeno della rottura del matrimonio ufficializzata attraverso la separazione legale o il divorzio.
La maggior parte dei procedimenti di separazione legale o divorzio, rileva l'Istituto di statistica, avviene consensualmente, rispettivamente nell'85,5 e nel 77,6 per cento dei casi.
La quota piu' elevata di procedimenti giudiziali che si osserva nei divorzi (nel 2005 il 22,4 per cento contro il 14,5 per cento riferito alle separazioni) puo' essere spiegata da un atteggiamento dei coniugi meno conciliante ed incline a situazioni di compromesso dovuto all'eta' piu' elevata dei figli, alle eventuali nuove realta' di vita nonche' all'esigenza di regolare definitivamente eventuali situazioni rimaste in sospeso al momento della separazione.
La quota di procedimenti giudiziali, rileva ancora l'Istat, aumenta all'aumentare della durata del matrimonio, mentre quella dei procedimenti consensuali e' maggiore per gli eventi che provengono da matrimoni piu' recenti.
Maggiore e' la durata del matrimonio, piu' alta e' la probabilita' che i rapporti affettivi e gli interessi patrimoniali ed economici tra i coniugi siano piu' complessi e difficili da regolare. L'instabilita' coniugale riferita a matrimoni di breve durata coinvolge piu' facilmente coniugi piu' giovani, piu' istruiti ed economicamente indipendenti; tutti fattori, questi ultimi, che possono essere inseriti fra quelli che concorrono a favore di una gestione piu' pacifica della crisi coniugale.
I dati del biennio 2004-2005 mostrano, inoltre, prosegue l'Istat che le separazioni con almeno un coniuge alle seconde nozze si dimostrano meno conflittuali rispetto quelle di coniugi entrambi al primo matrimonio.
La quota di procedimenti giudiziali scende infatti nel primo caso al 9,4% del totale rispetto al 14% riscontrato nelle separazioni in cui entrambi i coniugi dichiarano lo stato civile di celibe o nubile. Nelle separazioni di coppie miste, che sono una realta' in crescita nel nostro paese, si osserva, invece, una conflittualita' maggiore (la quota di cause giudiziali nel 2005 e' pari a circa il 17 per cento dei casi) rispetto a quella riscontrata nelle separazioni di coniugi entrambi italiani (14,2 per cento).
Le coppie miste, inoltre, vanno incontro alla separazione piu' precocemente delle altre. La durata media dell'unione coniugale alla richiesta di separazione e' pari a otto anni nelle coppie miste formate da un cittadino italiano e da uno straniero, contro i 14 riscontrati nelle separazioni di coniugi entrambi cittadini italiani per nascita.
I matrimoni fra un cittadino italiano per nascita e l'altro con cittadinanza italiana acquisita durano mediamente 11 anni.
Per quanto riguarda il ricorso all'assistenza legale, sono pochi i coniugi italiani che affrontano la separazione o il divorzio senza essere assistiti da un legale (rispettivamente il 23,3 e il 19,4 per cento). Anche nelle separazioni consensuali, che presuppongono l'accordo dei coniugi e si caratterizzano per la maggiore semplicita' del procedimento, circa un quarto dei coniugi non solo non rinuncia all'assistenza di un legale, ma dichiara di averne uno personale.
Sulle scelte della coppia relative all'assistenza legale possono incidere anche le diverse prassi e consuetudini che, spesso anche a causa della genericita' delle normative, contraddistinguono i 165 tribunali italiani.
La presenza di figli da affidare spinge i coniugi ad una maggiore cautela nell'affrontare i procedimenti giudiziari, che si riflette nell'aumento del ricorso della coppia all'assistenza legale e, in particolare, in un aumento dei casi in cui entrambi i coniugi scelgono di farsi rappresentare da un avvocato scelto individualmente, anche a tutela di aspettative e richieste sull'affidamento in conflitto tra i genitori.
Per quanto riguarda l'iniziativa del procedimento, i dati del 2005 confermano che a intraprendere piu' frequentemente l'iniziativa della separazione sono le mogli (71,7 per cento dei casi aperti in modo contenzioso), mentre i mariti attivano nella maggioranza dei casi il procedimento di divorzio (56,3 per cento dei casi aperti giudizialmente).
Tuttavia, la differenza tra le domande di divorzio attivate dal marito e quelle attivate dalla moglie e' progressivamente diminuita nell'ultimo decennio, anche a seguito dei cambiamenti socioculturali e dell'aumentata autonomia ed indipendenza della donna. In generale nelle separazioni la quota di procedimenti chiusi consensualmente o con rito giudiziale sostanzialmente non cambia in presenza o meno di figli affidati.
Nei divorzi nei quali il ricorso al rito giudiziale e' comunque piu' alto di quello osservato nelle separazioni in presenza di figli affidati la quota di procedimenti chiusi con rito ordinario aumenta di oltre tre punti percentuali rispetto ai casi senza affidamento dei figli (24,2 per cento contro il 20,9 per cento).
L'aumento della conflittualita' registrato nei divorzi con figli minori e' imputabile ai casi di affidamento esclusivo, in particolare a quelli di affidamento al padre, nei quali la quota di procedimenti chiusi con rito ordinario sale fino al 30,4 per cento.
In assenza di figli affidati la quota di domande di separazione presentate dal marito aumenta, attestandosi al 31,6 per cento del totale contro il 21 per cento in caso di presenza di figli affidati.
Analoghe considerazioni valgono rispetto ai divorzi. La presenza di figli oggetto di affidamento sembra frenare l'iniziativa dei mariti, a meno che questi non agiscano per risultare poi affidatari dei minori. In questo caso la quota di domande attivate dal marito sale al 47 e al 72,2 per cento, rispettivamente nelle separazioni e nei divorzi con figli affidati al padre.
La quota di domande presentate dalla moglie e' invece maggiore, sia nelle separazioni che nei divorzi, in presenza di figli affidati rispetto ai casi di assenza di figli oggetto di affidamento. Non tutti i coniugi che si separano legalmente, avverte l'Istat, arrivano al divorzio.
Su dieci separazioni pronunciate in Italia nel 1995, circa quattro non sono proseguite verso il divorzio nel decennio successivo, senza che cio' portasse necessariamente ad una ricomposizione dell'unione coniugale
Se, pero', si decide di passare dallo stato di separato a quello di divorziato, nella maggior parte dei casi lo si fa nei tempi minimi previsti dalla legge: nel 47,5 per cento dei divorzi concessi nel 2005 l'intervallo di tempo intercorso tra la separazione legale e la successiva domanda di divorzio e' stato di tre anni, e di quattro anni nel 16,3 per cento dei casi; le percentuali poi diminuiscono man mano che l'intervallo diviene piu' lungo.
La tendenza a ricorrere alla separazione o al divorzio, rileva ancora l'Istituto di statistica, non e' uniforme sul territorio nazionale: nel 2005 al Nord si rilevano 6,2 separazioni e 4,0 divorzi ogni mille coppie coniugate contro 4,2 separazioni e 1,8 divorzi nel Mezzogiorno. L'Italia e' un paese dove permangono difformita' a livello regionale sia di comportamenti e di sistemi di valori, che di condizioni socio-economiche.
Il fenomeno dell'instabilita' coniugale non fa eccezione; e' sempre stata piu' diffusa nell'Italia settentrionale e centrale rispetto al Mezzogiorno: era cosi' nel 1970, ed e' cosi' nel 2005.
Nel corso degli ultimi 35 anni, la curva e' salita, a livello assoluto, piu' rapidamente al Nord e al Centro piuttosto che nel Meridione: l'incremento medio tra le annate e' rispettivamente 5,5, 5,3 e 2,9. Le spiegazioni per le differenze regionali nel nostro Paese possono essere molteplici.
La piu' importante e' relativa ai diversi tassi di occupazione femminile, che influenzano la diffusione dell'instabilita' coniugale. Un'altra motivazione puo' essere legata ai diversi livelli di partecipazione religiosa. Nel Mezzogiorno, inoltre, tende ad essere diffuso un sistema maggiormente tradizionale di relazioni familiari in cui l'indissolubilita' del matrimonio e la struttura gerarchica della famiglia hanno ancora un certo peso rispetto al resto dell'Italia.
Per quanto riguarda il titolo di studio, spiega l'Istat, all'inizio degli anni ottanta la separazione era maggiormente diffusa nella popolazione laureata; invece, nel biennio 2004-2005 il quoziente di separazione piu' alto e' quello degli individui con un diploma di scuola media superiore.
Si puo' notare che il quoziente relativo ai laureati e' rimasto stabile per un quindicennio ed ha iniziato a salire solo negli ultimi dieci anni.
Tra gli individui con licenza di scuola media inferiore il quoziente di separazione resta minore che tra i laureati, anche se negli ultimi venticinque anni la differenza si e' ridotta.
La diffusione della separazione tra gli individui con licenza elementare o privi di titolo di studio era modesta venticinque anni fa e lo rimane ancora oggi: tra le donne non si registrano mutamenti di rilievo nell'arco temporale in esame, mentre tra gli uomini vi e' solo una leggera crescita.
La diversa incidenza dei casi di separazione secondo l'istruzione puo' essere osservata anche analizzando la combinazione dei titoli di studio dei coniugi. Il quoziente di separazione e' maggiore nelle coppie in cui la moglie e' piu' istruita del marito, decresce se i coniugi hanno lo stesso titolo di studio ed e' piu' basso in assoluto nel caso sia il marito ad essere piu' istruito della moglie.
Relativamente alla condizione professionale, l'indicatore piu' adatto per analizzare la diversa incidenza della separazione legale secondo tale caratteristica e' il quoziente di separazione specifico per condizione professionale dei coniugi.
Tale indicatore segnala che, all'interno di coppie nelle quali almeno uno dei coniugi e' privo di un impiego, il quoziente di separazione e' nettamente piu' alto che nelle coppie in cui sia il marito che la moglie lavorano. Dunque, sembra che nel nostro Paese, almeno in tempi recenti, l'instabilita' coniugale sia proporzionalmente piu' diffusa tra coloro che sperimentano situazioni di disoccupazione.
L'incidenza della separazione e' piu' elevata in assoluto nelle coppie in cui entrambi i coniugi sono disoccupati, e nelle coppie in cui la moglie lavora e il marito risulta privo di un impiego.
Quest'ultimo dato, per certi versi, conferma quanto emerso tramite il quoziente di separazione per combinazione di istruzione dei coniugi: l'incidenza della separazione e' maggiore nelle coppie in cui i ruoli e le gerarchie ''deviano'' da una divisione di genere in cui il marito ha il ruolo di principale (o unico) percettore di reddito.
Nelle coppie in cui la moglie si dedica al lavoro familiare il quoziente di separazione e' poco meno della meta' rispetto alle coppie in cui entrambi i coniugi sono occupati nel mercato del lavoro.
Il dato non e' troppo diverso sia che il marito sia occupato, sia che stia cercando un impiego.
L'incidenza piu' bassa dell'evento separazione si registra se entrambi i coniugi sono ritirati dal lavoro.

mercoledì 30 luglio 2008

Epilogo giudiziario per il delitto di Cogne


Il fatto:
Il 30 gennaio 2002, il piccolo Samuele Lorenzi viene assassinato con 14 colpi alla testa.

Il caso si presenta subito molto complesso data l'assenza di prove certe.

I dati inoppugnabili dell'inchiesta comunque sono cinque:

1) l'omicidio del piccolo Samuele;

2) la camera da letto dei coniugi Lorenzi come luogo del delitto;

3) al momento dell'aggressione samuele era sveglio;

4) il corpo del bambino ritrovato da Annamaria Franzoni;

5) la visita, a seguito della chiamata telefonica della Franzoni, la mattina dell'omicidio di una vicina di casa, tale Daniela Ferrod .

Iter giudiziario:
31 gennaio 2002 - La prima sospettata, Annamaria Franzoni, viene interrogata dal pm Stefania Cugge per tre ore. Le tredici persone che entrarono in quella casa a Montroz nel momento successivo alla scoperta del delitto saranno sentite come testi nell'arco di un mese
14 marzo 2002 -Annamaria Franzoni viene arrestata. Il Gip di Aosta, Fabrizio Gandini, rileva come dalle indagini svolte dai Pm di Aosta e dai carabinieri di Cogne e del Ris di Parma emerga un quadro indiziario a carico della madre del bambino.
30 marzo 2002 - I giudici del tribunale del riesame di Torino restituiscono la libertà alla Franzoni accogliendo il ricorso dell'avvocato Carlo Federico Grosso. L'avvocato della difesa avvalendosi della consulenza medico-legale del professor Carlo Torre, uno dei più noti medici legali italiani, aveva contestato l'accusa. Secondo i giudici torinesi solo una piccola parte degli esiti delle indagini preliminari avrebbe una effettiva valenza indiziaria.
10 giugno 2002 - I giudici della prima sezione penale della Cassazione annullano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino accogliendo il ricorso presentato dalla Procura di Aosta. Gli atti del processo vengono rinviati allo stesso Tribunale di Torino per un nuovo esame della vicenda.
25 giugno 2002 - L'avvocato Carlo Federico Grosso lascia la difesa di Anna Maria Franzoni in seguito alla decisione della famiglia Lorenzi di nominare anche il professor Carlo Taormina come secondo difensore.

19 settembre 2002 - Il Tribunale del riesame di Torino "ripristina" l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Carlo Taormina ricorre in Cassazione e ottiene che Annamaria Franzoni rimanga libera.
27 gennaio 2003 - Anna Maria Franzoni diventa di nuovo mamma.
31 gennaio 2003 - La quinta sezione penale della Cassazione annulla con rinvio, limitatamente alle esigenze cautelari la seconda ordinanza del Tribunale del riesame. Secondo la Corte suprema i gravi indizi di colpevolezza a carico della donna, ma non sono adeguatamente motivate le esigenze cautelari.

10 febbraio 2003 - Il gip di Aosta Fabrizio Gandini revoca il provvedimento di cattura, ritenendo superate le esigenze cautelari, e ''solleva'' cosi' il Tribunale del riesame di Torino dall' onere di occuparsi per la terza volta della vicenda .

3 luglio 2003 - La Procura di Aosta chiede il rinvio a giudizio di Annamaria Franzoni. Si concludono così le indagini preliminari. L'imputata è accusata di omicidio volontario aggravato.

16 settembre 2003 - L'udienza preliminare è affidata al giudice Eugenio Gramola, il quale dispone una serie di superperizie, la più importante delle quali sulle tracce ematiche rilevate sul pigiama di Anna Maria Franzoni. La perizia è stata fortemente voluta dall'avvocato Taormina. All'udienza preliminare si presenta solo Stefano Lorenzi, marito della Franzoni .
23 aprile 2004 - Si conclude la perizia del professor Herman Schmitter di Francoforte. L'esperto conferma la consulenza tecnica dei carabinieri del Ris di Parma. Dalle analisi emerge che l'assassino del piccolo Samuele indossava il pigiama azzurro di Annamaria Franzoni.
19 luglio 2004 - Il giudice per le udienze preliminari Eugenio Gramola accoglie le richieste dell'accusa e condanna Anna Maria Franzoni a trent'anni di carcere. Il Gup pronuncia la sentenza di primo grado con rito abbreviato, come chiesto dalla difesa .
30 luglio 2004 -Parte l’inchiesta chiamata Cogne bis. L’avvocato Taormina fa arrivare alla Procura generale di Torino la controperizia con nuove prove scientifiche che proverebbero la presenza di un’altra persona nella villetta: il vero assassino di Samuele secondo la difesa. L’esposto-denuncia è firmato da Annamaria Franzoni e dal marito Stefano Lorenzi. Secondo i periti della difesa le macchie sul pavimento del garage e un'impronta digitale sulla porta della villa svelerebbero l'identità del vero assassino. a parte lesa è Ulisse Guichardaz guardaparco di Cogne, accusato dalla Franzoni di essere l'assassino del piccolo Samuele. La nuova inchiesta viene affidata ai pm Annamaria Loreto e Giuseppe Ferrando, coordinati dal procuratore capo Marcello Maddalena. Torino invia gli atti per competenza ad Aosta.
31 ottobre 2004 - Il gip Piergiorgio Gosso incarica sette periti, tra cui due esperti americani dell'Fbi, Richard Vorder Bruegge e Brendan Shea di una nuova perizie.
2 novembre 2004 -Carlo Taormina è indagato dalla Procura di Torino per le ipotesi di reato di calunnia e frode processuale. Sono indagati anche i coniugi Lorenzi, i consulenti della difesa Enrico Manfredi e Claudia Sferra e l'investigatore privato Giuseppe Gelsomino. L'obiettivo dei magistrati è chiedere una superperizia per dare una configurazione temporale alle impronte e alla tracce all'interno della villetta di Cogne e definire se sia stata compiuta una frode processuale da parte dei consulenti della difesa di Annamaria Franzoni .
3 novembre 2004 - L'avvocato Taormina presenta a Roma i motivi di appello contro la sentenza del Gup di Aosta Eugenio Gramola. "Abbiamo incentrato l'impugnazione - ha detto il penalista - sui dieci punti indicati dalla procura di Aosta, otto dei quali definiti non indizi dallo stesso gip, con particolare riferimento ai due elementi che, secondo l'accusa, dimostrerebbero la responsabilità della Franzoni: il pigiama e gli zoccoli. I periti della Difesa-Taormina, finiti nel registro degli indagati, querelano i periti della Procura di Aosta per calunnia.
24 dicembre 2004 - La procura di Torino, che ha ricevuto il rapporto della polizia scientifica di Roma, accerta che le impronte trovate nel luglio scorso nella villetta di Cogne appartengono a uno dei quattro consulenti svizzeri della difesa di Anna Maria Franzoni.
31 aprile 2005 - Si conclude l'udienza su incidente probatorio per l'inchiesta Cogne-bis, con la nomina di 28 periti, di cui 7 per il giudice e gli altri tutti di parte.
21 settembre 2005 - I periti nominati dal gip di Torino accertano che le macchie trovate nel garage della villetta non sono di sangue .
26 settembre 2005 - La Franzoni annuncia di volere un processo aperto con i giornalisti e le telecamere
26 ottobre 2005 - Anna Maria Franzoni in un'intervista a ''Gente'' dichiara: "Chi ha ucciso Samuele? Un voyeur o un feticista puo' essere entrato nella mia camera da letto, dove ha trovato mio figlio. Il resto, potete immaginarlo" .
15 giugno 2006 - Viene depositata una nuova perizia psichiatrica sulla Franzoni: per gli esperti la donna soffre di uno "stato crepuscolare di coscienza", che può portare a rimuovere alcuni eventi. In caso di condanna, se dovesse essere dichiarata seminferma di mente, godrebbe di uno sconto di pena.

20 novembre 2006 - Durante l'udienza del processo d'appello l'avvocato Taormina rinuncia alla difesa per "una sommatoria di situazioni". Per Taormina gli inquirenti avrebbero anche voluto un accordo con la donna per chiudere il processo con una perizia sulla seminfermità. Viene nominato l'avvocato d'ufficio Paola Savio.
13 dicembre 2006 - Taormina chiede alla Cassazione di trasferire il processo a Milano a cuas del 'clima sfavorevole' e 'non sereno' delle udienze torinesi. Il 20 febbraio 2007 ci sarà una pronuncia negativa in tal senso.
6 febbraio 2007 - Annamaria Franzoni nomina di nuovo Taormina come difensore di fiducia.
4 marzo 2007 - Annamaria Franzoni nomina Paola Savio avvocato di fiducia e Taormina abbandona.
27 marzo 2007 - Nella requisitoria il pg Vittorio Corsi chiede di confermare la condanna di primo grado a 30 anni e chiede alla donna di 'pentirsi' e confessare annunciandole, in quel caso, un possibile sconto di pena. Il pg nel suo intervento parla scatto d'ira incontrollabile e individua l'arma in un oggetto (mestolo o padellino) in rame.
3 aprile 2007 - L'avvocato Paola Savio nell'arringa chiede l'assoluzione dopo un lungo e appassionato intervento e dopo aver avanzato l'ipotesi che l'assassino sia un estraneo. Arma del delitto sarebbe uno zoccolo in legno con suola in gomma e tomaia in gomma definito sabot dalla Savio. Per segnalare le possibili inimicizie tra i Lorenzi - Franzoni e i vicini Guichardaz Ferrod, l'avvocato Savio dice "ricordatevi di Erba".
20 aprile 2007 - Replica dell'accusa e prima parte dell'intervento di replica della difesa.
27 aprile 2007 - Annamaria Franzoni condannata a 16 anni di reclusione contro i 30 ai quali era stata condannata in primo grado
21 maggio 2008 È definitiva la condanna a sedici anni di reclusione per Anna Maria Franzoni, la mamma accusata di aver ucciso - a Cogne, il 30 gennaio 2002 - il figlioletto Samuele di due anni. La Prima sezione penale della Cassazione, dopo circa tre ore e mezzo di camera di consiglio, ha infatti confermato il verdetto emesso il 27 aprile 2004 dalla Corte di Assise di Appello di Torino. In questo modo la Suprema Corte ha accolto la richiesta fatta nella sua requisitoria dal magistrato più autorevole della Procura di Piazza Cavour, il sostituto procuratore generale Gianfranco Ciani. "Con umana pietà, ma con giuridica certezza" il Pg ha chiesto al collegio presieduto da Severo Chieffi di respingere il ricorso dei legali della Franzoni, Paolo Chicco e Carlo Federico Grosso. Secondo Ciani sono del tutto legittime le perizie che supportano la pronuncia di colpevolezza della Franzoni: il Pg non ha avuto nulla da eccepire sullo studio dei tracciati del sangue che, ha ricordato rispondendo alle obiezioni difensive, é un metodo usato in paesi "ad elevata democrazia giudiziaria" come Usa e Francia. Ciani ha difeso la perizia psichiatrica effettuata sulla Franzoni in appello sottolineando che "se l'imputata si è sottratta all'accertamento, non c'era altra via che valutare il suo comportamento sulla base del materiale disponibile: le interviste rilasciate dall'imputata, i test fatti in primo grado e le intercettazioni". Il pg ha, inoltre, convalidato gli esiti della perizia medica condotti su Samuele che certificavano la morte del bimbo come avvenuta prima dell'arrivo dei soccorritori in elicottero. Infine Ciani non ha dato alcun peso al fatto che l'ex avvocato della Franzoni, Carlo Taormina, avesse continuato a difenderla pur essendo coin-dagato con lei per frode processuale e avendo parlato negativamente della sua cliente al pm che aveva il fascicolo del ‘Cogne bis'. Per il Pg queste circostanze non hanno menomato il diritto alla difesa della mamma di Cogne dal momento che si tratta di elementi di un procedimento diverso da quello per l'omicidio volontario del piccolo Samuele. Vani sono stati dunque gli sforzi di Chicco e Grosso che avevano depositato un ricorso di 180 pagine e che hanno svolto, rispettivamente, arringhe di oltre un'ora e mezza. Senza successo i legali - subentrati alla difesa della Franzoni dopo la rottura con Taormina che in primo grado aveva portato a una condanna a 30 anni - hanno battuto il tasto sulla mancanza di un metodo a monte che certificasse l'utilizzo dello studio dei tracciati del sangue sulla scena del delitto (bloodstrain pattern analysis). Per Grosso il verdetto di appello è "carente di motivazione e connotato da contraddizioni: poggia sulle sabbie mobili e le prove scientifiche non reggono ad una analisi". Chicco ha puntato l'indice sul "diritto alla difesa della Franzoni, pesantemente calpestato durante tutto il processo d'appello". In aula è venuta anche la giovane avvocatessa Paola Savio, il difensore d'ufficio della Franzoni che subentrò a Taormina quando lui abbandonò il processo. Con il suo contributo, la mamma di Cogne aveva ottenuto la concessione delle attenuanti per lo stato di sofferenza mentale. Da non confondersi con l'incapacità di intendere e volere e con la seminfermità mentale: la Franzoni, questo ha rilevato il Pg Ciani, soffriva solo di depressione e ansia. Nulla di più, altrimenti non sarebbe stata in grado di "mettere in atto tutti gli accorgimenti usati per allontanare i sospetti da lei nell'immediatezza del delitto". Già nella serata di ieri la magistratura di Torino ha firmato l'ordine di cattura.
29-07-2008 La Suprema Corte statuisce che Annamaria Franzoni uccise con "razionale lucidità" il figlio Samuele, di 3 anni e 2 mesi, la mattina del 30 gennaio del 2002, nella casa di Cogne. In lei non vi era alcun "vizio di mente" ma una grande "preoccupazione nutrita per la salute di Samuele". Nelle 54 pagine di motivazione si spiega inoltre il perché, lo scorso 21 maggio, è stato respinto il ricorso di Annamaria Franzoni, chiudendo così definitivamente il sipario sul delitto del figlio Samuele. I giudici hanno confermato la condanna a sedici anni di reclusione nei confronti della donna.


Si riporta la massima della Cassazione penale del 29-07-2008 n. 31456


Omicidio – figlio – responsabilità madre – Cogne – sussistenza (art. 533 c.p.p.)
Cogne: una volta dimostrata l'assoluta implausibilità dell'ingresso di un estraneo nell'abitazione dove si è verificato l’omicidio, ed una volta esclusa la responsabilità degli altri membri della famiglia, l’unica possibile responsabile resta la madre (A. Franzoni).
Circa il modo di intendere il precetto secondo cui "il giudice pronuncia la sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio", va precisato che impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
I disturbi d'ansia con fenomeni di conversione somatica e caratterizzate da componenti isteriche, non rientrano, in quanto tali, nel novero dei soggetti classificabili come affetti da vizio di mente.

lunedì 21 luglio 2008

Laicità dello Stato e laicismo


Relazione tenuta il 19-04-2008 presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di S. Severo
(dott. Leonardo Mandunzio)




Premessa: La libertà di pensiero come presupposto della laicità

Il tema della laicità, con tutti i suoi aspetti più controversi, è tornato alla ribalta in Italia da quel fatidico 13 giugno 2005, data in cui i 4 referendum, promossi per l’abrogazione parziale della Legge n. 40/2004, che regola in Italia la fecondazione assistita, la diagnosi preimpianto e la ricerca sulle cellule staminali embrionali, non hanno superato il quorum, anche, grazie all’invito all’astensione fatto dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) agli elettori cattolici.
Da quel momento, si è scatenato un vero e proprio linciaggio mediatico ai danni della Gerarchia ecclesiatica, colpevole di indebita ingerenza ai danni della laicità dello Stato italiano.
Orbene, a questo punto due domande diventano improcrastinabili:
- Che cos’è la laicità?
- Quand’è che uno Stato può definirsi veramente laico?
Originariamente, con il termine laico si designava, il fedele cattolico, il battezzato, che non era né sacerdote né, tanto meno, religioso.
La “scristianizzazione” del termine anzi detto, si comincia ad avere con l’avvento degli Stati moderni, sorti su due pilastri: il culto della dea ragione e il mito della “morte di Dio”.
Per dirla con Eliot:” Essi hanno cercato di evadere dal buio esterno ed interiore sognando sistemi talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono” (1)
Da quel momento il termine laico verrà, impropriamente, contrapposto a quello di cattolico, diventando sinonimo di neutralità ed indifferenza nei confronti della Fede.
Il termine laicista invece indica gli anticlericali tout court, coloro che negano il diritto alla Chiesa di esprimersi sui temi etici.
Il caso del Papa alla “Sapienza” di Roma è emblematico in tal senso.
Questa vicenda ha dell’incredibile poiché: mettere in condizioni una persona di non poter esprimere il proprio pensiero è contro la legge suprema su cui si regge lo Stato italiano.
Infatti ai sensi dell’art. 21, comma I, Cost.: ”Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”
Si da il caso che il Pontefice, non costituisca eccezione a questa regola.
Peccato comunque per quei 67 docenti universitari (2) i quali boicottando Benedetto XVI hanno dato una pessima prova di laicità, violando palesemente la Costituzione repubblicana.
Chissà cosa avrebbe detto al riguardo, Voltaire, il quale affermava: “Non condivido le tue idee ma combatterò fino alla morte per difendere il tuo diritto di esprimerle”.
Reprimenda a parte, resta il fatto che la condotta dei 67 docenti ha fomentato gli studenti di sinistra provocando scontri e disordini all’interno dell’Ateneo romano.
Questa triste vicenda insegna che, senza la possibilità di esprimere in modo libero il proprio pensiero, non ci può essere laicità.
Pertanto, a ragion veduta, contrariamente a quanto affermano i post sessantottini, non sono Benedetto XVI o il cardinale Ruini, con le loro esternazioni a minare la laicità dello Stato, ma a farlo, sono semmai quei laicisti imbevuti di quella cultura giacobina che regna sovrana nelle università italiane.




1. Dio e Cesare. La sana laicità

«Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio.» (Marco 12,13-17).
Di solito, questa frase viene estrapolata dal contesto evangelico e mutuata dai laicisti per affermare la separazione tra la sfera religiosa (Dio) e la sfera pubblica (Cesare).
In realtà, Cristo “legislatore”, in questo passo evangelico, pone sì il principio della dicotomia dei due piani: il giuridico e il fideistico, ma non certo per affermare una separazione (intesa come intangibilità delle due sfere e quindi indifferenza), quanto per stabilire l’articolazione strumentale tra il primo e il secondo piano.
Per avere il giusto equilibrio tra il religioso e il pubblico non importa che lo Stato (Cesare) assuma volto e natura etici e confessionali; non occorre cioè che Cesare sia un credente.
“E’ sufficiente che ogni singolo Stato rispetti, nella sua legislazione terrena, quelle esigenze della persona, dei gruppi, della comunità che sono indicate dalla loro stessa umanità di vita; ad esempio, la legge dello Stato non potrà consentire, senza intervenire con la norma indicativa e con la punizione adeguata, che una persona tolga la vita ad un'altra (qui si presenta sintomatico il campione concettuale della pratica abortiva); non potrà imporre la sterilizzazione umana; non dovrà esigere tributi vessatori unicamente per paralizzare l'esercizio di un tipo di libertà di associazione; e via dicendo” (3).
Date a Cesare significa date ciò che è giusto che Cesare chieda; ma Cesare ha, a sua volta, una regola naturale che deve osservare e, a dimostrazione macroscopica dei suoi limiti e per evitare che possano esservi dubbi su questo punto, non potrebbe ad esempio pretendere di sopprimere la vita delle persone coi capelli biondi perché sgradite al potere.
In ultima analisi, lo Stato gode di piena autonomia per quanto riguarda la sua organizzazione politica ed un eventuale intervento della Chiesa in tale campo sarebbe un indebita ingerenza.
D’altra parte, la “sana laicità” comporta che lo Stato non consideri la religione come un semplice sentimento individuale, che si potrebbe confinare nel solo ambito privato.
Al contrario, la religione essendo anche organizzata in strutture visibili, come avviene per la Chiesa, va riconosciuta come presenza comunitaria pubblica.(4)




2. La presenza della fede nell’ordinamento giuridico italiano

L’esempio dell’interazione del piano giuridico con il piano fideistico è riscontrabile nella Carta Costituzionale del 1948.
Infatti, essa riserva ben 4 articoli al fenomeno religioso.
Art. 7 - «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.»
Art. 8 - «Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le relatìve rappresentanze.»
Art. 19 - «Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale od associata, di fame propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.»
Art. 20 - «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.»
A proposito dì questo ultimo articolo è facile rilevare come esso trovi la sua ispirazione nella volontà di impedire per l'avvenire provvedimenti legislativi persecutori contro gli enti ecclesiastici, come è avvenuto nel passato per le leggi eversive dell'asse ecclesiastico.
Ritornando poi all'art. 8, va osservato che esso costituisce un progresso rispetto allo Statuto Albertino per il quale le confessioni diverse dalla cattolica erano semplicemente «tollerate». Tuttavia permane una differenza fra la confessione cattolica e le altre confessioni.
Mentre nessun limite pone lo Stato all'organizzazione nel territorio italiano della Chiesa cattolica, all'infuori di quelli posti dalle leggi di attuazione dei Patti lateranensi, per le altre confessioni, invece, si esige espressamente che la loro organizzazione non contrasti coi principi dell'ordinamento giuridico del nostro paese.
In attesa che vengano stipulate le intese previste da tale norma, le leggi che disciplinano i rapporti con le confessioni non cattoliche sono la legge 24-6-1929 n. 1159 ed il R.D. 28-2-1930, n. 289 (rispettivamente legge e regolamento sui «culti ammessi»); tali testi legislativi però, a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, non possono trovare applicazione per le parti che risultino ora in contrasto con i principi da essa posti: ad esempio non è più richiesta l'autorizzazione governativa per l'apertura di templi ed oratori per l'esercizio del culto e non si richiede neanche che le riunioni religiose di culti acattolici siano obbligatoriamente presiedute od autorizzate da un ministro del culto, la cui nomina sia stata approvata dal Ministero competente.
La prima concreta attuazione all'art. 8 della Costituzione, per quanto riguarda l'adozione di intese, si è avuta con la legge 11-8-1984 n. 449, che ha dettato le «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese».
Per la verità, di provvedimenti adottati per legge sulla base di intese ve ne erano già stati nel nostro ordinamento: si tratta delle leggi n. 580/1961 e 669/1973, che estendevano ai ministri di culto delle varie confessioni le forme di assicurazione e di previdenza sociale previste per altri lavoratori. Si era trattato, peraltro, di accordi di portata assai limitata; l'intesa con la Tavola Valdese è invece un accordo globale che regola tutte le materie «comuni», in esatto parallelo con il Concordato con la S. Sede. Ed il parallelismo è stato assoluto anche nei tempi: l'apertura delle trattative per l'intesa fu annunziata, infatti, al Parlamento dall'allora presidente del Consiglio on. Andreotti, alla fine del 1976, contemporaneamente alla prima relazione sulle appena avviate trattative per la revisione del Concordato. E la firma dell'intesa ad opera del presidente del Consiglio Craxi e del moderatore della Tavola Valdese, Bouchard, è avvenuta il 21-2-1984, tre giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo di revisione del Concordato.
Nell'iter parlamentare si è invece rotta questa contemporaneità.
Nell'agosto 1984 la legge di approvazione dell'intesa è stata approvata in via definitiva, mentre quella di ratifica del Concordato era votata solo da uno dei due rami del Parlamento (ed è stata approvata definitivamente solo nel marzo 1985).
L'approvazione della legge n. 449 non esaurisce affatto la questione delle intese con le confessioni diverse da quella cattolica. Essa riguarda, infatti, un numero limitato di chiese e di cittadini non cattolici; per le altre confessioni, diverse da quella cattolica e non rientranti nel Patto di integrazione stipulato fra le chiese valdesi nel 1975, rimane, quindi, in vigore la legislazione sui «culti ammessi» del 1929/30 di cui s'è detto.
Trattative per la stipulazione di un'intesa sono in corso dal 1977 con l'Unione delle comunità israelitiche e sono state avanzate richieste da numerose altre confessioni.
Ma il recepimento dei problemi connessi alla presenza fideistica nella vita del cittadino non si limitano a queste massime previsioni.
Un numero elevatissimo di norme, sparse un po' dovunque, si occupano della materia e tentarne l'elencazione sarebbe praticamente impossibile:
- nel TULPS si ritrovano norme circa la distribuzione di stampati, le questue, le cerimonie religiose e le processioni ecclesiastiche;
- nel T.u. della legge comunale e provinciale si ritrovano regole per le spese per gli edifici serventi al culto pubblico e per la salvaguardia degli interessi diocesani;
- nel T.u. delle leggi sul reclutamento dell'esercito vi sono norme apposite per il servizio alle armi di coloro che siano allievi di istituti cattolici in Italia o all'estero e che si trovino nelle missioni;
- del codice civile va’ rammentato l'art. 629, relativo alle «disposizioni in favore dell'anima»;
- del codice di procedura civile l'art. 5141 che dichiara assolutamente impignorabili le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- del codice penale gli artt. 61 n. 9 e 10, che della qualità di ministro del culto fanno una circostanza aggravante comune del reato, sia dal punto di vista attivo che passivo; l'art. 327 ult. comma, che considera tale qualità come motivo di specifica incriminazione del delitto di eccitamento e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'autorità, commesso da P.u.; gli artt. 402-406 che contemplano i delitti contro la religione cattolica e i culti ammessi;
- del codice di procedura penale in particolare vanno segnalate le norme che concernono l'esame testimoniale: v. l'art. 356, II comma, che prevede che, nell'ipotesi debba essere assunto in qualità di teste un cardinale, tanto debba avvenire nel luogo da lui designato; v. l'articolo 352, che prevede l'impossibilità di obbligare i ministri della religione cattolica o di culto ammesso nello Stato a deporre «su ciò che fu loro confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragioni del proprio ministero»; particolarmente interessante in merito la sentenza della sez. I della Corte di Cassazione del 17-12-1953, che ha stabilito come il ministro del culto cattolico abbia facoltà di astenersi dal deporre su ciò che gli viene confidato sotto il sigillo della confessione anche se il confidente lo abbia sciolto dal vincolo.
Accanto alle norme scritte, riprova vitale della continua intersezione fra mondo del diritto e mondo della fede è l'esistenza di strutture amministrative specificatamente create per occuparsi dei loro rapporti.
Com'è noto, con due RR.DD. del 1932 venne operato il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero della giustizia a quello dell'interno, devolvendo, per quanto riguarda l'amministrazione periferica, i poteri e le facoltà, già spettanti alle procure generali presso le corti d'appello, alle prefetture.
Presso il Ministero dell'interno sono costituite la Direzione generale degli affari di culto (che interviene, fra l'altro, nella disciplina giuridica e nel controllo sulla attività economica degli enti ecclesiastici) e la Direzione generale del fondo per il culto e del Fondo di religione e di beneficenza per la città di Roma, che amministra patrimoni legati alla materia ecclesiastica; le prefetture godono poi di competenze per l'esercizio della vigilanza su tutte le istituzioni di culto comprese nella circoscrizione territoriale, per il compimento delle istruttorie relative a tutti gli affari in materia di culto, per le autorizzazioni per gli acquisti a titolo oneroso o gratuito da parte degli enti ecclesiastici al di sopra di un certo valore etc.







3. Lo Stato laico è rispettoso delle radici culturali-religiose del popolo italiano

All’indomani dell’unità d’Italia, Massimo d’Azeglio pronunciò la celebre frase: ”L’Italia è fatta, ora bisogna fare gli italiani”.
Questa locuzione testimonia il tipico giro mentale degli ideologi a tavolino, che creano quel che prima non c’era (5).
Dunque a sentir d’Azeglio non c’erano né l’Italia nè gli italiani prima del Risorgimento.
Mai affermazione fu più sbagliata in quanto gli italiani erano “fatti” già da tempo….
Ovviamente, l’italianità non era nè una questione di confini e né tanto meno di lingua.
Cos’è che teneva unito un pescatore di Mazara del Vallo con un contadino di Brescia prima del 1861?
Non certo il medesimo Stato, dato che il primo era un suddito del Regno delle Due Sicilie e l’altro del Lombardo-Veneto, nè benché meno la stessa lingua, in quanto la penisola pullulava di dialetti-lingue eterogenei.
Ciò che teneva uniti questi due uomini, così come i loro antenati era semplicemente il Cristianesimo.
Infatti, la tradizione cristiana, cominciò a rappresentare il collante dei popoli italici fin dall’Editto di Costantino nel 313 D.C. (6) per poi perpetuarsi nel corso dei secoli.
Nemmeno con la fine dell’unità politica avvenuta con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 D.C.), gli abitanti della penisola Italica, smarrirono questo legame.
Anzi, seppur dispersi in mille Comuni, e governati da mano straniera, rimasero sempre un sol popolo in virtù della fede in Cristo.
In spregio a questa realtà, e con l’intento di creare uno stato massone, nel 1861, Garibaldi, consegnava l’Italia nelle mani del Conte di Cavour e di Vittorio Emanuele II, rispettivamente, primo ministro e sovrano del Regno di Sardegna (lo stato meno italiano di tutti)
Questi ultimi, dopo anni di sforzi, riuscirono finalmente nell’intento di creare un “Grande Piemonte” mascherandolo in Regno d’Italia: i soldi per annettere (7) le rimanenti regioni italiche li trovarono espropriando in primis i beni allo Stato Pontificio;
Ma l’impresa di creare uno Stato neutro e massone naufragò miseramente in quanto XV secoli di cristianesimo non furono facilmente liquidabili, nemmeno prendendo a cannonate Porta Pia.
Dopo l’8 settembre 1943 ci provarono i partigiani comunisti della “Brigata Garibaldi”, a fare piazza pulita di preti (8), e a sradicare l’identità cristiana degli italiani, ma anche qui il tentativo fallì per la forte resistenza popolare.
La Repubblica italiana sorta nel 1946, rinunciava all’idea della neutralità tout court, ossia dell’indifferenza verso il fenomeno religioso tanto che la Costituzione del 1948 riconosceva non solo formalmente ma anche sostanzialmente queste radici così forti e questo legame antico con i successori di Pietro, pur comprendendo e tutelando tutte le altre religioni.
Alla luce di questa premessa storica, la Corte Costituzionale sollecitata più volte sul tema, affermava nel 1989, che il principio di laicità «implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»; infatti «l’attitudine laica dello Stato-comunità… risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato persona, o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini» (9)
Nonostante il dictum della Corte Costituzionale, la questione della laicità rimase sempre aperta, arricchendosi di ulteriori contrasti creati ad hoc dai laicisti per tentare di espungere dalle Istituzioni le radici cristiane.
Il fronte, si spostò, quindi, sui simboli del cattolicesimo e la “querelle” sul crocifisso è emblematica in tal senso.
Già nel 1988 il Consiglio di Stato si era occupato “della questione del crocifisso” con un Parere (n. 63) che, nel ritenere ancora in vigore le disposizioni sull'esposizione contenute nei Regi decreti risalenti agli anni '20, aveva toccato gran parte dei temi evocati e suscitato un ampio e serrato dibattito tra i fautori della liceità/opportunità dell'esposizione e i sostenitori della opposta posizione.
Ad infiammare il dibattito in Italia e ad indirizzare la Suprema Corte verso la rimozione dei simboli religiosi dai luoghi pubblici fu una dichiarazione di incostituzionalità dell'esposizione obbligatoria di croci o crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche elementari prevista da un regolamento del Land della Baviera (10)
A cui seguì la presa di posizione in tal senso:
a) della Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia del 1 marzo 2000, n. 439 assolveva uno scrutatore che si era rifiutato di prestare l'ufficio a cui era stato chiamato perché nel seggio presso il quale era stato nominato, un'aula scolastica, era presente un crocifisso;
b) del Tribunale dell’Aquila, il quale, ordinava la rimozione del crocifisso da un'aula scolastica del comune di Ofena (Tribunale di l'Aquila, 23 ottobre 2003);
L'ordinanza della Corte Costituzionale n. 389/2004, con le sue argomentazioni strettamente tecniche, trattò la questione in maniera “pilatesca” suggerendo un generale abbassamento dei toni.
A mettere la parola fine su questa “querelle” fu il Consiglio di Stato, il quale statuiva che:
“Il crocifisso è un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi: se in un luogo di culto esso è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso, nelle aule scolastiche esso è, invece, un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana e delineano, secondo i principi espressi dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato. Sicché la decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari (art. 118 R.D. n. 965/1924), di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, non appare censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano” (11)
Questa sentenza chiarisce definitivamente due concetti fondamentali:
1) Lo Stato laico non può essere uno stato neutro ed indifferente verso il fenomeno religioso.
2) Il crocifisso è un valore della civiltà italiana ed al contempo il simbolo della tolleranza per altre fedi.



4. Il laicismo cattolico

“Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo” (Gv 15-19)
Questo passo evangelico la dice lunga sulla modalità d’impegno che dovrebbe contraddistinguere i cattolici quando si interessano della polis.
Soprattutto sui temi etici, l’elettorato cattolico sia attivo che passivo non dovrebbe assecondare le logiche del mondo e invece…..
…Puntualmente da quarant’anni, l’associazionismo cattolico si divide, e la divisione, sappiamo che è segno del maligno.
La questione parte dal 1968, anno di pubblicazione dell’enciclica Humanae Vitae, con la quale il Servo di Dio Paolo VI, pronunciava il celebre “non possumus” sancendo l’illiceità su ogni forma di regolazione delle nascite, ricordando la doppia natura del matrimonio: unitivo e procreativo.
Nella stessa si affermava inoltre che la Chiesa non insegna soltanto quanto rivelato da Dio attraverso le sacre scritture, ma anche quanto riguarda la natura, perché Dio che si è rivelato in Cristo è lo stesso che ha creato l’uomo e il mondo, iscrivendo nella creazione una legge appunto naturale, finalizzata al bene supremo, che è Dio stesso, e il cui rispetto comporta anche il benessere (lo “stare bene”) della società.
Roba da antiquariato, per certi teologi progressisti, i quali seguiti da una buona fetta di episcopato e laicato cattolico, manipolando i contenuti riformatori del Concilio Vaticano II affermarono che la chiesa post-conciliare doveva voltare pagina, essere al passo con i tempi, ma soprattutto non intromettersi più nelle questioni pubbliche.
Per attuare questo progetto, hanno coniato la “scelta religiosa” con la quale hanno reso innocua e docile l’Azione Cattolica, relegando nelle sacrestie a svolgere compiti propri dell’oratorio, colei che aveva con PierGiorgio Frassati, Alberto Marvelli, Armida Barelli e tanti altri….realizzato “materialmente” il fine apostolico della Chiesa con l’impegno civile e politico, sempre a fianco della Gerarchia ecclesiatica (come del resto recita ancor oggi l’art. 1 dello statuto di A.C.)
E’ opportuno al riguardo ricordare a quei cattolici che hanno perso la memoria storica, che senza l’azione capillare, parrocchia per parrocchia, dei Comitati Civici, promossi dall’Azione Cattolica di Luigi Gedda, la Democrazia Cristiana di De Gasperi nelle elezioni del 1948 difficilmente si sarebbe affermata e l’Italia di conseguenza sarebbe finita nel blocco sovietico!
Altro che calciobalilla e ping pong degli anni ‘70!
Sul semplice piano contabile, il risultato della «scelta religiosa» (12) fu il crollo delle iscrizioni all’Azione Cattolica, che passarono da tre milioni a seicentomila.
Ma, sul piano umano, data la rete capillare di cui l’associazione disponeva nelle parrocchie, il risultato fu una formazione sempre più intimistica e intellettuale che condusse i cattolici a pensare di poter fare ognuno per sé o per la propria parte politica: in sostanza, a non essere più Chiesa.
All’inizio, solo sul piano dell’azione; poi anche su quello della teologia e della dottrina.Infatti, gli istituti del divorzio e dell’aborto, diventarono legge dello Stato grazie al voto di una parte cospicua dei cattolici, gli stessi che appoggiarono Rosy Bindi, circa un’anno fa, nella proposizione del disegno di legge sui DICO.
La stessa On. Bindi, esponente di spicco del cattolicesimo-democratico (corrente risalente a Dossetti che si pone l’obiettivo di trovare una sintesi tra il Vangelo e il Mondo), interpellata sui DICO affermava: «Io amo pensare alla Chiesa che si occupa delle cose di Dio», invitando cortesemente i vescovi a farsi gli affari propri, aggiungendo altresì, che il compito della politica non é affermare una verità e un bene sull’uomo, ma raggiungere un punto di sintesi.
In realtà, “nell’esistenza di un laico-cattolico non possono esserci due vite parallele: da una parte la vita cosiddetta spirituale con i suoi valori e le sue esigenze; e dall’altra la vita cosiddetta “secolare”, ossia la vita di famiglia e di lavoro, dei rapporti sociali e dell’impegno politico e della cultura.
Tutti i campi della vita laicale rientrano nel disegno di Dio, che li vuole come “luogo storico del rivelarsi e del realizzarsi dell’amore di Gesù Cristo a gloria del Padre e del servizio dei fratelli” (13) .
Pertanto non è importante per il laicato cattolico essere di Comunione e liberazione anziché di Azione cattolica, o della Comunità di Sant’Egidio oppure dei Focolarini……… così come non era importante duemila anni fa essere di Pietro o di Paolo…..
Di vitale importanza è che tutto l’associazionismo cattolico, non segua se stesso ma il Santo Padre alla stessa stregua degli Apostoli, i quali pur nella loro diversità di carismi hanno seguito Cristo, senza condizioni e sino alla fine!


5. Il Diritto non è la normazione del desiderio umano. La questione della famiglia e la decisione di coscienza degli Onorevoli Palmiro Togliatti e Leonilde Iotti.


In un epoca storica, in cui la brama dei desideri cresce smodatamente giorno dopo giorno: si pensi alla pratica della zoofilia, legale in Olanda fino al 14 marzo scorso, al partito dei pedofili (NVD Amore del prossimo, libertà e diversità) che vuole introdurre la liberalizzazione della pornografia infantile e i rapporti sessuali tra adulti e bambini, o alla legge introdotta da poco, sempre dal Parlamento di Amsterdam che permette di fare sesso nei parchi.
Ormai siamo vicini alla rottura delle regole e al ritorno dell’homo homini lupus!
Di fronte a questo irrefrenabile decadentismo civile e morale verrebbe da chiedersi, ma cosa ne è stato del diritto!
S. Tommaso d’Aquino, con un acume da fine giurista asseriva che “la legge è un ordinamento della ragione rivolto al bene comune, proclamato da colui che ha il governo di una comunità” (14)
Ma il concetto di bene comune è stato progressivamente sostituito dal concetto di bene individuale, inteso come coacervo di impulsi, passioni e desideri che vanno a collidere contro ogni tipo di organizzazione umana.
Questo spostamento del diritto dall’oggetto al soggetto ha portato all’asservimento dello stesso ai desideri dell’Uomo distogliendolo dalla sua funzione primaria: produrre leggi sempre più perfette che assicurino ed educhino gli uomini alla convivenza come comunione (15)
In sintesi, il diritto in uno Stato laico dovrebbe promuovere l’affermazione dell’Uomo “in quanto è” e non dei suoi impulsi”
In Italia, il dibattito sull’allargamento della platea dei diritti individuali ha toccato principalmente la famiglia, e, a differenza di quanto affermano i promotori del disegno di legge sui DICO (Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi) nel nostro Paese sostanzialmente, esiste già il diritto di convivere più o meno stabilmente con chicchessia.
Il nostro ordinamento giuridico infatti ammette tre tipi di convivenze:
1)Famiglia legittima fondata sul matrimonio civile o concordatario
2)Convivenza “more uxorio” riguardante coppie etero-sessuali
3)Convivenza di tipo omosessuale
Delle tre, solo la prima e disciplinata dalla Costituzione, la quale all’art. 29 statuisce che: ”La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Inoltre la stessa Carta costituzionale, proprio per l’alto compito che riconosce alla famiglia fondata sul matrimonio, pone ai governi che si succedono nel corso delle legislature l’ulteriore obbligo di “agevolarne” la formazione.
Difatti l’art. 31 recita: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo
Badate bene, la nostra Costituzione, non è di natura confessionale, non l’ha redatta il Sommo Pontefice, bensì costituenti di varie estrazioni culturali: liberali-cattolici-azionisti-socialisti-comunisti, i quali hanno saputo ragionevolmente riconoscere nella famiglia la cellula embrionale dello Stato.
In seno all’Assemblea Costituente, si occuparono della redazione dell’art. 29 tra gli altri:
A. Moro (DC), P. Togliatti e L. Iotti (PCI), L. Basso e P. Rossi (PSI), F. Lucifero (monarchici), Mastrojanni (Uomo qualunque)…..insomma politici eterogenei tra di loro…
La formula: ”La famiglia è una società naturale” fu adottata dalla I sottocommissione quasi all’unanimità su proposta dell’On. Togliatti.
Per “naturale” s’intende, sempre a detta dei padri costituenti: ”Escluso che qui naturale abbia un significato zoologico o animalesco, o accenni ad un legame puramente di fatto, non si vuol dire con questa formula che la famiglia sia una società creata al di fuori di ogni vincolo razionale ed etico. Non è un fatto la famiglia, ma è appunto un ordinamento giuridico…con le sue leggi e i suoi diritti…. di fronte al quale lo Stato si deve inchinare. (16)
Qui si evincono due principi fondamentali:
1) esclusione di un legame di fatto
2) ente razionale etico
Colpisce come dei “non credenti”, militanti nel Partito Comunista Italiano, come gli On.li Palmiro Togliatti e Leonilde Iotti, legati in questo periodo da una relazione sentimentale (17), diremmo oggi, “di fatto”, non abbiano tentato di introdurre nell’art. 29 l’equiparazione tra la famiglia fondata sul matrimonio e la convivenza “more uxorio”, votando, altresì, in favore della prima.
Molti, potrebbero addurre come causa del loro comportamento, la non maturità dei costumi italiani per recepire una simile scelta.
Ma la verità è un’altra!
A prescindere dalla loro ideologia, questi due eminenti personaggi hanno sempre avuto nel corso della loro esistenza un forte senso dello Stato Apparato e siccome quest’ultimo è solido quando ha un tessuto di famiglie certe e stabili, hanno optato per l’unica soluzione ragionevole capace di assicurare un futuro alla società italiana.
Questo vuol dire, cio che Benedetto XVI definisce “allargare la ragione”.
Ecco perché, la Costituzione garantisce e favorisce solo la famiglia fondata sul matrimonio, per i suoi caratteri di certezza e stabilità.


6. Pace: Non solo diritti ma anche doveri umani.

Sembra incredibile ma nel 2008, si insiste ancora sul vecchi cliché culturali, tra i quali l’assolutismo della Ragione.
Eppure il XX secolo ha dimostrato ampiamente che:
-una ragione senza fede genera mostri come le ideologie totalitarie (nazismo, fascismo e comunismo) e due guerre mondiali;
-una fede senza ragione fomenta i fondamentalismi e la jihad.
La “relativizzazione” e la perdita dell’identità da parte degli Stati occidentali costituisce un grave ostacolo sul cammino del dialogo e della Pace con gli altri popoli della Terra.
Prima di porsi il problema del dialogo con un’altra religione o più in generale con quisque de populo, occorrerebbe preliminarmente conoscere le proprie radici culturali e religiose, onde evitare di andare incontro all’altro senza memoria, con il fondato rischio di farsi colonizzare o di relativizzare le fondamenta!
Atteggiamento da scongiurare in quanto il sistema democratico che si vorrebbe esportare su scala planetaria esige la comunione tra le diverse identità presenti che convivono nel rispetto di un quadro normativo formato da diritti e doveri.
La Pace su questa Terra è possibile, a patto che si fondi su pilastri stabili, altrimenti sarà sempre la solita tregua tra due conflitti.
I diritti umani, quelli per intenderci codificati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, sono di per sè insufficienti per creare un’ordine stabile nel mondo.
Affinché ci sia equilibrio occorrerebbe creare un sistema di check and balances che rispetti la legge naturale: quella che Dio ha inscritto nel cuore di ogni Uomo (credente o ateo).
“Il cuore di un ragazzo giapponese infatti è lo stesso di un ragazzo italiano. Esprime le stesse domande e la stessa sete di Verità “ (18).
Urgono insomma anche i doveri umani, come “il rispetto della vita dal concepimento fino al termine naturale, diritti dell’embrione, libertà di educazione, tutela sociale dei minori, promozione della famiglia (fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso e protetta nella sua unità e stabilità a fronte delle moderni leggi sul divorzio), liberazione delle vittime dalle moderne forme di schiavitù (droga, sfruttamento della prostituzione), libertà religiosa, sviluppo di un economia che sia a servizio della persona” (19)
L’esperienza insegna quindi che Ragione e Fede prese singolarmente non bastano.
Pertanto, la sfida di questo nostro tempo, lanciata dal grande Papa Benedetto XVI e raccolta da un sempre maggiore numero di intellettuali e politici, non solo di casa nostra, è quella di “allargare la ragione” (20) in modo da permettere alla fede di illuminarla.
Solo in questo modo riusciremo nell’intento di creare una società rispettosa dell’Uomo.
Fede e Ragione, in estrema sintesi, non sono entità incompatibili, come vorrebbero far credere i laicisti (21) ma interagiscono continuamente avendo come trade-union, il diritto, strumento essenziale, per dare un ordine alle cose.



Conclusioni.

Orbene, al termine di questo excursus, che ha posto in evidenza il valore di una sana laicità, che non pregiudica i non credenti e di converso i limiti di un laicismo ottuso e cieco, possiamo riassumere quanto nella trattazione emerso, come segue:
-In primis, non ci può essere uno Stato laico, anzi non si può parlare nemmeno di laicità senza la garanzia che tutti possano esprimere liberamente il proprio pensiero;
-La laicità non è indifferente nei confronti della Fede e non costituisce una cappa neutra da calare indifferentemente sullo Stato x anziché quello y. Essa deve essere permeabile alle specifiche tradizioni culturali e religiose che variano da popolo a popolo, da nazione a nazione e che non possono essere misconosciute;
-Il diritto in uno Stato laico non è la normazione dei desideri dell’Uomo ma è uno strumento atto ad affermare l’Uomo “in quanto è”;
-Lo Stato laico non può essere mai una conventio ad excludendum perchè la “sana laicità” include tutti sia i credenti che i non credenti

(1) ELIOT T.S., Cori da “La Rocca”, ed. Bur
(2) "Magnifico Rettore, con queste poche righe desideriamo portarLa a conoscenza del fatto che condividiamo appieno la lettera di critica che il collega Marcello Cini Le ha indirizzato sulla stampa a proposito della sconcertante iniziativa che prevedeva l'intervento di papa Benedetto XVI all'Inaugurazione dell'Anno Accademico alla Sapienza. Nulla da aggiungere agli argomenti di Cini, salvo un particolare. Il 15 marzo 1990, ancora cardinale, in un discorso nella citta di Parma, Joseph Ratzinger ha ripreso un'affermazione di Feyerabend: "All'epoca di Galileo la Chiesa rimase molto più fedele alla ragione dello stesso Galileo. Il processo contro Galileo fu ragionevole e giusto". Sono parole che, in quanto scienziati fedeli alla ragione e in quanto docenti che dedicano la loro vita all'avanzamento e alla diffusione delle conoscenze, ci offendono e ci umiliano.In nome della laicità della scienza e della cultura e nel rispetto di questo nostro Ateneo aperto a docenti e studenti di ogni credo e di ogni ideologia, auspichiamo che l'incongruo evento possa ancora essere annullato".
Tra i firmatari, i fisici Andrea Frova, autore con Mariapiera Marenzana di un libro su Galileo e la Chiesa, Luciano Maiani, da poco nominato presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Carlo Bernardini, Giorgio Parisi, Carlo Cosmelli.
(3) LIVATINO R., Fede e Diritto Relazione svolta nella sala-conferenze dell’Istituto delle Suore Vocazioniste a Canicattì, il 30 aprile 1986
(4) UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI, Il Papa ai giuristi cattolici: la Chiesa sostiene una “sana laicità”. Ma oggi c’è un laicismo che vuole confinare Dio nel privato, 09-12-2006
(5) PELLICCIARI A., Risorgimento anticattolico, ed. Piemme; CAMMILLERI R., Il Risorgimento dei persecutori
(6) LATTANZIO, De mortibus persecutorum,cap. XXIV, XXV
(7) PAGANO A. Due Sicilie. 1830-1880. Cronaca della disfatta- ed. Capone, 2002
(8) BERETTA R., Storia dei preti uccisi dai partigiani, ed. Piemme, 2005
AA.VV. Testimoni della verità nell’Italia in guerra,ed. Itaca, 2007
(9) CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 203/1989
(10) BUNDESVERFASSUNGSGERICHT-Erster Senat, 16 maggio 1995
(11) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 13/02/2006 n. 556
(12) PALMARO M., GNOCCHI A, Quei cattolici rinnegati, pubblicato su Il Giornale n. 43 del 20-02-2007
(13) CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale su alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, EDB, Bologna, 2003
(14) I QUADERNI DELLA SUSSIDIARIETA’, Famiglia e Dico:una mutazione antropologica? Ed. Tracce, 2007
(15) GIUSSANI L., Il cammino è al vero un esperienza, rcs libri, 2006
(16) ASSEMBLEA COSTITUENTE, Commissione per la Costituzione, Resoconto Sommario della seduta di mercoledì 15-01-1947
(17) CORRIERE DELLA SERA, Archivio storico, Iotti Togliatti una love story più forte del PCI, 19-07-1993 p.5
(18) CAMPAGNOLI N., Convegno sul Rischio educativo di don L. Giussani, Lesina (Fg) 16-03-2007
(19) CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale su alcune questioni riguardanti l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica, EDB, Bologna, 2003 p. 13
(20) HABERMAS J.- RATZINGER J. Ragione e fede in dialogo, ed. Marsilio, 2005
(21) HUME D.Dialoghi sulla religione naturale, ed. il nuovo melangolo, 1996
ODIFREDDI, Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici) ed. longanesi, 2007, AUGIAS C.- PESCE M., Inchiesta su Gesù. Chi era l'uomo che ha cambiato il mondo, ed. Mondatori, 2006
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