lunedì 17 novembre 2008

OFFERTE TELEFONICHE E DIRITTI DEL CONSUMATORE



Quante volte vi sarà capitato di essere contattati da operatori telefonici che propongono vantaggiose quanto imperdibili offerte telefoniche? O di ricevere a casa vari promoter di famose compagnie telefoniche proponendovi la sottoscrizione di “proposte contrattuali” così vantaggiose da richiedere una vostra immediata decisione?
Il rischio che si corre, beneficiando di tali possibilità è di ritrovarsi in mano un contratto non corrispondente a quanto ci è stato detto telefonicamente o personalmente. Per non parlare poi, di quando le attivazioni avvengono nonostante i vostri no o approfittando della vostra richiesta di ricevere semplici informazioni scritte o addirittura senza alcun contatto preventivo e senza la vostra richiesta.
E’ bene, allora conoscere quali sono i diritti del consumatore!
Innanzitutto, per attivare una linea telefonica, richiedere nuovi servizi o per cambiare gestore il sì a voce non basta, occorre il consenso scritto altrimenti il contratto è nullo. Questo è quanto ribadito dall’Autorità Garante per le comunicazioni con delibera n. 664/06 che ha precisato quanto stabilito anche nel codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 50 e ss.) e nel codice delle comunicazioni (D.Lgs. 259/2003, artt. 70 e ss.). Ma L’Autorità ha anche introdotto importanti novità in tema di contratti stipulati a distanza, nelle diverse fasi della loro stipula (proposta-informazione-contatto-perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato). Eccone i punti più importanti:
l'operatore deve comunicare, all'inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico e il proprio nome e cognome. Al termine del contatto telefonico l’addetto deve comunicare nuovamente il nominativo della società e il proprio nome e cognome. Se il titolare dell’utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l’addetto deve altresì comunicare, al temine della conversazione, il numero identificativo della pratica e i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni;
la conversazione telefonica deve essere interamente registrata;
prima o al più tardi, al momento dell’inizio dell’esecuzione del contratto concluso a distanza, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni necessarie riguardanti l’offerta. In tal modo il consumatore ha modo di conoscere i contenuti del contratto stipulato e di opporvisi prontamente (anche tramite fax o e-mail) ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto;
nel caso di mancato pagamento di un solo servizio, la compagnia telefonica nonpuò interrompere la fornitura di tutti i servizi, ma al massimo solo di quello non saldato. In ogni caso, chi ha presentato formale reclamo contro l’addebito di un singolo bene o servizio, può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura, dovendo solo gli importi che non sono oggetto di contestazione;
è fatto divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati; nel caso ciò avvenga, gli operatori dovranno provvedere a loro spese al ripristino delle condizioni preesistenti, mentre nessun corrispettivo potrà essere addebitato al cliente.
Le finalità di tale corposa normativa sono: “maggiore trasparenza e certezza giuridica”, indispensabili per questo tipo di contratti.

Pertanto se vi trovate di fronte a comportamenti ingiustificati da parte delle compagnie telefoniche, non dimenticate che i rimedi posti dalla legge per la vostra tutela sono innumerevoli.

Ovviamente, per conoscere quelli più adatti a risolvere la vostra situazione, meglio rivolgersi al vostro avvocato di fiducia!

lunedì 13 ottobre 2008

Il caso Petrella:cronaca di un delitto impunito!



IL FATTO:


Marina Petrella, detta “Primula rossa”, 54 anni, dal 1976 operante nella colonna romana delle Brigate Rosse, condannata all'ergastolo nel 1992, al termine del cosiddetto processo “Moro Ter”, per l’omicidio di un poliziotto ed il sequestro di un Magistrato, libera di espatriare, per gli effetti della decorrenza dei termini di custodia cautelare.


LA LATITANZA:


nel 1993 fugge in Francia, dove per l’effetto della “dottrina Mitterand”, varata nel 1985, il terrorista latitante non può essere estradato in Italia se si impegna a rinunciare alla lotta armata costruendosi una nuova vita. (Roba da far impallidire Montesquieu!).Sulla scorta di questa dottrina, parecchi brigatisti nostrani ripararono a Parigi sfuggendo, così alla giustizia italiana.Ritornando alla Petrella, dopo essersi rifugiata a Parigi, vive indisturbata fino al 2007, lavorando come assistente sociale, anno in cui la polizia francese stranamente si accorge di lei identificandola ad un normale posto di blocco stradale e finalmente arrestandola.Tale circostanza fa scattare l’inevitabile procedura per l’estradizione richiesta dal Governo italiano.Il 9 luglio 2007, il Presidente della Repubblica francese, Sarkozy, assicura pubblicamente che la "dottrina Mitterand" è superata, dichiarandosi pronto a firmare il decreto di estradizione della Petrella, subordinandolo però, alla concessione della grazia da parte delle Autorità italiane.
La Petrella, nel frattempo colta da un attacco di depressione, esce dal carcere e viene ricoverata in una casa di cura di Parigi dove afferma testuali parole:” In Italia non tornerò, potranno riavere soltanto il mio corpo”Il Governo italiano ribadisce che la brigatista deve essere estradata in base al diritto comunitario, senza condizioni, in quanto la grazia la può concedere solo il Presidente della Repubblica italiana a seguito di richiesta da parte dell’imputata, assicurando, altresì, cure adeguate per la brigatista.Senonchè l'Avv. Irene Terrel legale della Petrella, rispolvera una clausola del Trattato di Estradizione Italia-Francia del 1957 dove si prevede una opposizione al decreto di estradizione qualora ricorrano motivi umanitari (rischio di lasciarsi morire). Guarda caso da allora, la Petrella ha iniziato lo sciopero della fame e della sete.
Il resto dell'opera la completano le sorelle Carla e Valeria Bruni, mentori della causa della Petrella, convincendo il Presidente Sarkozy a disapplicare il decreto di estradizione.


IL DIRITTO COMUNITARIO VIOLATO:


La posizione della Francia in questa vicenda è del tutto arbitraria ed ingiustificabile sul piano del diritto comunitario per i seguenti punti:
1) In base al trattato di Schengen, Titolo III, lettera c ) i firmatari dell'Accordo si impegnano ad estradare tra loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della parte richiedente;
2) La dottrina Mitterand, è una semplice prassi francese e non può derogare un trattato internazionale firmato dalla Francia stessa;
3) la clausola umanitaria invocata dal legale della Petrella è pretestuosa poichè la sua assistita potrebbe continuare ad essere curata in Italia, dove è previsto il rinvio dell'esecuzione della pena per malattia particolarmente grave incompatibile con la detenzione carceraria (artt. 146-147 c.p.)
CONCLUSIONI:

Si attende che il Governo italiano faccia rispettare in seno alla Corte di Giustizia europea l'Accordo di Schengen, tramite ricorso per inadempimento.Questo sia ben chiaro, non per spirito di rivalsa ma per garantire, seppur a 30 anni di distanza, un barlume di giustizia ai parenti di tutte quelle vittime che il terrorismo ha falciato negli anni’70 , i quali dalla legge devono essere tutelati e non irrisi.

domenica 12 ottobre 2008

CARCERI AL COLLASSO: 56.768 DETENUTI!


Hanno superato la soglia di 56.000 i detenuti delle carceri italiane, e oltre 9.000 sono rappresentati da coloro che sono tornati dietro le sbarre dopo aver beneficiato dell'indulto. A fornire l'ultima fotografia della popolazione carceraria è il Corpo di polizia penitenziaria, in occasione della propria festa nazionale che sarà celebrata mercoledì prossimo. In base alle cifre aggiornate al 30 settembre scorso, i detenuti presenti negli istituti penitenziari per adulti sono 56.768.


-Le donne rappresentano una minoranza: sono appena 2.548.


-Per quanto riguarda invece gli effetti dell'indulto, i dati si riferiscono al 15 luglio scorso: a quella data i detenuti che hanno beneficiato del provvedimento di clemenza sono stati 27.472, mentre i rientri sono stati pari a 9.875.

mercoledì 1 ottobre 2008

la Cassazione insiste: ai figli legittimi il cognome della madre.

I giudici della Cassazione insistono e ripetono quello che già da alcuni anni affermano nelle loro sentenze: è possibile dare il cognome della madre ai figli legittimi, se c’è piena concordia dei genitori. L’ultima affermazione in questo senso, resa nota il 23 settemmbre u.s., si riferisce alla I sezione civile della Suprema Corte che con l’ordinanza n.23934, ha chiesto la valutazione di un caso «alla luce della mutata situazione della giurisprudenza costituzionale e del probabile mutamento delle norme comunitarie» o di investirne di nuovo la Corte Costituzionale. Le parole della Corte si riferiscono alla vicenda di due genitori che, in totale accordo, chiedono di attribuire al proprio figlio il cognome della madre al posto di quello del padre scritto nell’atto di nascita. Il tribunale e la Corte d’appello di Milano avevano respinto la richiesta. E allora i giudici della Cassazione rispondono ricordando che oggi, dopo la ratifica del trattato di Lisbona (in cui, tra le altre cose, si afferma il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la parità tra uomini e donne, nonchè ogni discriminazione fondata sul sesso) «si dovrebbe aprire la strada all’applicazione diretta delle norme del trattato stesso e di quelle alle quali il trattato fa rinvio e, comunque, al controllo di costituzionalità che, anche nei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, non può essere escluso». Già nel 2004 i giudici della Cassazione tentarono di scardinare il predominio del cognome ereditato dal padre chiamando la Consulta a mettere fuori legge le norme che, automaticamente, prevedono l’attribuzione del cognome del padre ai figli legittimi. Ma i giudici costituzionali se ne lavarono le mani dicendo che il compito spetta al legislatore. Allora, nel 2006, gli ermellini si appellarono al Parlamento affinchè si decidesse a togliere i veti al cognome materno. Intanto, però, diedero il «via libera» perchè ai figli naturali possa rimanere il cognome materno qualora il padre non li abbia riconosciuti alla nascita. Nella sentenza numero 12641 della I sezione civile, i giudici avevano respinto la richiesta di Francesco T, l'uomo che aveva riconosciuto il figlio a distanza di quasi 10 anni dalla nascita dello stesso.Il Parlamento però non ha partorito molto di più che una proposta di legge da quando si è insediato. legislatura.
La pronuncia della Suprema Corte mette a serio rischio la stabilità della famiglia tradizionale, minacciata prima dai PACS, poi dai DICO ed ora dal principio che tenta di scardinare l'eredità del cognome paterno.
La parola definitiva spetta comunque al Parlamento, il quale dovrà predisporre una legge ad hoc.
Per ora solo Rocco Buttiglione, presidente dell’Udc, si è schierato apertamente contro: «Gli ermellini della Cassazione farebbero meglio ad occuparsi della giusta, corretta e rapida applicazione della legge vigente invece di arrogarsi la prerogativa di fare leggi nuove usurpando i diritti del Parlamento». Pienamente favorevoli a una legge da discutere in Parlamento invece Rosy Bindi che ha firmato il progetto di legge della scorsa legislatura, Vittoria Franco del Pd, Donatella Poretti dei Radicali.

giovedì 11 settembre 2008

Disegno di Legge recante misure contro la prostituzione




Consiglio dei Ministri dell’11-09-2008
Dopo il via libera nella riunione del pre-consiglio, questa mattina c'è stato l'assenso del Consiglio dei Ministri al disegno di legge ''misure contro la prostituzione'' a firma del ministro per le Pari Opportunita' Mara Carfagna .
Occorre premettere che il codice penale italiano vigente, agli artt. 600 e seguenti punisce chi sfrutta la prostituzione e non chi la pratica.
Alla luce di quanto detto sopra, si precisa che il ddl de quo non introduce nell'ordinamento il reato di prostituzione, ma semplicemente il divieto di prostituirsi per strada!
In definitiva, prostituirsi continuerà ad essere lecito, purchè si eserciti il "mestiere" privatamente.
Che cosa poi debba intendersi, per privato, non è dato saperlo.
Ecco, il punto "debole" di questo ddl, sta proprio nel non disciplinare la "prostituzione lecita" (modalità, forme e luoghi), rischiando di lasciare ai gestori del racket, ancora una volta, campo libero...
Le nuove norme prevedono una doppia tipologia di trasgressori:
a) Le prostitute;
b) i clienti;
con la previsione di sanzioni, che possono arrivare anche all'arresto, da 5 a 15 gg, oltre che un'ammenda, da 200 euro a 3.000 euro.
Pene di gran lunga più severe, invece, per chi sfrutta le baby prostitute (minori anni 18).
E' previsto, infatti il carcere da 6 a 12 anni e multe da 15.000 a 150.000 euro, mentre per le minori, si ricorrera' anche al rimpatrio assistito.

giovedì 4 settembre 2008

Il Matrimonio nel diritto canonico



1) excursus storico
Con il concilio Lateranense IV nel 1215, la Chiesa cattolica regolamentò ufficialmente il matrimonio per la prima volta:
impose l'uso delle pubblicazioni (per evitare i matrimoni clandestini)
fu istituito il matrimonio come sacramento
per evitare i divorzi il matrimonio fu legalmente reso indissolubile, salvo per morte di uno dei due coniugi
fu richiesto il consenso libero e pubblico degli sposi, da dichiarare a viva voce in un luogo aperto (contro i ratti e le unioni combinate)
fu imposta un'età minima per gli sposi (per evitare il matrimonio di bambini, e in particolare di ragazze molto giovani),
fu regolamentato l'annullamento del matrimonio, in caso di violenze sulla persona, rapimento, non consumazione, matrimonio clandestino, etc.
Tale concilio fissò delle regole largamente riprese in seguito nel matrimonio civile, istituito in Francia nel 1791 durante la rivoluzione francese.
Il concilio di Trento rinforzò la regolamentazione: il matrimonio deve essere celebrato davanti ad un parroco e dei testimoni, gli sposi devono firmare un registro, fu vietata anche la coabitazione al di fuori del matrimonio, per evitare il concubinaggio e i figli illegittimi.
2) Il sacramento del matrimonio oggi:
Per vivere pienamente l'amore, la Chiesa cattolica richiede quattro "pilastri":
la libertà: ognuno dei fidanzati deve essere pienamente libero al momento del suo matrimonio
la fedeltà: si promettono fedeltà e questa promessa è fonte di reciproco affidamento
l'indissolubilità: si sposano per tutta la vita, poiché il matrimonio crea un legame sacro tra gli sposi
la fecondità: accettano di essere aperti alla vita e di accogliere con amore i figli che metteranno al mondo.
3) Scioglimento del matrimonio
A) Annullamento
In alcuni casi ai cattolici può venire concesso un annullamento. Esso non consiste in una specie di divorzio religioso, in quanto la chiesa cattolica considera il matrimonio come indissolubile, ma nel constatare da parte della legittima autorità canonica costituita (tribunale) che il matrimonio non è mai esistito, in quanto mancavano quelle che la chiesa cattolica ritiene condizioni essenziali perché si possa celebrare una matrimonio valido: ad esempio, uno o entrambi i coniugi negavano in partenza qualcuna delle proprietà essenziali del matrimonio (esempi: indissolubilità, unicità, procreazione), oppure uno o entrambi dei coniugi non erano in grado per qualche motivo di assumersi tutte le responsabilità e i doveri legati al contrarre matrimonio (esempi: immaturità psicologica o affettiva; incapacità di intendere e di volere; mancanza di libertà, costrizione da parte dei genitori.
Con l'annullamento, religione e stato spesso applicano regole differenti, nel senso che una coppia, ad esempio, potrebbe ricevere un divorzio dallo stato ma non avere il matrimonio annullato dalla chiesa cattolica, perché lo stato non è d'accordo con la chiesa sul fatto che l'annullamento possa essere concesso in un particolare caso. Ciò produce il fenomeno dei cattolici che ottengono l'annullamento dalla chiesa simultaneamente al divorzio concesso dallo stato, permettendo all'ex coniuge di sposare un'altra persona sia per la chiesa che per lo stato.
Lo scioglimento del matrimonio religioso ha effetto immediato dopo la sentenza del tribunale canonico.
Giovanni Paolo II richiamò l'avvocatura rotale perchè il 90% delle richieste di annullamento venivano accolte.
B) Proibizione del divorzio
Lo scioglimento del matrimonio religioso con l'istituto del divorzio non è permesso: la Chiesa dichiara che ciò che Dio unisce, l'uomo non può dividere. Di conseguenza le persone che ottengono un divorzio civile sono ancora considerate sposate agli occhi della Chiesa Cattolica, che non consente loro di celebrare un nuovo matrimonio religioso, anche se possono contrarre un matrimonio civile.

mercoledì 3 settembre 2008

Stop alle telefonate promozionali selvagge


Duro colpo inferto dal Garante della privacy al marketing selvaggio e alle telefonate promozionali indesiderate. L’Autorità, con alcuni provvedimenti di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche dati (Ammiro Partners, Consodata e Telextra), l’ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti.

I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società.

Il divieto è scattato anche per altre aziende, come Wind, Fastweb, Tiscali e Sky, che hanno acquistato da queste società i data base allo scopo di poter contattare gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center.

“Se qualcuno vuole entrare in casa nostra – commenta Paissan – deve bussare.

Così, se qualcuno vuole chiamarci per vendere un prodotto o un servizio, deve avere il nostro consenso per usare il nostro numero telefonico.

Il Garante vuole difendere i cittadini che si sentono molestati da telefonate non desiderate. In questo modo si tutelano anche gli operatori di telemarketing che si comportano correttamente”.

Ai provvedimenti inibitori si è giunti dopo ripetuti richiami e ispezioni, effettuate sia presso le società che avevano formato i data base e venduto i dati sia presso operatori telefonici e aziende che li avevano acquistati e i call center che contattavano gli utenti. Numerosi sono stati gli abbonati che hanno segnalato al Garante la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate da e per conto di diversi operatori telefonici o aziende che promuovevano beni o servizi.

Dalle verifiche effettuate presso le società che hanno fornito i data base è emerso che i dati degli utenti erano stati raccolti e ceduti a terzi senza informare gli interessati, o informandoli in maniera inadeguata, e senza un loro preventivo specifico consenso. Una delle società, peraltro, offriva sul proprio sito i dati di oltre 15 milioni di famiglie italiane suddivise per redditi e stili di vita, senza che gli interessati fossero stati informati o avessero dato il loro assenso alla comunicazione dei dati a terzi.

Da parte loro le aziende e le compagnie telefoniche che hanno acquistato i dati e li hanno utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto teleselling), non si sono preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali.

La mancata inosservanza del divieto dell’Autorità espone anche a sanzioni penali
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